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Ticino Camera di diritto tributario 05.06.2001 80.2001.32

June 5, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,885 words·~9 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00032

Lugano 5 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2001

in materia di:                 imposte alla fonte

presentato da:

__________ __________, __________ -__________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, domiciliata a __________, lavora presso il __________ __________ __________ __________ di __________ in virtù di un permesso di dimora temporanea di tipo L per 120 giorni;

                                     -   che nel corso del 2000 ella ha percepito un salario lordo di fr. 25'233, da cui il datore di lavoro ha trattenuto l'importo di fr. 2'649,45 a titolo di imposta alla fonte, calcolata applicando l'aliquota del 10,5%;

                                     -   che, con scritto del 18 gennaio 2001, la contribuente chiedeva all'Ufficio imposte alla fonte di verificare se la trattenuta fosse corretta, spiegando di essere studentessa all'Università di __________ e di svolgere, quale unica attività lucrativa, quella di insegnante presso il __________ per circa 14 ore settimanali;

                                     -   che l'autorità fiscale rispondeva con lettera del 10 gennaio 2001, confermando la conformità della tassazione alle disposizioni vigenti;

                                     -   che la contribuente contestava quest'ultima decisione, con reclamo del 9 febbraio 2001, lamentando una disparità di trattamento rispetto a chi, in analoghe condizioni, guadagna il 5% in meno: per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 4%, infatti, chi guadagna meno di fr. 24'000 all'anno paga molto meno;

                                     -   che l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 12 febbraio 2001, respingeva il reclamo in questione, ribadendo sostanzialmente la conformità della sua tassazione alle direttive in vigore ed alla giurisprudenza;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di essere tassata con l'aliquota proporzionale del 4%, ribadendo il carattere di attività a tempo parziale del suo lavoro di insegnante di __________;__________

                                     -   che, nelle sue osservazioni del 13 marzo 2001, l'Ufficio imposte alla fonte propone di respingere il ricorso;

                                     -   che sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a)  i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);

                                         b)  i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);

                                     -   che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:

                                         •  le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);

                                         •  si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);

                                         •  si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);

                                     -   che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);

                                     -   che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:

                                         a)  per persone sole;

                                         b)  per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

                                         c)   per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);

                                         d)  per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;

                                     -   che la ragione della previsione dell'aliquota D è che le aliquote A, B, C sono riservate a lavoratori che svolgono la loro attività lucrativa principale in Svizzera, mentre produrrebbero risultati iniqui se fossero applicate a contribuenti che esercitano solo un’attività accessoria;

                                     -   che in questi ultimi casi occorrerebbe allora considerare tutti gli altri redditi percepiti dal lavoratore oppure, se si tratta di prestazioni uniche, convertire la progressione su un reddito annuale, cose però difficilmente realizzabili e che non si possono pretendere dai datori di lavoro (Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 133);

                                     -   che per le attività accessorie i Cantoni prevedono allora una tariffa speciale nella forma di un’aliquota lineare (Ibidem; inoltre Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 387);

                                     -   che la struttura di tale aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di un numero massimo di ore settimanali e, dall’altro, di un reddito lordo massimo: tenendo conto del criterio delle ore settimanali, si evita di penalizzare apprendisti, praticanti e impiegati alla pari, che con l’aliquota D dovrebbero pagare un’imposta troppo elevata sul loro reddito irrisorio, mentre tenendo conto del reddito lordo mensile si contribuisce a raggiungere la parità di trattamento nei confronti delle coppie imposte con la procedura ordinaria, in cui uno dei coniugi esercita un’attività a tempo parziale (Commission d'harmonisation fiscale, op. cit., p. 135 s.);

                                     -   che, coerentemente con tale principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha previsto un’aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che esercitano un’attività accessoria o a tempo parziale, che si applica ai redditi d’attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr. 2’000.– (Direttiva n. 1 del novembre 1998 concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.4);

                                     -   che, nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha negato l'applicazione dell’aliquota del 4%, essendo il reddito della ricorrente, seppur di poco, superiore al limite previsto dalla direttiva citata;

                                     -   che, invece, alla ricorrente è stata applicata la disciplina prevista dalle direttive della Divisione delle contribuzioni, secondo cui sono assoggettati alla trattenuta con l'aliquota relativa al corrispondente reddito per un'attività completa (annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi), tenuto conto della situazione familiare, i lavoratori con permessi speciali (tipo L, 90-120 giorni ecc.; cfr. Direttiva n. 1/1999 sull'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.5, in vigore fino al 31 dicembre 2000);

                                     -   che, cioè, in considerazione del fatto che la ricorrente ha lavorato in base ad un permesso di 120 giorni, il salario percepito nel corso del 2000 (fr. 25'233.–) è stato annualizzato su 240 giorni (fr. 50'466.–), con la conseguenza che si è applicata l'aliquota del 10.5%;

                                     -   che, nella sentenza citata dalla ricorrente (CDT n. __________.__________.__________ del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t), questa Camera ha peraltro stabilito che, per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori non domiciliati, l'annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un’attività a tempo pieno o che comunque non abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso si applica l'apposita aliquota lineare per le attività accessorie;

                                     -   che il significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente fra la situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora a tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in cui risiede, e quella di chi invece "distribuisce" i 90 o 120 giorni sull'arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale;

                                     -   che, infatti, è evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all'imposta sul reddito conseguito in tale semestre, con l'aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera tutto l'anno, per il fatto che sarebbe tassato con un'aliquota che è pensata per redditi annuali;

                                     -   che, del resto, è lo stesso problema che si manifesta nel caso dei contribuenti soggetti all'imposta ordinaria, quando l'assoggettamento inizia nel corso dell'anno civile: la legge prevede allora che il reddito imponibile sia determinato in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale (o durante un anno, per l'imposta cantonale), calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 53 cpv. 1 lett. a LT);

                                     -   che, cioè, quando un contribuente è assoggettato solo per una parte dell'anno, il suo reddito è comunque riportato a 12 mesi, per tener conto delle caratteristiche delle aliquote, stabilite per redditi annuali;

                                     -   che ciò non si verifica, evidentemente, quando un contribuente lavora invece a tempo parziale ma è assoggettato durante l'intero anno: in tale eventualità, infatti, il reddito è inferiore a quello che percepirebbe il contribuente che facesse lo stesso lavoro a tempo pieno, ma non perché l'assoggettamento sia durato solo alcuni mesi bensì in considerazione della ridotta attività;

                                     -   che lo stesso ragionamento può essere esteso al caso del contribuente assoggettato all'imposizione alla fonte: quando esercita un'attività a tempo pieno o quasi per una parte dell'anno, si giustifica senz'altro l'annualizzazione del reddito, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile;

                                     -   che, in quest'ultimo caso, infatti, l'annualizzazione comporterebbe l'applicazione di un'aliquota calcolata includendo un reddito "virtuale", che avrebbe cioè potuto essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo pieno;

                                     -   che questo è il caso della ricorrente, che, nel 2000, ha lavorato con un grado di occupazione intorno al 50% lungo tutto l'arco dell'anno civile: dalle informazioni assunte presso il datore di lavoro risulta infatti che l'impiego a tempo pieno corrisponde a 27 ore settimanali per 34/35 settimane all'anno, mentre la ricorrente ha svolto complessivamente ore 421,25 in tutto l'anno, pari cioè a circa 13-14 ore settimanali;

                                     -   che ciò comporta che l'annualizzazione del reddito ai fini dell'applicazione dell'aliquota si tradurrebbe nella tassazione di un reddito ipotetico, che non vi è invece stato;

                                     -   che il ricorso è conseguentemente accolto, con la conseguenza che può trovare applicazione l'aliquota del 4%, riservata ai redditi accessori.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 febbraio 2001 è riformata nel senso che è ammessa l'applicazione dell'aliquota del 4%.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: