Incarto n. 80.2001.00060
Lugano 8 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 26 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi __________ e __________ __________, in aggiunta ai redditi da loro dichiarati, una rendita assicurativa di fr. 10'504.- e un reddito d'altra fonte di fr. 80'000.- di media annua. Dal raffronto delle entrate e delle uscite del biennio, effettuato dopo aver rivolto ai contribuenti diverse richieste di documentazione, era infatti emersa una mancanza di liquidità di quasi fr. 180'000.-.
1.2.
I contribuenti presentavano reclamo il 3 agosto 2000 spiegando succintamente la loro situazione finanziaria e chiedendo lo stralcio del reddito d'altra fonte.
Il 12 marzo 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo sia in ordine perché tardivo sia nel merito perché infondato.
2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ rinnovano la richiesta di stralcio del reddito d'altra fonte.
3. 3.1.
Dalla motivazione della decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione si evince che:
La notifica di tassazione é datata 26 giugno 2000 ed è stata inviata a mezzo raccomandata; ne consegue che il reclamo datato 3 agosto 2000 (vedi il timbro postale) è tardivo poiché non rispettoso dei termini di legge. Si rimanda agli art. 255 e 192 LT e art. 132 e 133 LIFD.
L'osservazione del contribuente che asserisce d'aver ricevuto la notifica solo il 5 luglio 2000 non può essere pertanto condivisa.
3.2.
La Camera di diritto tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
3.3.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3 LIFD).
3.4.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
3.5.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo.
Una decisione spedita per lettera raccomandata è considerata notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale (cfr. DTF 119 V 89 consid. 4b/aa con rinvii; cfr. inoltre Condizioni generali della Posta "servizi postali" n. 4.6 lett. b).
4. 4.1.
Nel caso in esame, la notifica di tassazione (datata, verosimilmente per prudenza, 26 giugno 2000) è stata spedita per lettera raccomandata ed è pervenuta il 26 giugno all'Ufficio postale di Ascona, che ne ha dato avviso ai destinatari, i quali non l'hanno ritirata.
Il termine di giacenza di sette giorni, dal quale decorre il termine di reclamo di trenta giorni, è pertanto scaduto lunedì 3 luglio 2000 e, di conseguenza, quello di reclamo mercoledì 2 agosto 2000.
I contribuenti hanno invece spedito il loro reclamo (per posta B), come risulta dal timbro apposto sulla busta, soltanto il 3 agosto.
Esso risulta pertanto irricevibile e ciò preclude a questa Camera l'esame delle censure di merito sollevate contro la decisione dell'Ufficio di esporre un reddito d'altra fonte di fr. 80'000.-.
4.2.
Vero è che i ricorrenti avevano indicato in epigrafe al reclamo di aver ricevuto la notifica di tassazione soltanto il 5 luglio 2000.
Tale affermazione non solo non risulta minimamente suffragata da prove, ma risulta in contrasto con gli atti. La posta di __________ ha infatti rispedito al mittente Ufficio di tassazione la raccomandata, siccome non ritirata, soltanto il 6 luglio. Dal che si deve necessariamente dedurre che un nuovo invio per lettera semplice, comunque irrilevante per la tempestività del reclamo, sia stato effettuato soltanto posteriormente e, meglio, dopo il 7 luglio.
5. A titolo puramente abbondanziale e senza con ciò voler entrare nel merito della contestazione, questa Camera fa presente ai ricorrenti che l'Ufficio di tassazione, come d'altronde emerge anche dalla motivazione di merito della decisione su reclamo, ha ravvisato una mancanza di disponibilità. Effettuando il raffronto tra entrate e uscite del biennio, l'Ufficio di tassazione ha constatato una considerevole discrepanza e, meglio, una differenza, tenuto conto del necessario per vivere di una famiglia di tre persone, di oltre fr. 180'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: