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Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.92

July 4, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·597 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00092

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2000

in materia di:                 IC/IFD 95/96 intermedia e IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 13 luglio 1996 l’Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1995-96, in cui esponeva a __________ __________, nata nel 1970, un reddito del lavoro lordo di fr. 52'798.-, stabilendo il reddito imponibile in fr. 39'172.-.

                                         La decisione passava incontestata in giudicato.

                                         1.2.

                                         __________ __________ veniva poi posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità di fr. 1'738.- mensili con decorrenza dal 1° ottobre 1996 e di fr. 1'783.- dal 1° gennaio 1997. __________ __________ veniva pure posta al beneficio di una pensione d’invalidità del 50% (II Pilastro) dal 1° aprile al 30 settembre 1996 per un importo mensile di fr. 1’350.- e del 100% dal 1° ottobre 1996 per un importo mensile di fr. 2'700.-.

                                         Pertanto l’Ufficio di tassazione, in data 22 giugno 1998, notificava alla contribuente una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa a decorrere dal 1° ottobre 1996 fino alla fine del periodo fiscale, stralciando il reddito del lavoro e sostituendolo con l’importo della rendita AVS/AI riportato a dodici mesi.

                                         Il 30 giugno successivo l’Ufficio di tassazione le notificava pure la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, nella quale veniva esposto, come nella tassazione intermedia, unicamente l’importo della rendita AI.

                                         1.3.

                                         __________ __________ presentava reclamo in tempo utile contro le due suddette notifiche di tassazione, chiedendo lo stralcio del valore locativo, poiché dal mese di ottobre del 1996 vive in un appartamento che ha preso in affitto a __________ e non più con la madre ad __________.

                                         In sede di audizione, il 14 gennaio 2000, l’Ufficio di tassazione precisava che, per l’IC/IFD 1995-96 (tassazione intermedia), avrebbe aggiunto ai redditi della contribuente l’importo della pensione, pari a fr. 34'198.- di media annua, concedendo le deduzioni di legge di fr. 2'000.- per l’IC e di fr. 6'840.- per l’IFD, ma stralciando per l’IC la quota esente per beneficiari di rendite AI, invariati restando gli altri elementi. Sempre nelle stesse occasioni, l’Ufficio di tassazione precisava che ciò sarebbe valso anche per l’IC/IFD 1997-98 (tassazione ordinaria) e che la sostanza all’estero sarebbe stata ridotta a fr. 30'000.- e il reddito a fr. 2'000.-, invariati restando gli altri elementi.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, madre della contribuente, contesta le suddette decisioni, argomentando di ritenersi penalizzata a causa di un errore dell’Ente ospedaliero cantonale, che avrebbe concesso alla figlia la pensione d’invalidità con effetto retroattivo all’ottobre del 1996.

                                   3.   In occasione dell'udienza del 26 giugno 2000 le parti, dopo ampia discussione, si sono confermate nelle rispettive posizioni.

                                         Il giudice ha dal canto suo avvertito la rappresentante della ricorrente che la procedura davanti alla Camera di diritto tributario non è gratuita.

                                         Con lettera del 2 luglio 2000 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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