Incarto n. 80.2001.00050
Lugano 6 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2001
in materia di: multe disciplinari
presentato da:
__________ __________ __________ __________, ____________________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 14 febbraio 2001 l’Ufficio di tassazione notificava alla Immobiliare __________ __________ __________ quattro distinte multe disciplinari di fr. 100.- cadauna, perché la contribuente, malgrado un richiamo e una diffida per lettera raccomandata, non aveva consegnato la dichiarazione d’imposta sugli utili immobiliari relativa all’alienazione della part. n. __________ di __________;
- che la __________ __________ __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, chiedendo l’esonero dal pagamento delle multe, rilevando che, come già spiegato verbalmente, il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni era dovuto al fatto che non era in possesso di tutti i documenti necessari;
- che il reclamo è stato respinto con quattro distinte decisioni del 9 marzo 2001, rilevando che nell’impossibilità di rispettare i termini stabiliti dalla diffida raccomandata dell’ 11 luglio 2000, in seguito prorogati, gli organi della società dovevano chiedere, se del caso, un’ulteriore proroga;
- che con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________ __________ __________ chiede nuovamente l’annullamento delle decisioni di multa disciplinare, argomentando di aver ritenuto implicita nel reclamo del 20 febbraio 2001 una richiesta di proroga;
che l’Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso, rilevando che la proroga doveva essere chiesta prima della decisione di multa;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- che nel caso in esame l’Ufficio di tassazione ha concesso alla __________ __________ __________ __________ diverse proroghe per l’inoltro della dichiarazioni d’imposta sugli utili immobiliari relative alla compravendita di diverse quote di PPP avvenute tra la fine del 1997 e il 1999;
- che l’ultima proroga in ordine di tempo è stata concessa il 12 dicembre 2001 fino al 30 gennaio 2001;
- che la stessa è scaduta infruttuosa;
- che l’ __________ __________ __________ __________ ha reagito soltanto il 20 febbraio 2001, dopo aver ricevuto le diverse multe disciplinari,
- che in simili condizioni appare del tutto pacifica la violazione degli obblighi procedurali da parte della ricorrente, la quale avrebbe semmai dovuto farsi parte diligente e chiedere, malgrado le numerose proroghe già ottenute, un’ulteriore proroga di pochi giorni e non attendere la decisione di multa disciplinare per assolvere i propri obblighi procedurali;
- che non va per altro dimenticato che le prime compravendite risalivano ormai a tre anni prima;
- che in simili condizioni questo giudice non può che confermare le diverse decisioni su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: