Incarto n. 80.2001.00061
Lugano 8 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2001
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia, IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l' 11 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una tassazione intermedia 1997-98, a valere dal 20 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, per inizio dell'attività lucrativa del marito;
- che il medesimo giorno l'Ufficio di tassazione notificava loro anche la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000;
- che il reclamo presentato dai contribuenti contro le suddette notifiche di tassazione (intermedia 1997-98 e ordinaria 1999-2000), veniva respinto con due distinte decisioni del 12 marzo 2001;
- che nella motivazione della decisione su reclamo in materia di tassazione intermedia si rileva "che a far tempo dal 20 aprile 1998 il contribuente ha iniziato un'attività lucrativa" e che "per la determinazione del reddito tassabile si è considerato il guadagno conseguito dal 20 aprile 1998 al 31 dicembre 1998 riportato a dodici mesi";
- che sempre nella motivazione di detta decisione di rileva che "una tassazione intermedia per cessazione dell'attività della moglie non può essere presa in considerazione in quanto il periodo di inattività è durato soltanto sette mesi" e che di detto periodo di inattività si sarebbe tenuto conto nella tassazione ordinaria 1999-2000;
- che nella motivazione della decisione su reclamo relativa alla tassazione ordinaria 1999-2000 si rileva che, in base alle disposizioni vigenti, il reddito esposto al contribuente nella tassazione intermedia deve essere ripreso anche nella successiva tassazione ordinaria;
- che i coniugi __________ interpongono tempestivo ricorso a questa Camera motivando testualmente:
Con la presente inoltriamo il Reclamo per le suddette Notifiche. Siamo convinti che il __________ __________ non abbia capito esattamente quello che le è stato spiegato. Disponendo di tutta la documentazione, chiediamo di poter rivedere con Voi le nostre Notifiche.
- che con lettera raccomandata del 17 aprile 2001 questa Camera assegnava ai ricorrenti un termine fino al 30 aprile 2001 per motivare almeno succintamente il ricorso con un breve esposto dei fatti, la produzione, risp. l'indicazione e precisazione delle richieste, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che il termine è malauguratamente decorso senza esito;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
- che lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale e che pare applicabile alla fattispecie per effetto dell'art. 221 cpv. 2 LIFD;
- che, come si è visto, nella fattispecie il giudice ha attribuito ai ricorrenti, con raccomandata del 17 aprile 2001, un termine scadente il 30 aprile 2001 per motivare il gravame, sia per l'IC sia per l'IFD, avvertendoli che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso (CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re R.);
- che entro il termine impartito (e nemmeno a tutt'oggi) non è pervenuta la motivazione del ricorso, e che quindi questo giudice non può far altro che constatare l'irricevibilità del gravame;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: