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Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2001.171

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,014 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00171

Lugano 5 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2001

in materia di:                 IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96 neppure dopo la scadenza della settima proroga (20 ottobre 1996), l’Ufficio di tassazione di Biasca infliggeva loro, con decisione del 12 dicembre 1996, una multa disciplinare di fr. 50.-, diffidandoli nel contempo a presentare la dichiarazione entro 10 giorni, con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio;

                                     -   che, quindi, con decisione del 19 maggio 1997, l’Ufficio notificava ai coniugi __________ la tassazione d’ufficio IC/IFD 1995/96, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 10'000.-, quello aziendale in fr. 100'000.- ed il reddito imponibile in           fr. 88'530.- per l’IC e fr. 94'230 per l’IFD;

                                     -   che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 13 giugno 1997, chiedendo di essere convocati per un colloquio;

                                     -   che, all’udienza del 7 settembre 1999, i contribuenti si impegnavano a presentare la documentazione necessaria alle tassazioni dei periodi 1995/96 e 1997/98, entro il 30 settembre 1999;

                                     -   che il 22 ottobre 1999 i contribuenti inoltravano la dichiarazione 1997/98;

                                     -   che l’Ufficio li convocava pertanto ad una nuova udienza da tenersi in data 28 ottobre 1999;

                                     -   che di tale audizione non risulta esservi agli atti alcuna documentazione;

                                     -   che, il 12 giugno 2001, l’Ufficio di tassazione si è rivolto ai contribuenti, attribuendo loro un termine fino al 6 luglio 2001, per presentare documentazione varia, relativa alle entrate e alle uscite del periodo di computo ed alla situazione patrimoniale al 1.1.1997;

                                     -   che il 10 luglio 2001 i reclamanti inviavano all’autorità di tassazione della documentazione, spiegando nel contempo che altri documenti, relativi alle entrate e uscite concernenti l’attività agricola, erano stati sequestrati dalla Procura nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di __________ __________;

                                     -   che all’udienza del 12 luglio 2001 veniva attribuito ai reclamanti un ulteriore termine fino al 20 luglio 2001 per produrre la documentazione ancora mancante e necessaria per definire la tassazione impugnata;

                                     -   che l’Ufficio avvertiva i contribuenti che, in mancanza della documentazione richiesta, il reclamo sarebbe stato “respinto e confermata l’imposizione del reddito aziendale di fr. 100’000”;

                                     -   che tale termine veniva poi prorogato fino al 31 agosto 2001, con lettera del 6 agosto 2001;

                                     -   che, con decisione del 22 ottobre 2001 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Tenuto conto che il contribuente non ha dato seguito alla richiesta di documentazione del 12 luglio 2001 ove si precisava chiaramente che in assenza di detta documentazione il reclamo sarebbe stato respinto, nonché tenuto conto dei vari elementi figuranti nell’incarto, il reclamo contro la tassazione 95/96, ed in particolare contro il reddito aziendale stabilito in via valutativa in Fr. 100'000.– netti, viene respinto;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono che, “alla luce dei dati raccolti nel frattempo… il reclamo venga di nuovo valutato sulla base degli elementi” presentati, ed allegano a tal fine un “conto d’esercizio” relativo al biennio 1993/94;

                                     -   che chiedono inoltre la deduzione di contributi al 3° Pilastro per complessivi fr. 6'255.-, pagati nel 1993, e fr. 4'745.-, pagati nel 1994;

                                     -   che con lettera del 12 dicembre 2001 il presidente della CDT, visto come i ricorrenti con il ricorso abbiano prodotto per la prima volta la contabilità relativa agli esercizi 1993 e 1994 della ditta individuale, ordinava l'allestimento di una verifica fiscale, attribuendola all'Ispettore della Camera;

                                     -   che la verifica aveva luogo il 6 agosto 2002 presso l'Ufficio del fiduciario dei ricorrenti;

                                     -   che lo stesso giorno, dopo aver esaminato il resoconto della gestione aziendale 1993-94, allestito dall'attuale fiduciario del contribuente sulla base della documentazione di base e corredato dai vari dettagli delle voci componenti  le entrate e i costi aziendali, sempre l'8 agosto 2002 veniva raggiunto un accordo in virtù del quale il reddito aziendale dei due esercizi in discussione veniva fissato in fr. 60'000.- di media annua;

                                     -   che, sempre nel citato accordo, veniva convenuta la deduzione dei contributi versati quale indipendente alla previdenza professionale vincolata, III Pilastro A, pari a fr. 5'500.- di media annua;

                                     -   che inoltre i debiti al 1° gennaio 1995 venivano stabiliti, sulla scorta della documentazione presentata, in fr. 686'000.-;

                                     -   che questo giudice non ha motivo di scostarsi dall'accordo raggiunto, poiché poggia su dati contabili esaurienti o comunque tali da consentire una ricostruzione attendibile;

                                     -   che pertanto il presente ricorso può essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

                                     -   che si giustifica nondimeno di porre la tassa di giustizia a carico dei ricorrenti, come pure le spese di verifica di complessivi        fr. 600.-, poiché, se il loro precedente fiduciario avesse presentato i dati contabili così come ha saputo presentarli il loro attuale rappresentante, la presente causa sarebbe stata evitata o quanto meno evitabile.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di verifica di                                   fr.     600.c. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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