Incarto n. 80.2001.00048
Lugano 8 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2001
in materia di: Imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC 99 e IFD 99
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 18 febbraio 1999 __________ __________ prelevava anticipatamente dal II Pilastro (cassa pensione) un importo di fr. 150'000.- in relazione al finanziamento della costruzione della propria casa.
Il 17 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava pertanto al contribuente l'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT; art. 38 LIFD) di fr. 3'000.- per l'imposta cantonale e di fr. 973.20 per l'imposta federale diretta.
1.2.
Il reclamo presentato in tempo utile dal ricorrente veniva respinto con due distinte decisioni su reclamo per l'IC e per l'IFD del 16 febbraio 2001.
2. Con il presente ricorso del 21 marzo 2001 il contribuente contesta nuovamente l'imposizione con l'imposta annua intera del prelevamento anticipato di fr. 150'000.- dalla cassa pensione.
Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
3. Dalla ricerca postale degli invii per lettera raccomandata è infatti emerso che l'Ufficio di tassazione ha erroneamente spedito per lettera raccomandata le decisioni su reclamo al precedente indirizzo del contribuente, malgrado che gli fosse noto il nuovo. Le stesse sono poi state rispedite in data successiva, non meglio precisata, per posta B all'indirizzo corretto. Il presente ricorso è pertanto chiaramente tempestivo.
4. 4.1.
Il 10 gennaio 1995 è entrata in vigore la legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (come revisione parziale della LPP e del CO).
La novella legislativa permette agli assicurati delle Casse pensioni di impiegare i fondi della previdenza professionale per accedere alla proprietà di abitazioni, a condizione che l' abitazione sia destinata ad uso proprio.
Come precisa la Circolare n. 23 del 5 maggio 1995 dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, la promozione della proprietà d'abitazioni dà agli assicurati due possibilità: il prelievo anticipato dell'avere di previdenza, da una parte, e la costituzione in pegno di questo avere o del diritto alle future prestazioni di previdenza, dall'altra. Gli averi di previdenza possono essere impiegati per l'acquisto di proprietà d'abitazioni, nonché per l'acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni (ad es. l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni) e per l'ammortamento di debiti ipotecari esistenti.
4.2.
Al momento del prelievo anticipato, I’intero avere di previdenza prelevato anticipatamente è, nell'ambito della tassazione ordinaria, soggetto secondo l'articolo 38 LIFD ad un'imposta annua intera quale prestazione in capitale proveniente dalla previdenza (cfr. Circolare n. 23 del 5 maggio 1995 dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale).
4.2.1. Per l'imposta cantonale, secondo l'art. 38 cpv. 1 LT, sono imposte separatamente con un’ imposta annua intera le prestazioni in capitale secondo l’ articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all’ articolo 16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute secondo l’ articolo 22 lettera b.
L’ imposta è calcolata con l’ aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell’ importo della prestazione in capitale. L’ aliquota minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT).
Le deduzioni sociali di cui all’ articolo 34 non sono ammesse (art. 38 cpv. 3 LT).
4.2.2. Per l'imposta federale diretta, secondo l'art. 38 cpv. 1 LIFD, le prestazioni in capitale secondo l'articolo 22 (provenienti cioè dalla previdenza), come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.
L'art. 38 cpv. 2 LIFD stabilisce poi che l'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 36.
Le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 non sono ammesse (art. 38 cpv. 3 LIFD).
5. 5.1.
Per quanto precede, l’operato dell’Ufficio di tassazione, che ha imposto con l'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, conformemente agli artt. 38 LT e 38 LIFD, il prelevamento anticipato dal II Pilastro di un importo di fr. 150'000.- va esente da ogni e qualsiasi critica.
5.2.
Risulta per altro scarsamente comprensibile, sia detto a titolo abbondanziale, la lamentela del ricorrente, per la quale nessuno lo avrebbe reso attento a “questo grave problema”, vale a dire all’assoggettamento del prelevamento all'imposta annua intera.
Il problema sollevato non riguarda tanto l’autorità fiscale cantonale, quanto piuttosto il contribuente medesimo, che ha verosimilmente pianificato l’intera operazione (costruzione e finanziamento) con una certa disinvoltura.
Il ricorrente non deve comunque dimenticare che sull’importo prelevato dal II Pilastro non erano state percepite imposte, poiché i relativi premi erano stati dedotti dal reddito. Non deve inoltre dimenticare che in futuro egli non pagherà più imposte, all’infuori di quelle qui in discussione calcolate con aliquota agevolata, poiché l’importo prelevato non potrà più essere preso in considerazione nella determinazione della pensione (rendita periodica).
5.3.
Di nessun rilievo per il presente giudizio sono altre considerazioni estemporanee su una presunta ingiustizia morale del valore locativo, indipendentemente dal fatto che la questione è invero particolarmente complessa, proprio perché il legislatore per non sfavorire attraverso l’abolizione del valore locativo - contrariamente a quanto potrebbe sembrare a un primo superficiale impatto - i nuovi proprietari, i quali non potranno più dedurre gli interessi ipotecari, di regola nei primi anni inferiori al reddito dell’immobile, sarà costretto a prevedere delle norme transitorie per chi investe nell’abitazione primaria.
5.4.
5.4.1. Del tutto avventata appare infine la censura di incostituzionalità della normativa applicabile alla fattispecie.
La censura di anticostituzionalità si scontra in effetti con i limiti cui sottostà l’autorità giudiziaria: l’art. 191 Cost. fed. (che ha ripreso gli artt. 113 cpv. 3 e 114bis cpv. 3 vCost.) si oppone infatti al sindacato di costituzionalità della LIFD (Agner/Jung/
Steinmann, op. cit., p. 7; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, n. 56 e n. 58 al § 4, p. 107; STF del 31 gennaio 2000 in re I. Q. = RF 2000 p. 438). Lo stesso vale per le disposizioni della LAID ed anche per le norme cantonali di esecuzione della LAID (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 4 agli articoli 32-38 LAID, p. 425; CDT n. __________.__________.__________ del 7 aprile 1999 in re I. Q.), segnatamente da quanto disposto dall’art. 11 LAID.
5.4.2. Ma anche facendo astrazione da ciò è difficile intravedere in che cosa possa consistere l’incostituzionalità dell’art. 38 LT (ed anche dell’art. 38 LIFD, praticamente di identico tenore), trattandosi di norme volute dal Legislatore tra l’altro proprio per facilitare l’accesso alla proprietà, che consentono il prelevamento anticipato di contributi (non imposti) e il loro assoggettamento a un’aliquota fiscale agevolata rispetto a quella con cui verrebbero colpiti quando dessero luogo all’erogazione di una rendita di vecchiaia o di invalidità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: