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Ticino Camera di diritto tributario 01.02.2002 80.2001.184

February 1, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,031 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00184

Lugano 1 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 l'Ufficio di tassazione esponeva per valutazione a __________ __________ un reddito aziendale di fr. 45'000.- di media annua, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di ca. fr. 22'000.-. Dal calcolo della disponibilità finanziaria emergeva infatti una disponibilità annua molto esigua: le uscite del biennio raggiungevano quasi il livello delle entrate (cfr. notifica della tassazione del 23 aprile 2001).

                                   2.   __________ __________ presentava reclamo in tempo utile contestando l'aumento per valutazione del reddito aziendale e chiedendo che lo stesso fosse fissato conformemente ai dati contabili presentati.

                                         Con decisione del 19 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo. La disponibilità residua del biennio veniva stabilita, diversamente che in sede di tassazione, in ca. fr. 18'610.-, ma veniva considerata non bastare a far fronte al fabbisogno d'esistenza del biennio di computo 1997-98, dal momento che il contribuente convive con __________ __________ e la di lei figlia __________.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta il reddito aziendale espostogli in via valutativa dall’Ufficio di tassazione e chiede che lo stesso sia fissato nella misura che emerge dalla contabilità presentata.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         4.2.

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                   5.   5.1.

                                         Per stabilire il reddito del ricorrente l’Ufficio di tassazione ha raffrontato le entrate denunciate nel periodo di computo con le uscite.

                                         Le entrate, nel biennio di computo, ammontano complessivamente a fr. 47'541.-: al reddito aziendale risultante dalla contabilità vanno aggiunte le variazioni e, meglio, le diminuzioni del valore della sostanza aziendale di fr. 399.- e dei titoli di fr. 3'206.-.

                                         A fronte di queste entrate, stanno uscite per fr. 28'931.- e, meglio, fr. 24'000.- per affitti, fr. 1’205.- per la diminuzione dei passivi aziendali e fr. 3'726.- per imposte cantonali, comunali e federali effettivamente pagate. Rimangono, come accertato nella decisione su reclamo, fr. 18'610.- per far fronte al costo della vita di due anni.

                                         5.2.

                                         Dagli atti dell’incarto risulta però che il contribuente convive con __________ __________ e la di lei figlia __________, e che alla convivente è stato imposto un reddito di fr. 18'750.- di media annua, di cui fr. 10'750.- quale salario versatole dal qui ricorrente e dedotto quale costo aziendale e fr. 8'000.quale reddito d’altra fonte.

                                         In una recente sentenza questa Camera ha stabilito  - in sintonia con l'attuale giurisprudenza, l'opinione espressa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e il parere della Commissione d'esperti incaricata di esaminare il sistema svizzero d'imposizione della famiglia (Kommission Familienbesteuerung) -  che, per rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento tra coppie sposate e concubini in ambito fiscale, occorre esonerare dall'imposizione fiscale i contributi per il mantenimento provenienti dal concubinato (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 26 settembre 2001 in re S.B., con riferimenti).

                                         5.3.

                                         Nel caso di specie, a questa Camera sfuggono i dettagli dell’incarto della convivente del ricorrente, segnatamente quali siano le uscite che stanno a fronte delle entrate, poiché l'incarto del ricorrente contiene una semplice nota in proposito e l'incarto della convivente non é invece stato trasmesso a questa Camera.

                                         Non è inoltre noto a questa Camera se la tassazione di __________ __________ relativa al periodo fiscale 1999-2000 sia già stata notificata e sia passata in giudicato e non può quindi essere accertato se alla convivente sia stato esposto, contrariamente alla sentenza di principio appena citata, un reddito d’altra fonte per vantaggi derivanti dalla vita comune.

                                         In simili condizioni appare quindi opportuno annullare la decisione su reclamo e retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione perché allestisca un nuovo calcolo della disponibilità, che consideri il nucleo familiare composto di tre persone nella sua complessità, anche se dovrà poi essere tassato separatamente,  e determini di conseguenza il reddito aziendale e/o l'eventuale reddito d'altra fonte del contribuente. Qualora alla convivente fosse già stato esposto un reddito d'altra fonte per i vantaggi tratti dalla convivenza e la sua tassazione dovesse già essere passata in giudicato, occorrerà tenerne conto, per evitare di esporlo una seconda volta al ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a’ sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 novembre 2001 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuovo giudizio.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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