Incarto n. 80.2001.00181
Lugano 1 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
L’ 8 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1999-2000, che conteneva alcune variazioni sulle deduzioni, in particolare per le spese di trasporto, rispetto alla dichiarazione d’imposta. Il contribuente presentava reclamo in tempo utile, contestando le deduzioni concesse dall’Ufficio di tassazione e chiedendo se del caso che venisse convocato. L’Ufficio di tassazione con decisione del 23 luglio 2001 respingeva il reclamo, senza aver preventivamente dato al contribuente facoltà di esprimersi oralmente, come da lui richiesto.
A seguito del ricorso presentato dal contribuente, questa Camera con sentenza del 14 settembre 2001 annullava la decisione su reclamo e retrocedeva gli atti del procedimento all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo audizione personale del contribuente.
1.2.
Il 10 ottobre 2001 il contribuente, convocato dall'Ufficio di tassazione, esponeva le ragioni per le quali chiedeva la deduzione delle spese di trasferta settimanali per recarsi dal luogo di dimora settimanale a quello di domicilio.
Con decisione del 12 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione stabiliva la deduzione complessiva per spese di trasferta in fr. 4'760.-, vale a dire fr. 2'160.- per il tragitto giornaliero casa-ufficio e fr. 2'600.- per il rientro settimanale con il mezzo pubblico, a fronte di una deduzione richiesta di fr. 13'104.-, di cui fr. 10'844.- relativi al rientro settimanale.
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ rinnova sostanzialmente la richiesta che gli venga riconosciuta una deduzione complessiva per spese di trasferta di fr. 13'104.-.
Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
3. Va preliminarmente rilevato che in discussione è unicamente l'ammontare della deduzione per il rientro settimanale. Non sono invece in discussione le spese per recarsi da casa all'ufficio, che sono state riconosciute nella misura richiesta dal contribuente. Tanto meno è in discussione la deduzione per le spese di trasferta comandate dal datore di lavoro, in quanto risarcite da quest'ultimo.
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD tra le spese professionali deducibili rientrano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva. Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.-l'anno. Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (per esempio. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili. La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 2’600 all’anno).
3.2.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il cosiddetto "__________") ha diritto di dedurre anche i costi di trasporto necessari occasionati dal rientro settimanale
Dottrina e giurisprudenza sono tuttavia severe nell’ammettere l'uso del mezzo privato.
I “__________ ” sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328 s.). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 108).
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 12 novembre 1996 in re A. P.; inoltre: CDT n. __________.__________.__________ del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
4. Nel caso in esame, il ricorrente sostanzia la necessità di far uso dell’automobile per rientrare alla fine di ogni settimana da __________ a __________ (nel periodo di computo) con il tipo di lavoro svolto, segnatamente con gli orari irregolari che protraggono talvolta la giornata lavorativa sino a tarda ora per questioni di fuso orario e con partenza di buon ora da __________ il lunedì mattina.
Per quanto comprensibili, gli argomenti addotti dal ricorrente, non sono tali da giustificare nel suo caso un’eccezione.
In meno di due ore e mezza è infatti possibile recarsi da __________ a __________ anche nella tarda serata del venerdì, poco dopo le 22’00. Il sabato mattina poi esistono numerosi collegamenti a partire dalle 06.00, che si ripetono a scadenza oraria. Ma anche per compiere il tragitto inverso la domenica sera il collegamento ferroviario offre svariate possibilità fino a sera inoltrata e, meglio fino alle 21’00 ca.
Non si vede quindi perché il ricorrente, malgrado gli orari lavorativi irregolari, sia impedito di usare i mezzi pubblici per compiere il tragitto tra luogo di lavoro e luogo di domicilio e viceversa.
La decisione dell’Ufficio di tassazione appare, tutto ben considerato, fondata e in linea con la giurisprudenza di questa Camere relativa a casi analoghi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: