Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 15.03.2001 80.2001.7

March 15, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·539 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00007

Lugano 15 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2001

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________ __________ e __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997- 1998 __________ e __________ __________ __________ dichiaravano che negli esercizi 1995 e 1996 la loro azienda agricola aveva subito una perdita di fr. 27'603.- di media annua.

Il 12 luglio 1999 l’Ufficio di tassazione, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1997-98, esponendo loro in via valutativa un reddito aziendale di fr. 90'000.- di media annua.

                                         1.2.

                                         I contribuenti presentavano in tempo utile un reclamo generico, in cui chiedevano tra l’altro di essere sentiti. L’Ufficio di tassazione disponeva pertanto una verifica, dando incarico all’Ispettorato fiscale di controllare la contabilità dell’azienda. L’ispettore nel suo rapporto del 14 agosto 2000 giungeva alla conclusione che il reddito conseguito dai contribuenti negli anni di computo ammontava in media annua a fr. 50'000.-.

                                         L’Ufficio di tassazione, con decisione del 18 dicembre 2000 accoglieva pertanto parzialmente il reclamo, riducendo il reddito aziendale, in sintonia con quanto accertato dall’ispettore, a fr. 50'000.- di media annua.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ __________, assistiti dalla __________ __________, chiedono una drastica riduzione del reddito aziendale, contestando la perizia dell’ispettore fiscale su diversi punti.

                                         2.2.

                                         L’Ufficio di tassazione propone invece la reiezione del ricorso.

                                         2.3.

                                         All’udienza del 21 febbraio 2001 le parti, presente anche l'ispettore fiscale, il ricorrente si è riservato di produrre ulteriore documentazione a comprova della sua tesi, così da consentire all'ispettore di effettuare un complemento di verifica.

                                         2.4.

                                         Il 5 marzo 2001 il patrocinatore del ricorrente e l'Ispettore fiscale, sulla scorta della nuova documentazione prodotta dal ricorrente, hanno convenuto, consenziente anche l'Ufficio di tassazione di __________, di definire il reddito aziendale in fr. 20'000.- di media annua.

                                         Questa Camera acconsente. L'accordo raggiunto dalle parti è infatti il frutto di attento e approfondito esame della documentazione prodotta dal ricorrente ed è aderente alla realtà.

                                   3.   Il presente ricorso viene quindi evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo del 18 dicembre 2000 è riformata nel senso che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 20'000.- di media annua. Per il resto è confermata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2001.7 — Ticino Camera di diritto tributario 15.03.2001 80.2001.7 — Swissrulings