Incarto n. 80.2001.00046
Lugano 6 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 marzo 2001
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 13 luglio 1998 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ __________, domiciliata a __________, la tassazione IC 1997-98, in cui le esponeva a titolo di quote di partecipazione una sostanza di fr. 1'246'810.-;
- che la contribuente presentava reclamo il 3 agosto 1998, avvertendo tra l'altro che aveva presentato ricorso assieme a suo fratello e a sua sorella contro le nuove stime del Comune di __________;
- che il reclamo della contribuente veniva evaso il 12 marzo 2001 con la motivazione "definito in sede di audizione";
- che il 19 marzo successivo __________ __________ __________ presentava ricorso argomentando che con sentenza del 5 dicembre 2000 il Tribunale delle espropriazioni sopracenerino aveva stabilito che alla piccola cantina sotterranea (in comproprietà in ragione di un terzo ciascuno con il fratello e la sorella) andava attribuito un valore di stima di fr. 1'200.- e a quella semi-sotterranea in comproprietà per metà con i signori __________ e per l'altra metà in comproprietà in ragione di un terzo ciascuno con il fratello e la sorella avevano un valore di stima di fr. 5'380.-;
- che il giudice, per il tramite della cancelleria, ha richiamato dall'Ufficio di tassazione gli incarti necessari per consentire l'evasione del ricorso;
- che l'evasione del reclamo è avvenuta, come si evince dalla motivazione della decisione stessa, "in sede di audizione";
- che dagli incarti non è stato possibile rintracciare alcun verbale di audizione;
- che in realtà l'asserita audizione sarebbe invece stata sostituita da un accordo telefonico con il fratello della contribuente;
- che il giudice, sempre per il tramite della cancelleria, ha richiamato l'incarto dell'indivisa;
- che in effetti l'Ufficio di tassazione ha prodotto l'incarto dell'indivisa __________ __________ __________ / __________, ____________________ e __________ __________ __________;
- che __________ __________ __________, zia di __________, __________ e __________ ha donato la sua parte di sostanza ai nipoti il 12 luglio 1996;
- che dal 1° gennaio 1997 l'indivisa è stata stralciata e che la relativa sostanza è stata attribuita ad una sola partita fiscale;
- che non sembrano invece esistere incarti relativi alle due indivise di cui si è detto sopra, segnatamente a quella tra i fratelli __________ __________ per la cantina sotterranea in comproprietà e a quella tra __________ e in fratelli __________ __________ per la cantina seminterrata;
- che per altro la sentenza del 5 dicembre 2000 del Tribunale delle espropriazioni sopracenerino non risulta acquisita in nessuno degli incarti fiscali;
- che la stessa non è nemmeno nota a questo giudice, se non per la parte del dispositivo contenuto a p. 10;
- che in simili condizioni questo giudice non può far altro che annullare in ordine la decisione su reclamo e retrocedere l'incarto all'Ufficio di tassazione perché effettui gli accertamenti del caso e, dopo aver sentito i diversi contribuenti interessati, pronunci una nuova decisione su reclamo;
- che, così stando le cose, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 marzo 2001 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: