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Ticino Camera di diritto tributario 06.04.2001 80.2001.30

April 6, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,668 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00030

Lugano 6 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         A __________ __________, nato nel 1942, coniugato, alle dipendenze della __________ __________ __________, l'Ufficio di tassazione esponeva nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 26 giugno 2000 un reddito del lavoro di fr. 12'000.- e un reddito della sostanza di fr. 397'277.- di media annua, dai quali operava le deduzioni chieste dal contribuente ad eccezione di una deduzione di fr. 36'000.- di media annua indicata nella dichiarazione d'imposta sotto la voce alimenti.

                                         1.2.

                                         Patrocinato dall'avv. __________. __________, il contribuente presentava reclamo in tempo utile, postulando la concessione della deduzione di fr. 36'000.- a titolo di doppia economia domestica.

                                         Con decisione del 29 gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando:

                                         Dall'esame della documentazione risulta che il contribuente è alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________ per uno stipendio di fr. 12'000.-- di media annua. Sulla base delle disposizioni previste dal decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1999-2000 del 27 ottobre 1998, le spese richieste in deduzione non possono essere ammesse.

                                                      Eventuali spese riferenti ad un reddito conseguito e tassato all'estero sarebbero dovute essere defalcate in quell'occasione.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso, __________ __________, sempre assistito dall'avv. __________. __________, chiede nuovamente che gli sia concessa la deduzione di un importo di fr. 36'000.- di media annua a titolo di spese di doppia economia domestica. Rileva di essersi trasferito da __________ (D) a __________ il 1° marzo 1995, dove ha trasferito la propria attività di produzione cinematografica e ha costituito la ditta __________ __________ __________, continuando tuttavia a svolgere in Germania la professione di __________ __________ per la ditta __________ __________ __________ __________ fino allo scioglimento della stessa. Ciò ha comportato, secondo il ricorrente, continui spostamenti e costante presenza in Germania sia sua personale sia della moglie. Non è quindi possibile negargli la deduzione, conclude, argomentando che non vive separato dalla moglie.

                                         2.2.

                                         L’Ufficio di tassazione propone, dal canto suo, di respingere il ricorso, negando in pratica che il motivo del rifiuto della deduzione sia quello indicato dal ricorrente.

                                         2.3.

                                         All’udienza del 21 marzo 2001 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.

                                   3.   Deduzione per doppia economia domestica

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

                                         d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).

                                         3.1

                                         Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

                                         3.1.1.   Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche).

                                         La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'800.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr. 5'600.--se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).

                                         3.1.2.   Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1999-2000 la deduzione massima è di fr. 2’800.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         3.2.

                                         Nel caso in esame, da quando è domiciliato in Svizzera, il contribuente lavora per la __________ __________ __________, di cui è socio maggioritario e la moglie __________ socia minoritaria. Il recapito della ditta è a __________, al domicilio del ricorrente.

                                         Non si vede quindi, in simili condizioni, quali possano essere le spese di doppia economia domestica che il ricorrente nella sua veste di dipendente della propria società deve assumersi a titolo di pasti fuori casa e nemmeno a titolo di spese di trasferta. Tanto più che le spese che dovesse sopportare per conto del datore di lavoro (trasferte dal luogo di lavoro in altre località, pasti, pernottamenti, ecc.) devono essere rifuse per legge dal datore di lavoro, vale a dire della __________ __________ __________

                                         3.3.

                                         Non va infatti dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO; cfr. inoltre Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Il diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397 e pp. 401-405; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4;  CDT n. 80.96.00039 del 10 maggio 1996 in re C. C.).

                                         3.4.

                                         Va infine rilevato, a titolo del tutto abbondanziale, che eventuali spese sopportate in relazione alla liquidazione della società tedesca non riguardano l'attività dipendente svolta in Ticino, per la quale il ricorrente è imposto in ragione di fr. 12'000.- all'anno, ma di tutta evidenza l'attività svolta in Germania é colà imposta in relazione alla liquidazione della società tedesca.

                                   4.   Deduzione per alimenti

                                         Per scrupolo, ci si può chiedere se l'importo di fr. 36'000.- di media annua, che il ricorrente chiede in deduzione, non possa essere assimilato ad alimenti versati alla moglie, la quale fino alla fine di novembre del 2000 conservava un domicilio separato da quello del marito in Germania.

                                         4.1.

                                         Secondo gli artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. lett c LIFD, sono dedotti dai proventi gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

                                         Condizione necessaria per concedere la deduzione è l'esistenza quanto meno di una separazione di fatto, che viene ammessa quando vi è assenza di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC, secondo cui un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica fintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia) e esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC) (cfr. Circolare n. 14 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 29 luglio 1994, p. 3).

                                         La separazione di fatto può inoltre essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando non esiste più alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il mantenimento (cfr. Circolare cit., loc. cit.).

                                         La separazione di fatto può inoltre emergere dallo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede (cfr. Circolare cit., loc. cit.).

                                         4.2.

                                         Nel caso in esame è del tutto evidente che non sono dati gli estremi di una separazione di fatto, né i coniugi __________ lo pretendono, tanto più che a liquidazione avvenuta della società tedesca la moglie ha preso domicilio a __________ nell'abitazione del marito.

                                         Dalle affermazioni fatte in sede di ricorso e di reclamo, emerge piuttosto che il contribuente chiede di poter dedurre dal proprio reddito le spese o parte delle stesse sostenute in Germania (vitto alloggio ecc., suo e della moglie) per la liquidazione della società tedesca. Dalle stesse risulta semmai che i coniugi __________ hanno sempre continuato la convivenza, pur nella necessità di avere due diversi domicili per ragioni professionali, al punto che le asserite maggiori spese per la liquidazione della società tedesca sono state finanziate con mezzi finanziari comuni.

                                         Anche sotto questo profilo, quindi, il ricorso si rivela manifestamente infondato.

                                         La questione sottoposta al giudizio di questa Camera concerne, come correttamente rilevato dall'Ufficio di tassazione, le spese professionali relative alla liquidazione della società germanica e sono quindi di pertinenza del fisco tedesco.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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