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Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2001.168

November 12, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,562 words·~18 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00168 80.2001.00169

Lugano 12 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2001

in materia di:                 richiesta di garanzia per imposte cantonali e comunali 1998, 1999, 2000

presentato da:

__________ __________, __________ -__________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________ & __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________ ha soggiornato in Svizzera quale studente dal 25 novembre 1992 al 30 giugno 1994 al beneficio di un permesso di dimora tipo B.

                                         L’ 8 aprile 1998 __________ __________ presentava una domanda volta a ottenere un permesso B per svolgere attività lucrativa presso la __________ __________. Il 2 luglio 1998 la Sezione stranieri dava al richiedente l'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora e il 1° ottobre 1998 gli concedeva formalmente il permesso richiesto.

                                         1.2.

                                         Nel conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 la __________ __________ dichiarava di aver versato dal 13 luglio 1998 alla fine dell’anno a __________ __________ un salario di complessivi fr. 61'652.-. Negli anni successivi la datrice di lavoro dichiarava di aver versato al proprio dipendente un salario lordo di fr. 130'000.- nel 1999 e di fr. 110'000.- nel 2000 (fino al 30 novembre 2000, data della partenza).

                                         1.3.

                                         Preso atto del salario versato, superiore al limite annuo di fr. 120'000.-, l’Ufficio di tassazione di Lugano-città avviava la procedura per la notifica a __________ __________ della tassazione ordinaria sostitutiva ex art. 113 cpv. 1 LT.

                                         Il 12 dicembre 2000 la __________ __________ ritornava all'Ufficio di tassazione la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 in bianco, chiedendo di essere convocata per la definizione dell'imposizione fiscale del proprio cliente, ma facendo altresì notare che sul salario era regolarmente stata trattenuta l’imposta alla fonte. In seguito, il 30 aprile 2001 la __________ __________ chiedeva di stralciare dai ruoli il contribuente __________ __________ (cfr. incarto fiscale).

                                         1.4.

                                         Il 17 ottobre 2001 l'Ufficio esazione e condoni formulava all'indirizzo di __________ __________ una richiesta di garanzia di fr. 585'000.- per l'imposta cantonale e di fr. 325'000.- per l'imposta comunale. Il pagamento del credito erariale, considerata la partenza dalla Svizzera, sarebbe infatti apparso pregiudicato e il suo atteggiamento sarebbe servito a distrarre i propri beni dall'esecuzione del fisco.

                                   2.   2.1.

                                         Con due distinti tempestivi ricorsi, entrambi datati 16 novembre 2001, __________ __________, avvalendosi dell’assistenza dell’avv. __________ __________, chiede l’annullamento delle richieste di garanzie sia per l’IC sia per lCom.

                                         Nega in particolare che i diritti del fisco sarebbero pregiudicati, poiché, oltre al reddito del lavoro, su cui è stata operata la trattenuta alla fonte, poteva beneficiare unicamente del reddito del proprio conto in banca. Rileva inoltre di aver posseduto alcune vetture, acquistate o ricevute dal padre prima del suo arrivo in Svizzera e di aver vissuto nell’appartamento del padre.

                                         Per il ricorrente la richiesta di garanzia deve comunque già essere respinta in ordine in quanto carente di qualsiasi motivazione.

                                         2.2.

                                         2.2.1.      Il servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso, rilevando, in ordine, che la motivazione della richiesta di garanzia, seppur succinta, non è tale da dover essere considerata carente e facendo comunque rilevare la possibilità di sanare nella presente procedura l’ eventuale vizio di forma. Dopo aver ribadito la legittimazione a chiedere la costituzione di una garanzia, la Divisione delle contribuzioni espone nel dettaglio i flussi di denaro che l'hanno indotta a determinare l’ ammontare delle richieste di garanzia in discussione, affacciando nel contempo l’esistenza di una consistente sottrazione, risp. di un tentativo di sottrazione dell’imposta sul reddito e dell’imposta di donazione.

                                         2.2.2.      Con replica del 25 marzo 2002 il ricorrente si conferma integralmente nel proprio ricorso. Avverte di essere stato avente diritto economico di un unico conto, sequestrato in un primo tempo dalla magistratura penale e poi dissequestrato. Quanto agli altri conti, egli, pur risultandone l'avente diritto economico, avrebbe agito a titolo puramente fiduciario, come confermato da testi sentiti dal Procuratore pubblico straordinario. Sarebbe pertanto arbitrario, secondo il ricorrente, sostenere che l'importo di un miliardo e mezzo di lire confluito sui suoi conti sarebbe provento di altre attività. Contesta inoltre d'aver ricevuto donazioni dal padre, eccezione fatta del regalo di un'automobile __________ del valore di fr. 50'000.-, sulla quale avrebbe dovuto pagare l'imposta di donazione. Contesta infine recisamente d'aver commesso una sottrazione, risp. un tentativo di sottrazione fiscale. Tutto ciò avrebbe potuto essere spiegato, conclude, se il fisco avesse interpellato il suo rappresentante fiscale, signor __________.

                                         2.2.3.      Con duplica del 30 aprile 2002 la Divisione delle contribuzioni proponeva nuovamente la reiezione del ricorso, contestando in particolare la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe agito a titolo fiduciario, avendo egli sottoscritto il formulario A che serve alle banche per identificare il beneficiario economico. Rileva inoltre che anche il teste citato in replica dal ricorrente avrebbe confermato la titolarità economica dei conti e che pertanto il miliardo e mezzo di lire affluito sul conto __________ sarebbe il reddito, di gran lunga superiore a quello dichiarato all’Ufficio imposte alla fonte, conseguito nell’attività svolta con il padre. Rileva inoltre che nel caso del conto __________ il fisco ha calcolato la richiesta di garanzia in base all’imposta di donazione sui fondi pervenuti al beneficiario economico, vale a dire al qui ricorrente, sia da __________ __________ sia da __________ __________. L’Autorità fiscale rileva inoltre che il conto sul quale sarebbero confluiti i soldi per la manutenzione della barca sarebbe stato di pertinenza economica del ricorrente, potendosi con ciò presumere una donazione da parte del padre con l’impegno del figlio di sopperire semmai ai costi per la manutenzione dell’imbarcazione. Infine, la vettura che il ricorrente ammette d’aver ricevuto in donazione avrebbe avuto un valore a nuovo nel luglio del 1994 di fr. 227'500.-.

                                         2.2.4.

                                         Con allegato di "triplica" del 22 luglio 2002 il ricorrente si conferma nuovamente nel proprio ricorso, negando in particolare d’aver ammesso di essere avente diritto economico dei conti in discussione. Rileva inoltre che le medesime operazioni, eseguite dalle società di cui il ricorrente sarebbe secondo il fisco avente diritto economico, sarebbero state addebitate anche al padre. Contesta poi l’interpretazione data alla deposizione testimoniale: il teste non avrebbe mai affermato quello che il fisco gli vorrebbe far dire. Contesta nuovamente che il conto __________ su cui è affluito il miliardo e mezzo di lire sia di sua spettanza, dato che l’importo è poi stato accreditato altrove a terze persone. Quanto all’ interpretazione data alle operazioni svolte sul conto __________, il ricorrente rileva che ai presunti donatori sarebbe comunque mancato l’ animus donandi, ciò facendo astrazione dal fatto che il denaro affluito su quel conto sarebbe poi stato accreditato pari pari ad altri conti non di sua pertinenza, come per altro spiegato anche dal teste.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 248 cpv. 1 LT, se il debitore d’ imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’ autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’ imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La richiesta di garanzia deve essere succintamente motivata e indicare l’ ammontare da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’ articolo 80 della Legge federale sull’ esecuzione e il fallimento.

                                         3.2.

                                         La formulazione dell'art. 248 cpv. 1 LT é analoga a quella dell'art. 169 cpv. 1 LIFD, che a sua volta non si discosta nella sostanza dall’art. 118 dell’abrogato DIFD. La giurisprudenza relativa a questa norma conserva pertanto tutta la sua validità anche per l’applicazione dell’art. 248 LT e dell’art. 169 LIFD (cfr. STF del 6 novembre 2001 in re M. SA, consid. 3).

                                         3.3

                                         Per soddisfare l'esigenza di una succinta motivazione, posta dall'art. 248 cpv. 1 LT, basta che l'autorità fiscale esponga brevemente i motivi su cui poggia la propria decisione, così da consentire al ricorrente di esercitare il proprio diritto di ricorso (cfr. ASA 67 722, consid. 3c; STF del 6 novembre 2001 in re M. SA, consid. 2a).

                                         La carenza di motivazione può comunque venire sanata nel corso della procedura di ricorso, a condizione che il ricorrente abbia avuto la possibilità di prendere posizione sull'allegato responsivo dell'autorità fiscale (cfr. ASA 67 722, consid. 3c; STF del 6 novembre 2001 in re M. SA, consid. 2a).

                                         3.4.

                                         Va inoltre precisato che il diritto di essere sentito prima che venga presa una decisione suscettibile di influire sulla propria posizione giuridica non è assoluto. Esso può essere limitato da interessi privati o pubblici preponderanti. La giurisprudenza ammette delle restrizioni soprattutto qualora sia data una situazione di urgenza oppure in quei casi dove l'audizione preventiva dell'interessato potrebbe vanificare lo scopo del provvedimento previsto dall'autorità (RDAT 1998 II 20t, consid. 3b con riferimenti a: DTF 111 Ia 273 consid. 2b e riferimenti; Georg Müller, Commentario della Costituzione federale, n. 102 e 107 ad art. 4; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, pag. 276/277).

                                         La richiesta di garanzie è per sua natura un provvedimento che serve ad assicurare la successiva esecuzione di un debito d'imposta o di una multa fiscale (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, III Vol., 2a ed., Basilea 1992, n. 1 ad art. 118; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ed., Berna 1995, pag. 297). La sua efficacia dipende in larga misura anche dalla sua imprevedibilità per il contribuente e dalla rapidità con cui la misura viene adottata e posta in esecuzione. Diversamente, il debitore dell'imposta avrebbe tutto il tempo per prendere le disposizioni necessarie a vanificare gli sforzi dell'autorità, intesi a garantire l'incasso del credito. La particolarità della procedura non implica dunque che il contribuente debba sempre essere sentito prima della formulazione della richiesta (RDAT 1998 II 20t, consid. 3b).

                                         Anche in questo contesto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può comunque venire sanata, come rilevato sopra, nel contesto della procedura ricorsuale (RDAT 1998 II 20t, consid. 3b)

                                         3.5.

                                         Venendo all'esame del caso concreto, occorre rilevare che le decisioni impugnate si limitano ad asserire che dall'insieme delle circostanze il pagamento del credito d'imposta sembrerebbe pregiudicato, che il contribuente non sarebbe più domiciliato in Svizzera e che con il suo atteggiamento sarebbe servito a distrarre i propri beni dall'esecuzione del fisco.

                                         Se ciò adempia il requisito di sufficiente motivazione è questione che può rimanere insoluta.

                                         Al ricorrente è stata infatti data facoltà di replicare all'allegato responsivo dell'autorità fiscale, in cui essa ha dettagliatamente esposto i motivi sui quali ha fondato la propria richiesta.

                                         Non solo, al ricorrente è stata concessa facoltà di prendere ulteriormente posizione sulla duplica dell'autorità fiscale.

                                         La censura di motivazione carente appare a questo punto del tutto destituita di fondamento.

                                         Parimenti superata risulta, per quanto rilevato in particolare al consid. 3.4., la censura secondo la quale l'autorità fiscale non avrebbe dato seguito alla richiesta di convocazione del signor __________ della __________ __________, formulata in occasione della presentazione della dichiarazione d'imposta in bianco.

                                   4.   4.1.

                                         Le ipotesi previste dall'art. 248 cpv. 1 per la richiesta di garanzia non sono cumulative ma alternative: il domicilio all'estero dei contribuenti é quindi già motivo autonomo e sufficiente a legittimare la richiesta di garanzia, purché sia resa verosimile l’ esistenza di un credito d’imposta. Si tratta di una premessa indipendente (STF del 15 gennaio 1985 in re H. K.; Masshardt/ Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 463).

                                         Non occorre infatti che l'imposta sia già stabilita definitivamente o che l'imponibilità stessa dei contribuenti sia accertata in modo definitivo, come pure la determinazione dell’ammontare dell’ imposta realmente dovuto. La richiesta può infatti essere formulata in ogni momento, anche quando dette questioni sono ancora litigiose. L'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come la fissazione dell'ammontare esatto dell'imposta dovuta rimangono di competenza dell'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (STF del 6 novembre 2001 in re M. SA; STF dell' 11 novembre 1982 in re E.G.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, p. 332 ss. ; CDT n. 133 del 23 giugno 1994 in re H. Anstalt).

                                         In altre parole, l’esame delle suddette questioni riveste carattere pregiudiziale e si limita a un esame prima facie della situazione. Il giudice si discosterà dalla valutazione dell’autorità fiscale solo se l’ammontare richiesto apparirà manifestamente eccessivo (STF del 6 novembre 2001 in re M. SA).

                                         4.2.

.                                        Al riguardo, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che per fondare una richiesta di garanzia basta anche soltanto un debito fiscale presunto in base ad accertamenti provvisori e a un esame sommario degli elementi soggettivi e oggettivi dell'obbligazione tributaria, come pure delle questioni riferite all'assoggettamento fiscale (Allidi, La costituzione della garanzia e le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in Bernasconi/Pedroli [a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Agno 1999, p. 303; STF del 6 novembre 2001 in re M. SA, consid. 2a).

                                         Esulano quindi dall'ambito dell'esame di una richiesta di garanzia questioni che concernono l'accertamento definitivo dell'obbligazione tributaria e che devono quindi essere esaminate e risolte nel quadro delle apposite procedure di tassazione, risp. di sottrazione (Allidi, op. cit. p. 301).

                                         4.3.

                                         Va rilevato innanzi tutto che nel caso in esame è unicamente in discussione l’ammontare della richiesta di garanzia, non invece le altre condizioni. __________ __________ non risiede infatti più in Svizzera dalla fine di novembre del 2000 (cfr. art. 248 cpv. 1 LT).

                                         4.4.

                                         L’autorità fiscale ha calcolato l’ammontare della richiesta di garanzia partendo dalle seguenti considerazioni:

·        Al momento dell’entrata in Svizzera il ricorrente era titolare di un conto presso l’__________ di __________ con una disponibilità di Lit. 306'700'000.-. Su quel conto dal luglio 1998 fino al 23 dicembre 1999, quando il conto è stato chiuso e l’importo è stato trasferito all'__________ __________ di __________ sul conto __________, sono stati registrati versamenti in contanti e bonifici per circa un miliardo e mezzo di lire.

·        All’ __________ __________ di __________ sono poi stati aperti altri conti, segnatamente il conto __________ e il conto __________ Ltd.

·        Sul conto __________ sono affluiti ulteriori capitali, segnatamente un importo di Lit. 3'424'686 provenienti dal conto cifrato __________ __________/__________.__________, la cui avente diritto economica era la sorella __________ __________ e un importo di EUR 592'118.07 provenienti dal conto cifrato __________ __________/__________.__________, il cui beneficiario economico era il cugino __________ __________.

·        Sul conto __________ Ltd sono invece confluiti gli averi che questa società deteneva sul conto __________ __________/__________.__________ pari a EUR 547'482.28 e GBP 23'789.09. L’avente diritto economico del conto di provenienza presso __________ era il padre __________ __________. Alla fine di ottobre del 2000 la relazione __________ disponeva ancora di 575'000 EUR.

·        Sul conto __________, infine, erano invece depositati fondi provenienti dai risparmi di __________ __________ e da donazioni ricevute dal padre.

·        Gli averi della famiglia __________ presso l'__________ __________, che ammontavano a circa fr. 10 mio, sono stati trasferiti tra il 21 ed il 25 gennaio 2000 all'__________ __________ __________.

·        Inoltre, nel novembre 1998, __________ __________ ha ricevuto in regalo una vettura __________ __________ __________ __________ dal padre, che ha pure provveduto a saldare diverse spese pagate dal figlio con la carta VISA.

                                         È a partire da questi elementi che l’autorità fiscale ha determinato l’ammontare della richiesta di garanzia, tenendo conto non solo dei redditi, ma anche della multa fiscale per tentativo di sottrazione e degli interessi di ritardo. Sempre secondo l’autorità fiscale, il tentativo di sottrazione sarebbe configurato dalla presentazione in bianco della dichiarazione d’imposta IC 1999-2000 e dalla mancata segnalazione al fisco al momento della partenza dalla Svizzera dei redditi conseguiti negli anni 1999-2000. Inoltre, il ricorrente non avrebbe denunciato al fisco le donazioni ricevute.

                                         4.5.

                                         Il ricorrente rileva che l’unico conto di cui era l’effettivo avente diritto sarebbe stato quello aperto presso la __________ del __________, poi sostituito da quello aperto presso l’__________ __________, su cui gli veniva versato lo stipendio e che fu in un primo tempo sequestrato dalla magistratura penale e poi dissequestrato. Contesta poi di essere l’avente diritto economico del conto cifrato presso l’__________, affermando di esserne sì il titolare ma a mero titolo fiduciario e che in tale veste avrebbe agito anche in seguito, quando l’importo fu trasferito sul conto __________ dell’__________ __________ di __________. Questa sua veste di mero agente a titolo fiduciario sarebbe avvalorata dall’afflusso di ulteriori capitali, che sarebbero stati di pertinenza di terzi e, meglio, della sorella __________ e del cugino __________, come confermato anche dal teste __________ al procuratore pubblico straordinario. Non diversamente ne andrebbe dell’ulteriore conto denominato __________ Ltd, che sarebbe servito, sempre secondo __________, alla manutenzione e all’uso della “barca” del padre. Anche in relazione al conto __________ egli avrebbe agito a titolo fiduciario, pur figurando quale avente diritto economico. Sarebbe quindi arbitrario sostenere che il miliardo e mezzo di lire confluiti sul conto __________ sono provento di attività lucrativa, quando egli ha invece agito a mero titolo fiduciario e non ha svolto altra attività lucrativa se non quella per la __________ __________.

                                         4.6.

                                         Di diverso avviso è la Divisione delle contribuzioni, che in duplica ribadisce che dalla documentazione che serve alle banche per identificare il beneficiario economico, giusta l’art. 3 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza, __________ __________ risultava essere nel contempo titolare ed avente diritto economico dei conti.

                                         L’afflusso di capitali di terzi e, meglio della sorella e del cugino, sul conto __________ andrebbero invece interpretati, secondo la Divisione delle contribuzioni, come donazioni, poiché il ricorrente anche in questo caso era titolare e avente diritto economico del conto. Inoltre, sempre secondo l’autorità fiscale, __________ __________ era titolare e avente diritto economico anche del conto __________: la natura degli afflussi di capitali non cambierebbe in virtù del fatto che il conto sarebbe servito alla gestione (uso e manutenzione) della “barca”. Il valore della __________ donata al ricorrente dal padre __________, non sarebbe di soli fr. 50'000.-: il suo valore a nuovo nel luglio del 1994 era di fr. 227'500.

