Incarto n. 80.2001.00055 80.2001.00064
Lugano 22 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
Segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2001 e del 26 aprile 2001
in materia di: imposta di successione, risp. di
richiesta di garanzia
Presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 2 dicembre 1986 decedeva __________ __________, già domiciliato ad __________, lasciando eredi la vedova __________ __________ e le due figlie di primo letto signore __________ __________ __________ __________.
Le eredi chiedevano il beneficio d'inventario, poiché la successione risultava essere passiva, quantomeno dal profilo fiscale. Fra i beni relitti dal defunto vi era in particolare un ingente credito verso la __________ __________ di __________, oggetto di una petizione inoltrata direttamente in appello il 29 maggio 1978.
1.2.
Nell'inventario presentato il 26 maggio 1988 all'Autorità fiscale il credito verso __________ veniva indicato pro memoria in fr. 1.-. Nel complesso, i valori fiscali degli attivi risultavano inferiori ai passivi.
Non essendo ancora terminata la causa civile, il 24 maggio 1991 l'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione (__________) notificava una tassazione provvisoria parziale, in cui esponeva alla vedova le prestazioni assicurative (ca. fr. 80'000.-) di cui aveva beneficiato.
1.3.
Approssimandosi il termine di prescrizione del diritto di iniziare le procedure di tassazione, __________ il 18 luglio 1996 notificava alle eredi una tassazione, in cui il credito verso __________ veniva stabilito in via valutativa in fr. 6'000'000.-.
Contro la stessa insorgevano con tempestivo reclamo sia le due figlie sia la moglie del defunto.
1.4.
A seguito dell'azione di divisione proposta dalle figlie, la comunione ereditaria veniva sciolta il 9 maggio 1997. Il credito verso __________ veniva attribuito per metà alla vedova e per un quarto ciascuna alle due figlie, in applicazione delle norme del vecchio diritto matrimoniale e successorio.
Il 5 gennaio 1998 __________ invitava nuovamente le eredi a fornire le informazioni necessarie per quantificare il valore del credito verso __________. Sia le figlie che la vedova rispondevano chiedendo di soprassedere alla tassazione fino alla conclusione della causa, anche perché non sarebbero state in grado di pagare l'imposta.
L'11 novembre 1999 le figlie del defunto, __________ e __________, sottoscrivevano un accordo transattivo, con cui __________ si impegnava a versare un importo di ca. 1 milione di franchi a tacitazione delle loro pretese e ad assumersi la metà del debito di fr. 584'313. (+ interessi al 5%) relativo alla nota d'onorario emessa dall'avvocato. Pertanto, nel verbale di audizione davanti __________ del 7 dicembre 1999, a valere come decisione del reclamo presentato il 22 luglio 1996, venivano definitivamente stabilite le conseguenze fiscali a carico delle figlie.
1.5.
Con sentenza del 26 ottobre 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello accoglieva parzialmente la petizione del 29 maggio 1978. Dal canto suo, __________, il 22 febbraio 2001, respingeva il reclamo presentato a suo tempo contro la notifica della tassazione del 18 luglio 1996.
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita __________ __________, chiede l'annullamento della decisione su reclamo
__________ con osservazioni del 6 aprile 2001 propone invece di respingere il ricorso.
3. 3.1.
Il 19 gennaio 2001, statuendo in materia di assistenza giudiziaria, il Tribunale federale respingeva la domanda di Ingrid Ullman, rilevando che __________ aveva espressamente riconosciuto la fondatezza, seppur parziale, delle richieste del defunto __________ __________ per almeno fr. 190'840,40, più interessi al 5% dal 10 febbraio 1978. L'interessata ne dava informazione __________, il quale a sua volta informava l'Ufficio esazione e condoni.
Quest'ultimo, il 26 marzo 2001 chiedeva a __________ __________ il pagamento della somma di fr. 108'379,35 più interessi fino al 26 marzo 2001 o la costituzione di parte dei fondi a titolo di garanzia.
3.2.
__________ __________ presenta ricorso il 26 aprile 2001 chiedendo che la decisione del 26 marzo 2001 venga dichiarata nulla o, in subordine, annullata.
4. All'udienza del 15 maggio 2001, dopo ampia discussione il Giudice, in considerazione del lungo tempo trascorso e dell'iter procedurale civile ancora prevedibile, allo scopo di risolvere definitivamente il presente ricorso e quello presentato il 26 aprile 2001 contro la lettera-richiesta di garanzia dell'Ufficio di esazione del 26 marzo 2001, ha proposto la seguente transazione:
1. Il ricorso in materia di imposta di successione viene evaso nel senso che il credito complessivo verso __________ viene stabilito in fr. 4'000'000.- (quattro milioni), ritenuto che, annullata la decisione su reclamo qui impugnata, l'Ufficio di tassazione emetterà una nuova tassazione definitiva sulle stesse basi della precedente. Gli interessi verranno a decorrere dalla notifica di tassazione, ossia dal 18 luglio 1996.
2. La ricorrente ritira il ricorso in materia di richiesta di garanzia, ritenuto che la lettera dell'Ufficio esazione e condoni non costituisce una decisione formale di richiesta di garanzia secondo l'art. 248 LT e stante l'impegno dell'ufficio di non emettere ulteriori richieste.
3. __________. __________ si impegna, dal canto suo, in caso di vittoria di causa, a pagamento avvenuto da parte __________, di versare l'importo dell'imposta dovuta e relativi interessi, all'Ufficio di esazione. __________. __________ si impegna altresì, in caso di cessazione dell'attività professionale, a vincolare il nuovo patrocinatore a questo impegno.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1.
Il ricorso del 26 marzo 2001 è evaso a' sensi del considerando 4 e, meglio, di quanto convenuto nel verbale del 15 maggio 2001 e gli atti del procedimento sono retrocessi __________ per la decisione di sua competenza.
1.2.
ll ricorso del 26 aprile 2001 è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: