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Ticino Camera di diritto tributario 06.04.2001 80.2001.37

April 6, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,283 words·~6 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00037

Lugano 6 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2001

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ Weiss__________ domiciliato a __________ (TI), è coniugato da diversi anni con __________ __________. L’attuale moglie risulta essere domiciliata a __________ nel __________ __________. I coniugi __________ -__________, pur avendo domicili separati, come consentito dal diritto di famiglia,  non risultano essere separati legalmente né di fatto. Lo stesso contribuente indica come suo recapito per la corrispondenza agli istituti bancari e ad altri enti il __________ __________, dove risiede la moglie.

                                         In prime nozze __________ __________ aveva sposato __________. __________. __________, domiciliata a __________ nella __________. __________. A seguito del divorzio, avvenuto in data non nota a questa Camera, ma comunque priva di rilevanza pratica per il presente giudizio, __________ __________ ha versato alla ex moglie negli anni di computo 1995-96 un importo di fr. 9'348.- di media annua a titolo di alimenti.

                                   2.   Nella decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1997-98 del 19 febbraio 2001 l'Ufficio di tassazione ha concesso la deduzione degli alimenti proporzionalmente ai fattori di reddito imponibili in Ticino, rilevando che la rimanente porzione va dedotta nel Canton Berna (cfr. ripartizione degli elementi imponibili delle persone fisiche, allegata alla decisione su reclamo.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente postula la deduzione integrale degli alimenti dalla partita fiscale ticinese.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 25 cpv. 1 CC nella sua formulazione originaria stabiliva che il domicilio della moglie seguiva quello del marito. Nel frattempo il diritto civile è stato modificato e l’art. 25 cpv. 1 CC nella sua nuova versione, in vigore per altro dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 59 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, commento all’art. 3 LAID, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basel – Frankfurt am Main, 1997, p. 47).

                                         4.2.

                                         Il Tribunale federale ha comunque confermato, in una recente sentenza, che due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50 / 1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593). In altre parole, fintanto che i coniugi non sono separati di fatto, continua pertanto a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Einführung cit., p. 59).

                                         4.3.

                                         Resta da stabilire, in questi casi, come debbano essere ripartiti tra i coniugi i fattori imponibili, se, come finora, debbano essere suddivisi per metà oppure secondo altri criteri.

                                         Qualunque sia la risposta a questo quesito, sta comunque il fatto che entrambi i coniugi fintanto che non vi è separazione di fatto, devono dichiarare ai rispettivi domicili (fiscali principali) la globalità dei fattori imponibili della famiglia, allo scopo di consentire la determinazione dell’aliquota corrispondente ai redditi cumulati (Locher, Einführung cit., p. 61).

                                   5.   L'autorità fiscale federale ha definito i seguenti criteri, che permettono di stabilire quando vi è separazione di fatto che giustifica una tassazione indipendente dei coniugi:

                                         -  Assenza di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).

                                         -  Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando - come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali - non esiste più "alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il mantenimento". Se invece i mezzi - oltre i consueti regali occasionali vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in  considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l'esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile (cfr. Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, ASA 56, p. 2 segg., in part. p. 19).

                                         -  Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede.

                                         -  La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno)

                                         (Circolare n. 14 del  29 luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 c, p. 3).

                                   6.   Nel caso di contribuenti soggetti a sovranità fiscali diverse, le deduzioni sociali vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e segg. confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF dell' 8 novembre 1985 in re B., consid. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; cfr. inoltre StE 1994 B 11.3 n. 7 e n. 9).

                                   7.   7.1.

                                         Dagli atti dell’incarto non emerge che i coniugi __________ e __________ __________ -__________ siano separati di fatto e, meglio, che in qualche modo sia venuta meno, indipendentemente dalla costituzione di un domicilio separato, l' unità di tetto e di sostentamento (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 4 giugno 1997 in re C. M.). Il ricorrente non pretende d’altronde che il cantone del suo precedente domicilio, vale a dire il canton __________, abbia intrapreso, quanto meno in materia di imposta federale diretta, una tassazione intermedia per separazione di fatto dei coniugi __________ -__________.

                                         D’altra parte, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2000-01 il contribuente indica sotto la voce stato civile quello di coniugato.

                                         In effetti, in occasione di un'audizione davanti all'Ufficio di tassazione di __________ il contribuente medesimo aveva confermato di essere coniugato a tutti gli effetti, dando atto che l'indicazione dello stato civile di separato sulle dichiarazioni d'imposta 1995-96 e 1997-98 era da ascrivere a una sua errata interpretazione in merito al domicilio (separato) dei coniugi.

                                         7.2.

                                         Ne viene quindi, in linea di principio, che la deduzione per alimenti in quanto deduzione sociale deve essere ripartita, come d’altronde tutte le altre deduzioni sociali, proporzionalmente ai fattori di reddito imponibili nei diversi cantoni.

                                         7.3.

                                         Certo, non sfugge che gli alimenti versati dal ricorrente sono destinati alla prima moglie, ma ciò non è di rilievo, poiché, fintanto che non vi è separazione di fatto, malgrado il domicilio separato del ricorrente e della seconda moglie, il debito alimentare riguarda la tassazione dei coniugi che sottostà al riparto intercantonale per effetto della separazione dei domicili di marito e moglie.

                                         La decisione dell’Ufficio di tassazione appare pertanto corretta e meritevole di conferma.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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