                                         Di diverso avviso il ricorrente, che in triplica, stigmatizza l’atteggiamento della Divisione delle contribuzioni, rilevando che determinate operazioni effettuate sui suoi conti sarebbero state già imputate a __________ __________, anche se suo padre non figurava né come titolare né come avente diritto economico. Diversa inoltre l’interpretazione della deposizione del teste __________. Quanto poi alle asserite donazioni, esse sarebbero frutto di un’interpretazione distorta dei fatti, poiché mancherebbe comunque l’ animus donandi e ciò sarebbe provato dal fatto che i capitali in discussione, così come sono affluiti sono anche usciti dal conto. Contestato infine il valore della __________ donatagli dal padre, non superiore a fr. 50'000.-.

                                         4.7.

                                         Orbene, non v’è chi non veda, esaminando le tesi contrapposte del ricorrente e della Divisione delle contribuzioni, come si tratti di due posizioni diametralmente opposte, dove le ragioni non stanno verosimilmente tutte da una sola parte. È senz’altro possibile che il ricorrente, pur figurando formalmente in pari tempo quale titolare e avente diritto economico dei conti, abbia agito, almeno in parte, a mero titolo fiduciario, così come è senz’altro possibile che determinati capitali affluiti e poi nuovamente usciti da altri conti non fossero di sua spettanza e quindi non fossero delle donazioni.

                                         Gli argomenti contrapposti delle parti mettono in evidenza il vero problema, che è un problema di merito: quello di accertare la natura di determinate operazioni che incontestabilmente sono state effettuate sui conti del ricorrente. Si tratta, in altre parole, di una questione di qualifica, che richiede, da un lato, una attenta valutazione della documentazione finora acquisita agli atti e della testimonianza __________ - dalla quale risulta per altro che determinati importi, affluiti sul conto __________, sono stati ridistribuiti in parte su conti di terzi in parte su conti (p. es. __________), il cui titolare e avente diritto economico era sempre __________ __________ -  e, dall’altro, la eventuale assunzione di ulteriori prove, per es. l’audizione del fiduciario __________, la compulsazione degli incarti del padre, della sorella, del cugino ecc. Solo allora sarà possibile determinare l’esatto importo del debito fiscale, l’esistenza o meno di donazione e di un eventuale tentativo di sottrazione.

                                         Trovandoci invece nel quadro di una richiesta di garanzia, che può essere chiesta in ogni momento e in via d’urgenza per assicurare all’erario il debito d’imposta, non si può censurare l’ atteggiamento della Divisione delle contribuzioni. Certo, essa ha dimensionato la propria richiesta considerando l’ipotesi più favorevole all’erario. Non le si può quindi obiettare, a meno di esprimere un giudizio di merito anticipato estraneo al presente procedimento, che essa non abbia reso verosimile l’esistenza di un credito d’imposta dell’ampiezza della garanzia richiesta.

                                         Non v’è comunque ragione di dubitare che a mano a mano che nel corso della procedura di tassazione dovessero venire chiariti al di là di ogni ragionevole dubbio diversi aspetti a favore del ricorrente, l’Autorità fiscale non mancherà di trarne le conseguenze sul piano della garanzia sin qui richiesta.

                                         4.8.

                                         Quanto appena esposto vale, mutatis mutandis, anche per la determinazione del valore della __________ donata dal padre al ricorrente, come pure per l’entità delle spese voluttuarie relative alle vacanze in __________, pagate con la carta di credito del padre.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 2500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    250.–

                                         per un totale di                                                       fr.  2750.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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