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Ticino Camera di diritto tributario 11.10.2001 80.2001.17

October 11, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,887 words·~9 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00017

Lugano 11 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Stefano Bernasconi

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2001

in materia di:                 revisione IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ ha beneficiato dal 10 ottobre 1994 al 15 luglio 1999 della cosiddetta piccola indennità giornaliera dell'AI.

                                         Il 15 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° gennaio al 31 agosto 1999), in cui gli esponeva un reddito d'altra fonte di fr. 21'517.- di media annua, dal quale deduceva spese professionali per fr. 2'1000.- e oneri assicurativi per fr. 806.-.

                                   2.   Nel corso del 1999 __________ __________ cessava l'attività per riprendere in seguito gli studi a __________. Pertanto, sempre il 15 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° settembre 1999 al 31 dicembre 2000) per cessazione dell'attività, in cui gli esponeva unicamente l'importo della rendita semplice per figli di un beneficiario di rendita, che non veniva più versato al padre unitamente alla rendita di cui è titolare, ma gli veniva corrisposto direttamente.

                                   3.   Il 2 dicembre 1999 __________ __________ presentava reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, contestando la qualifica del reddito espostogli che non sarebbe d'altra fonte ma in parte salario d'apprendista e in parte prestazione AI nell'ambito dei provvedimenti professionali, come pure la mancata deduzione dei contributi di legge sul salario d'apprendista e delle spese di trasporto.

                                         Con decisione del 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, ammettendo una deduzione di fr. 1'086 a titolo di contributi di legge e rilevando che per il resto la distinzione tra reddito del lavoro e indennità giornaliera AI è ininfluente, essendo la stessa imponibile, come da informazioni rilasciate dall'Istituto assicurazioni sociali di Bellinzona.

                                   4.   Un ricorso, con cui __________ __________ chiedeva che fosse imposta solo la quota di indennità giornaliera dell'AI corrispondente al salario d'apprendista, veniva respinto dalla Camera di diritto tributario con sentenza del 7 novembre 2000.

                                         Il 7 dicembre 2000, il contribuente interponeva ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Con lettera del 29 dicembre 2000, dichiarava di ritirare il gravame. Di conseguenza, il Tribunale federale stralciava dai ruoli la causa, per desistenza, con decreto del 5 gennaio 2001.

                                   5.   Con istanza del 2 febbraio 2001, __________ __________ chiede la revisione della sentenza della Camera di diritto tributario. L'istante ripropone sostanzialmente la richiesta di esentare le indennità giornaliere AI a lui erogate dall'AI, nella misura che eccede il salario medio dell'apprendista. Allega un estratto di una sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in cui si afferma che egli è al beneficio di una "prima formazione" e non di una "riformazione professionale". Ciò escluderebbe, a suo avviso, che possa essere imposto per indennità sostitutive del reddito del lavoro, non avendo mai lavorato.

                                         All'udienza del 3 maggio 2001, regolarmente convocato, l'istante non è comparso. Il padre, __________ __________, si è presentato più tardi presso la cancelleria della Camera di diritto tributario, affermando di essersi sbagliato circa l'orario di convocazione e chiedendo una nuova udienza alla presenza dell'intera Camera.

                                   6.   6.1.

                                         Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

                                         6.2.

                                         Per quanto attiene alla richiesta dell'istante di essere nuovamente convocato ad un'udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, la stessa può essere respinta senza che ne derivi una violazione né della legge tributaria né del diritto superiore.

                                         Infatti, se anche si volesse interpretare l'art. 228 cpv. 3 prima frase LT ("il ricorrente ha il diritto di essere sentito") nel senso che esso garantisce il diritto ad un'udienza e non semplicemente il diritto ad un contraddittorio anche per iscritto (sui dubbi posti dall'interpretazione dell'art. 228 cpv. 3 LT, cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 13 dicembre 2000 in re B. e E. L.-E., consid. 7.3.), all'istante è stata offerta tale possibilità, essendo egli stato convocato ed avvertito che "in caso di vostra assenza ingiustificata il ricorso sarà evaso senza ulteriori citazioni". Non essendosi egli presentato alla data ed all'ora stabilite, la Camera ha rinunciato ad un'ulteriore udienza, non essendovi del resto esigenze istruttorie che giustificassero una nuova convocazione.

                                         La rinuncia ad una seconda citazione è poi senz'altro conforme alle esigenze poste dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.. Il diritto di essere sentito comprende infatti varie pretese, tra cui quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (Tribunale federale, 26 febbraio 1996 in re F.-T. e V.-T., consid. 4 b bb).

                                   7.   7.1.

                                         Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         7.2.

                                         Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).

                                         Il Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440).

                                   8.   8.1.

                                         L'istante, come detto in narrativa, aveva impugnato la tassazione 1999/2000 con ricorso a questa Camera, chiedendo già che fosse imposta solo la quota dell'indennità giornaliera dell'AI corrispondente al salario d'apprendista.

                                         La Camera di diritto tributario, con sentenza del 7 novembre 2000, ha respinto il ricorso, argomentando che le indennità giornaliere erogate in applicazione dell'art. 22 cpv. 1 LAI hanno natura di reddito sostitutivo.

                                         Ora, senza invocare alcuno dei motivi di revisione codificati dalle leggi federale e cantonale, __________ __________ chiede nuovamente sia esentata dall'imposta la parte delle indennità giornaliere dell'AI che eccede il salario d'apprendista.

                                         8.2.

                                         All'accoglimento dell'istanza di revisione si oppone anzitutto il già ricordato principio per cui l'istituto straordinario della revisione non ha la funzione di surrogato del reclamo e del ricorso. In altri termini, non si può rimediare alla mancata impugnazione di una tassazione con un reclamo mediante l'istanza di revisione.

                                         L'istante ha impugnato la sentenza di questa Camera al Tribunale federale ed ha poi ritirato il ricorso in data 29 dicembre 2000.

                                         Ebbene, quando un contribuente non ha usato la diligenza che si poteva da lui pretendere, contestando i pretesi errori della tassazione mediante reclamo o ricorso, la giurisprudenza esclude la revisione anche se l'autorità fiscale avrebbe dovuto meglio chiarire la fattispecie prima della tassazione (Tribunale amministrativo del Canton Argovia, 23 giugno 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 15).

                                         Nello stesso senso, questa Camera ha recentemente negato che abbiano diritto alla revisione contribuenti che, dopo che il loro ricorso alla Camera di diritto tributario è stato respinto, hanno inoltrato ricorso al Tribunale federale ma ne hanno provocato l'irricevibilità omettendo di versare la garanzia delle spese processuali. Non basta, in un caso simile, per invocare il rimedio straordinario, sostenere l'inesattezza del calcolo degli utili da commercio professionale di immobili, limitandosi peraltro a contestare l'utilizzazione, da parte dell'autorità fiscale, di conteggi dei costi di carattere provvisorio (CDT n. ______________________________.__________ del 13 dicembre 2000 in re B. e E. L.-E.).

                                         8.3.

                                         L'istanza di revisione deve comunque essere respinta per il semplice fatto che si limita a riproporre la richiesta di esenzione (parziale) delle indennità giornaliere, che è già stata respinta con una motivazione esaustiva da questa stessa Camera, con decisione che lo stesso istante ha lasciato che passasse in giudicato.

                                         Nell'istanza in esame, infatti, si contesta semplicemente l'imposizione integrale delle indennità in questione, invocando a sostegno della propria tesi una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 9 novembre 2000, della quale è peraltro allegato solo uno stralcio. Comunque, per quanto se ne conosce, la sentenza in discussione non è suscettibile di avere alcun riflesso sull'imposizione del reddito proveniente dall'assicurazione invalidità. Lo stralcio fotocopiato conferma invece che l'istante è al beneficio di indennità giornaliere, anche se precisa che si tratta non di riformazione professionale bensì di "prima formazione professionale", in quanto __________ __________ non ha mai esercitato un'attività "di una certa importanza" secondo l'art. 17 LAI.

                                   9.   L'istanza di revisione è pertanto respinta.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'istanza di revisione è respinta.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Giudice:                                                            Il segretario:

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