Incarto n. 80.2001.00033
Lugano 6 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ ____________________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________, nato nel 1941, divorziato dal giugno del 1996, padre di una figlia nata il __________ 1978, chiedeva nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 la deduzione a titolo di alimenti di un importo di fr. 51'250.- di media annua.
Nella tassazione, notificata al contribuente il 27 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ limitava l'importo della deduzione per alimenti a fr. 8'400.- di media annua, pari all'importo che all'Ufficio di tassazione risultava essere stato versato a titolo di pensione alimentare alla moglie negli anni di computo.
2. A seguito del reclamo presentato __________ __________ __________ per conto del contribuente, l'Ufficio di tassazione con decisione del 12 febbraio 2001 accoglieva parzialmente il ricorso, elevando la deduzione a fr. 21'100.- di media annua, argomentando:
In base ai documenti inoltrati vengono dedotte le seguenti rendite alimentari pagate durante gli anni al 1997/1998:
rendite versate alla signora __________. __________ fr. 8400 di media
rendite versate alla signora __________. __________ fr. 12700 di media
Per quanto riguarda le altre richieste (rendite alimentari versate alla figlia __________ e alla signora __________ __________) si rileva quanto segue: sia l'art. 32 cpv. 1 lett. c) della Legge tributaria del cantone Ticino che l'art. 33 cpv. 1 lett. c) della Legge sull'imposta federale diretta prevedono che: "(…) sono dedotti dal reddito (…)gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (…)".
Dal riferimento all'autorità parentale ne risulta logicamente che la deduzione, rispettivamente l'imposizione delle rendite, è limitata alle prestazioni fatte per i figli minorenni.
Nel caso concreto il signor __________ durante gli anni 97/98 ha versato fr. 15'600.- alla figlia __________ __________ nata il __________. In base a quanto descritto questi versamenti non possono essere dedotti poiché versati alla figlia maggiorenne.
Per quanto riguarda le rendite dovute alla signora Huguette ma non versate, si rileva che la deduzione è solo prevista per le rendite "versate" non per quelle che in base alle decisioni prese dovevano essere versate ma che in effetti non lo sono state.
Inoltre l'indicazione di "credito" contenuta nella lettera del 17.01.2001 senza un documento o un titolo di credito della beneficiaria che attesti in modo inequivocabile la trasformazione delle rendite non Percepite in un credito da lei vantato nei confronti del signor __________ non permette da sola una soluzione diversa di quella prevista dalla legge tributaria. Pertanto la rendita deducibile viene limitata agli importi effettivamente versati durante gli anni 1997/1998.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dalla __________ __________ __________, contesta la mancata deduzione degli alimenti versati alla figlia __________ in ragione di fr. 15'600.-, in quanto non sarebbero da considerare versamenti sulla base dell'autorità parentale, bensì importi stabiliti nell'ambito della separazione legale.
4. Il ricorso verte soltanto sulla deduzione degli “alimenti” versati dal padre alla figlia __________. Non è invece più litigiosa in questa sede l’altra questione relativa alle rendite dovute alla signora __________.
4.1.
Secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. c LT e l'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai proventi gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
Secondo l’art. 133 cpv. 1 CC attualmente in vigore, il giudice attribuisce l’autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento dell’altro genitore. Sempre secondo la citata norma (cfr. 2a frase), il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.
In virtù dei rimandi contenuti nella succitata norma, anche in caso di divorzio, il contributo alle spese di mantenimento, dovuto dal coniuge cui i figli minorenni non sono affidati, è disciplinato dagli artt. 276 ss. CCS. L’obbligo di mantenimento del figlio include, secondo l’art. 276 cpv. 1 CCS, le spese d’educazione e formazione. Esso dura, secondo l’art. 277 cpv. 1 CCS, fino alla maggiore età del figlio.
4.2.
L'obbligo di versare i contributi nasce quando cresce in giudicato il dispositivo della sentenza di divorzio (cfr. DTF 90 II 357;
Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 214 ad art. 156).
Il giudice deve occuparsi, nella procedura matrimoniale, solo delle prestazioni di mantenimento dovute a figli che sono ancora minorenni al momento della decisione (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3. ediz., p. 154).
Tuttavia l'art. 277 cpv. 2 CCS prevede che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi”.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sul nuovo art. 277 CCS, è del tutto irrilevante che gli obblighi di mantenimento dei figli siano stati disciplinati dal giudice del divorzio, anche per il periodo di formazione posteriore al raggiungimento della maggiore età, poiché si tratta di obblighi dettati dalla legge stessa (cfr. DTF 104 II 295 s.). Se un accordo bonale al riguardo non sarà possibile, si renderà necessaria un’azione civile (cfr. art. 279 CCS; DTF 104 II 298). Dopo il conseguimento della maggiore età, creditore dei contributi di mantenimento è lo stesso figlio divenuto maggiorenne, il quale può far valere personalmente la sua pretesa nei confronti del genitore obbligato (cfr. DTF 102 II 102; DTF 107 II 474).
4.3.
In dottrina (cfr. Bühler/Spühler, n. 244 ad art. 156) si sostiene persino che il giudice non dovrebbe neppure approvare clausole delle convenzioni sulle conseguenze accessorie del divorzio, nella misura in cui esse si riferiscano a contributi a favore dei figli al di là del raggiungimento della maggiore età; infatti, nel quadro della procedura di divorzio, i contributi a favore dei figli entrano in considerazione solo come conseguenza dell'attribuzione dell'autorità parentale; e, poiché su tale aspetto si decide solo fino alla maggiore età, ciò dovrebbe logicamente valere anche per le conseguenze accessorie di tale decisione. Il Tribunale federale (DTF 107 II 472) ammette tuttavia l'efficacia di simili obblighi, inseriti nelle convenzioni di divorzio, anche se si riferiscono al periodo successivo al compimento del ventesimo anno di età del figlio, poiché costituiscono un'obbligazione a favore di un terzo (art. 112 CO).
4.4.
In conclusione, dal punto di vista civilistico, emerge dunque una sostanziale differenza nella natura delle prestazioni dovute nei confronti del coniuge separato o divorziato e dei figli minorenni che convivono con quest'ultimo, da una parte, e nei confronti dei figli maggiorenni, dall'altra.
4.5.
Tale conclusione trova riscontro, dal profilo fiscale, anche nella legge tributaria. Si è visto infatti che il trattamento riservato agli alimenti, secondo la LT e la LIFD, è limitato a quelle prestazioni che sono dovute al coniuge ed ai figli “sotto la sua autorità parentale”.
Malgrado l’assenza nella legislazione fiscale di una espressa delimitazione ai soli figli minorenni, essa risulta dalla nozione di “figli sotto la sua autorità parentale”. Infatti, in virtù dell'art. 296 CCS, il figlio è soggetto all'autorità parentale soltanto “finché minorenne”.
A tale conclusione è giunta non soltanto la giurisprudenza di questa Camera (CDT n. 28 dell'11 febbraio 1993 in re S.A., con riferimenti; CDT n. 165-66/93 del 27 agosto 1993 in re F. B.), ma anche quella di altre Autorità giudiziarie cantonali (RDAF 1987, 437 ss.; RF 1994 p. 266). E in questo senso si è inoltre espressa la Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre (Agner/Jung/Steinmann, n. 2 all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406).
4.6.
Va d'altra parte rilevato, non fosse che per questione di parità di trattamento, che, quale che sia il costo concreto degli studi, nemmeno nella partita fiscale dei coniugati viene riconosciuta una deduzione per il contributo agli studi dei figli maggiorenni fondato sul diritto di famiglia.
5. Le somme di denaro versate regolarmente dal ricorrente alla figlia __________, che ha raggiunto la maggiore età già nel gennaio del 1996, devono essere qualificate come “prestazioni fondate sul diritto di famiglia” e non sono quindi deducibili dalla partita fiscale di chi le eroga, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e l'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.
La decisione dell’ Ufficio di tassazione merita pertanto piena conferma, in quanto conforme alla legge, alla costante giurisprudenza ed alla prassi delle autorità fiscali, tanto più che ha concesso pacificamente al contribuente, in relazione alle prestazioni versate alla figlia __________, la deduzione per persona bisognosa a carico (cfr. Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122; CDT n. __________.______________________________ del 30 agosto 2000 in re A. T.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: