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Ticino Camera di diritto tributario 14.09.2001 80.2001.116

September 14, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,082 words·~10 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00116

Lugano 14 settemre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         I coniugi __________ sono domiciliati a __________ in via __________. Il marito, __________ __________, è __________ della __________ __________ di __________ la cui sede è sita in vicolo __________, sua moglie __________ è __________ presso __________ di __________, situata in __________.

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ chiedevano le seguenti deduzioni per spese professionali dei dipendenti:

                                         - fr. 7'500.- per spese di trasporto per recarsi al lavoro;

                                         - fr. 2'800.- per doppia economia domestica;

                                         - fr. 2'100.- per altre spese professionali.

                                         Nella notifica di tassazione del 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione concedeva loro le seguenti deduzioni:

                                         - fr. 1'800.- per spese di trasporto per recarsi al lavoro;

                                         - fr. 1'300.- per doppia economia domestica;

                                         - fr. 4'200.- per altre spese professionali.

                                         1.2.

                                         I coniugi __________ presentavano reclamo chiedendo il riconoscimento delle deduzioni per spese professionali nella misura da loro richiesta nella dichiarazione d'imposta, avvertendo tra l'altro che quale ufficiale di polizia responsabile del servizio esterno il marito è tenuto a percorrere con la propria automobile 10/15000 chilometri all'anno senza percepire alcuna indennità chilometrica.

                                         1.3.

                                         Con decisione del 16 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando che le deduzioni per spese di viaggio e per doppia economia domestica sono state determinate secondo il diritto vigente e che la deduzione per altre spese professionali è stata concessa nella misura massima consentita dalla legge.

                                   2.   Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ rinnovano le loro richieste di deduzione per spese professionali già avanzate in precedenza. Ribadiscono che il marito, tenuto a usare professionalmente la propria automobile, non percepisce alcun compenso chilometrico per i percorsi effettuati per ragioni di lavoro. Rilevano inoltre di lavorare almeno parzialmente a turni, con la conseguenza che i loro orari per il pranzo non coincidono.

                                   3.   Spese di trasporto

                                         3.1.

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                         Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

                                         3.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE, valido per il periodo 1999-2000). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.- l'anno (art. 3 cpv. 1  lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1  lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.- al giorno o di fr. 2’800 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza).

                                         3.3.

                                         Da quanto precede emerge una prima considerazione. Le spese di trasferta che il dipendente deve durante il lavoro per il proprio datore di lavoro non possono essere considerate in alcun modo spese di trasporto deducibili per l'IC e per l'IFD. Esse esulano per definizione dalle spese necessarie dal domicilio al posto di lavoro.

                                         Questa Camera ha così ripetutamente confermato che non può essere ammessa la deduzione del costo per l' automobile privata per il solo fatto che il contribuente sostiene di aver bisogno del mezzo per spostamenti durante l' orario di lavoro (cfr. p. es.  CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in re C. C.; CDT n. __________.__________.__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; CDT n. __________.__________.__________ del 14 novembre 1997 in re S. P.).

                                         3.4.

                                         Non va d’altra parte dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).

                                         Lo stesso codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).

                                         3.5.

                                         Ne consegue, come ripetutamente affermato da questa Camera, che, quand'anche si volesse giustificare l'uso del veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l'esigenza di usare il veicolo durante gli orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal datore di lavoro, in quanto resa necessaria da esigenze del datore di lavoro (cfr. per esempio CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in re C. C.; CDT n. 80.96.166 dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; CDT n. __________.__________.__________ del 14 novembre 1997 in re S. P.).

                                         3.6.

                                         La deduzione di fr. 1'800.- concessa dall'Ufficio di tassazione ai contribuenti appare quindi del tutto conforme al diritto vigente, non appena si considera la breve distanza che separa il luogo di domicilio (__________) dai rispettivi luoghi di lavoro (____________________per il marito, __________ per la moglie).

                                         Su questo punto il ricorso va quindi respinto.

                                   4.   Spese di doppia economia domestica

                                         4.1.

                                         Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE).

                                         La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'800.- l'anno (fr. 13.- a pasto), se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr. 5'600.- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).

                                         Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza). Per il periodo 1999-2000 la deduzione massima è di fr. 2’800.- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         4.2.

                                         La prossimità del domicilio al luogo di lavoro consente in linea di principio sia a __________ __________ sia a sua moglie __________ di rientrare quotidianamente a casa per consumare il pranzo, risp. la cena.

                                         Va nondimeno tenuto conto che __________ __________ afferma che per esigenze di lavoro egli non è in grado di rientrare per il pranzo per imprevisti di lavoro ca. tre volte su dieci.

                                         Senza che metta conto indagare ulteriormente, per evidenti ragioni di economia di giudizio, se il contribuente benefici di un indennità nei giorni in cui è impedito da esigenze di servizio di rincasare per il pranzo, la deduzione che può essergli concessa ammonta al 30% di quella massima prevista dalla legge, ovvero a fr. 840.- di media annua.

                                         Analogo discorso vale per la moglie, la quale, stando agli orari di lavoro dettagliatamente esposti nel reclamo, lavora a orari non sempre regolari e in particolare non può una volta la settimana, il giovedì, rientrare a casa in tempo per la cena. Si giustifica quindi di concederle la deduzione in ragione un quinto della massima e, meglio, in ragione di fr. 560.-.

                                         4.3.

                                         Di nessun rilievo è invece la circostanza che le pause di mezzogiorno dei coniugi non coincidano esattamente e che quindi non possano pranzare assieme. Di rilievo è unicamente la circostanza che essi possano rincasare e consumare il pranzo al loro domicilio con un costo potenzialmente più contenuto rispetto a chi per ragioni di lavoro è costretto a recarsi al ristorante.

                                         4.4.

                                         La deduzione massima che può essere concessa ai contribuenti per spese di doppia economia domestica sarebbe dunque di     fr. 1'400.-.

                                         Considerato che si tratta pur sempre di un apprezzamento e che il ricorrente medesimo indica nel 30% ca. le volte in cui sarebbe impossibilitato a rincasare a mezzogiorno per emergenze di servizio, la deduzione di fr. 1'300.- concessa dall'Ufficio di tassazione può essere confermata.

                                   5.   Deduzione per "altre spese professionali"

                                         Questa deduzione non sembra più essere litigiosa in questa sede. Basti comunque ricordare che l'Ufficio di tassazione l'ha concessa a entrambi i contribuenti nella misura massima prevista dalla legge.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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