Incarto n. 80.2001.00045
Lugano 6 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 marzo 2001
in materia di: IC 97/98 intermedia - IC 99/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;
- che, con decisioni del 13 novembre 2000, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione intermedia IC 1997/98, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 31 dicembre 1998, e la tassazione ordinaria IC 1999/2000;
- che, in data 28 dicembre 2000, il contribuente impugnava le decisioni in questione, con reclamo all'Ufficio di tassazione, nel quale contestava tanto la tassazione intermedia come tale quanto il calcolo del reddito e della sostanza imponibili;
- che, con decisioni del 19 febbraio 2001, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibili i reclami, in quanto tardivi, e, a titolo abbondanziale, negava la circostanza addotta dal reclamante, di avergli cioè concesso una proroga telefonica del termine di reclamo;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ chiede di accogliere il reclamo del 28 dicembre 2000, argomentando di avere effettivamente conferito telefonicamente con l'autorità fiscale e di avere, in tale occasione, ottenuto una proroga del termine per impugnare le decisioni;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione, nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
- che, nella fattispecie, le decisioni contestate sono state intimate in data 13 novembre 2000 ed il ricorrente non nega di averle ricevute, sicché il termine di reclamo era indiscutibilmente scaduto il 28 dicembre 2000, quando il gravame è stato inoltrato;
- che, tuttavia, il ricorrente argomenta di avere chiesto una proroga telefonica, mancandogli la documentazione relativa alla ripartizione intercantonale degli elementi imponibili, proroga che gli sarebbe stata concessa fino al 31 dicembre 2000;
- che già si è ricordato come l'art. 192 LT consideri il termine di reclamo, in quanto stabilito dalla legge, perentorio, con la conseguenza che deve essere esclusa l'eventualità che l'autorità fiscale abbia concesso una proroga dello stesso, per di più telefonicamente;
- che, tuttavia, per rendere verosimile la propria asserzione, di avere discusso telefonicamente con l'autorità fiscale, il ricorrente allega copia dei riparti intercantonali inviatigli dall'Ufficio di tassazione di __________, i quali recano le date 5 e 20 dicembre 2000;
- che, in effetti, anche dagli atti trasmessi alla Camera di diritto tributario direttamente dall'Ufficio di tassazione risulta che quest'ultimo non aveva allegato alle decisioni fiscali notificate il 13 novembre 2000 i riparti intercantonali, i quali sono invece stati intimati in data successiva;
- che, data la complessità del calcolo degli elementi imponibili nel caso di una tassazione che, come quella del ricorrente, è condizionata da fattori extracantonali, è senz'altro necessario che alla notifica della tassazione sia allegata la ripartizione dei fattori imponibili, perché possa comprendere le modalità di calcolo delle aliquote e con quale criterio sono state divise, fra i cantoni interessati, le deduzioni;
- che è ben vero che il ricorrente, assistito già al momento del reclamo da un professionista, avrebbe comunque potuto interporre reclamo, al limite anche limitandosi a contestare la mancata spiegazione delle modalità di calcolo dell'imposta, ma non è meno vero che l'autorità fiscale, appreso dalle telefonate del rappresentante del contribuente che quest'ultimo non era in grado di comprendere il calcolo e presa la decisione di inviargli, per questa ragione, la ripartizione intercantonale, avrebbe coerentemente dovuto fare decorrere il termine di reclamo da tale momento e non da quello della notifica della tassazione;
- che di conseguenza non può essere condivisa la decisione dell'Ufficio di tassazione, di dichiarare irricevibile il reclamo, spedito il 28 dicembre 2000, quando le ripartizioni intercantonali erano state notificate, rispettivamente, il 5 dicembre 2000, per il periodo 1999/2000, ed il 20 dicembre 2000, per il periodo 1997/98;
- che non si può infatti pretendere di ridurre il termine di reclamo che spetta al contribuente, inviandogli solo successivamente le spiegazioni che gli permettono di comprendere il calcolo intrapreso dall'autorità;
- che, per questa ragione, le decisioni su reclamo sono annullate e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 28 dicembre 2000.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del 19 febbraio 2001 sono annullate e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 28 dicembre 2000.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: