Incarto n. 80.2001.00179
Lugano 13 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente non dichiarava alcun reddito;
- che nella notifica di tassazione del 10 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione gli esponeva in via valutativa un reddito della sostanza di fr. 10'000.- e un reddito d'altra fonte di fr. 30'000.- e gli aggiungeva inoltre una sostanza di fr. 200'000.in considerazione della mancata documentazione degli investimenti effettuati in __________;
- che il reclamo del contribuente veniva parzialmente accolto, nel senso che veniva stralciata la sostanza di fr. 200'000.- e confermato invece il reddito d'altra fonte di fr. 30'000.- (cfr. decisione su reclamo del 12 novembre 2001);
- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 30'000.-, rilevando che vi è stata una diminuzione dei risparmi di fr. 87'000.-, cui ha attinto per sopravvivere e ha inoltre contratto un ulteriore mutuo di fr. 20'000.- con la __________ __________ __________.
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che all'udienza del 7 marzo 2001 si è preso atto del prestito di fr. 20'000.ricevuto dal contribuente nel dicembre del 1998, che è servito per far fronte agli impegni e alle spese contratti in quell’anno;
- che pertanto si è convenuto di ridurre il reddito d’altra fonte di fr. 10'000.- di media annua.
- che le spese del presente procedimento e una ridotta tassa di giustizia vengono comunque caricate al ricorrente, poiché, se avesse prodotto già in sede di tassazione la documentazione esibita in sede di ricorso, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (cfr. art. 231 cpv. 3 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 novembre 2001 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte viene ridotto da fr. 30'000.- a fr. 20'000.- di media annua e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: