Incarto n. 80.2001.00018
Lugano 26 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2001
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 27 luglio 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC 1997-98, esponendole un reddito della sostanza immobiliare di fr. 5'850.- di media annua, dal quale deduceva spese di manutenzione forfetaria nella misura del 25%. La tassazione veniva emessa d'ufficio, poiché la contribuente, malgrado un richiamo, una diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare, non aveva presentato la dichiarazione d'imposta.
2. Il 20 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ riceveva la copia di uno scritto in lingua tedesca che la contribuente aveva inviato il 16 ottobre al Municipio di __________. In questo scritto si affermava d'aver inviato una copia del riparto fiscale del Canton Svitto.
Con decisione dell'11 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo.
3. Il 5 febbraio 2001 i coniugi __________ e __________ __________ -__________ presentano ricorso a questa Camera, rilevando innanzi tutto che la decisone su reclamo dell'11 dicembre 2000 è stata ritirata dalla casella postale presso la posta di Goldau soltanto il 5 gennaio 2001. Contestano inoltre il rifiuto dell'Ufficio di tassazione di __________ di rivedere la notifica di tassazione e lamentano una crassa lesione del principio di proporzionalità e della parità di trattamento.
4. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
5. 5.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
5.2.
L'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso scritto alla camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa.
Secondo l'art 192 LT i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
5.3.
L'art. 140 cpv. 1 LIFD stabilisce a sua volta che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa. L’art. 133 cpv. 3 LIFD, applicabile in virtù del rimando di cui all'art. 140 cpv. 4 LIFD, permette di entrare nel merito di contestazioni tardive soltanto se il contribuente prova che è stato impedito di presentarle per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti.
5.4.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p. 349; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 80.99.00157 del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
5.5.
Quando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata applicando in via analogica la normativa postale (DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4.4.84 in re E.B; STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita).
5.6.
Quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.).
6. 6.1.
Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, la decisione su reclamo è stata spedita al ricorrente per lettera raccomandata il 12 dicembre 2000 ed è ritornata al mittente con la menzione "non ritirata".
La decisione su reclamo deve pertanto essere considerata come notificata l'ultimo giorno di giacenza, vale dire nell'ipotesi più favorevole ai contribuenti il 21 dicembre 2000.
Il termine di ricorso è pertanto scaduto al più tardi lunedì 22 gennaio 2001. Il ricorso, spedito soltanto il 5 febbraio 2001, è quindi irrimediabilmente tardivo e deve pertanto essere dichiarato irricevibile per questo motivo, senza che metta conto ordinare ulteriori accertamenti.
6.2.
Certo, l'Ufficio di tassazione ha nuovamente notificato ai contribuenti la decisione su reclamo il 22 dicembre 2000, subito dopo aver ricevuto di ritorno la raccomandata non ritirata dall'Ufficio postale di Goldau e la stessa sembrerebbe essere stata tolta dalla casella postale soltanto il 5 gennaio 2001.
Non va però dimenticato che la rispedizione della decisione su reclamo era accompagnata da uno scritto dell'Ufficio di tassazione in cui si spiegava chiaramente che la lettera raccomandata spedita il 12 dicembre non era stata ritirata e che la reintimazione della decisone su reclamo per lettera semplice non faceva decorrere un nuovo termine. Nello scritto accompagnatorio si indicava chiaramente che l'atto, vale a dire la decisione su reclamo, era da ritenersi notificato l'ultimo giorno di giacenza e che la procedura sarebbe continuata come se l'intimazione fosse avvenuta, con tanto di riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte cantonale.
Questa Camera non ravvisa nell'agire dell'Autorità fiscale alcunché di lesivo del principio della buona fede. Anzi, l'agire appare del tutto corretto e persino scrupoloso. Le informazioni date sono del tutto precise, non equivocabili e quindi non atte a trarre in inganno chi le riceveva.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: