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Ticino Camera di diritto tributario 23.06.2000 80.2000.90

June 23, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,108 words·~6 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00090

Lugano 23 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, celibe, __________ di __________ alle dipendente della __________, dichiarava un reddito del lavoro di fr. 36'541.- di media annua, oltre a un utile aziendale di fr. 7'885, conseguito nel 1997 con la gestione del Grotto __________.

                                         L’Ufficio di tassazione di __________, notificandogli la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 10 aprile 2000, aggiungeva al reddito del lavoro un reddito aziendale di fr. 7'000 in media annua, così rettificato in seguito alla ripresa di spese fiscalmente non ammesse, ed un reddito d'altra fonte di fr. 10'000, giustificato dalla sproporzione fra entrate ed uscite del periodo di computo. Dal raffronto delle entrate e delle uscite (calcolo del dispendio) emergeva infatti una insufficiente disponibilità per far fronte agli impegni finanziari assunti nel periodo di computo.

                                   2.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 17 aprile 2000, chiedendo lo stralcio del reddito d’altra fonte, in considerazione sia delle indennità di trasferta e di altri rimborsi spese non imponibili, percepiti dalla __________, sia dell'aiuto ricevuto in natura dalla madre.

                                         Il reclamo veniva parzialmente accolto con decisione del 15 maggio 2000, che riduceva il reddito d'altra fonte a fr. 6'000 in media annua.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente lo stralcio del reddito d’altra fonte, argomentando di condurre una vita molto modesta.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         4.2.

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica

                                   5.   5.1.

                                         Dal calcolo del dispendio allestito dall’Ufficio di tassazione si evince che vi è una netta sproporzione fra le entrate dichiarate nel periodo di computo e le spese sostenute nello stesso lasso di tempo.

                                         A fronte di entrate estremamente contenute – già considerando il reddito aziendale rivalutato dall'autorità fiscale, che ha effettuato la ripresa di costi non giustificati per quasi 7'000 franchi – vi sono infatti spese assai importanti: interessi passivi (fr. 22'064 in due anni), spese immobiliari (fr. 4'574), contributi previdenziali (fr. 12'272), spese professionali (fr. 27'800), oneri assicurativi (fr. 6'723) e imposte (fr. 7'872). A questi costi si aggiungono ancora l'aumento dei titoli (fr. 3'685) e la diminuzione dei debiti (fr. 27'500), che portano ad un sostanziale equilibrio fra entrate e uscite.

                                         Manca tuttavia ogni spesa per vitto, abbigliamento, ecc., che l'Ufficio di tassazione ha calcolato, facendo riferimento alle tabelle dell'Ufficio esecuzione e fallimenti.

                                         5.2.

                                         Va tuttavia rilevato che il contribuente argomenta di ricevere dalla Swissair delle indennità di trasferta esenti dall'imposta, che ridurrebbero i suoi costi di mantenimento.

                                         Questa Camera gli ha quindi chiesto, in sede di istruzione del ricorso, di produrre un'attestazione della __________, in merito alla natura ed all'entità di tali indennizzi. Il ricorrente si è limitato a trasmettere alla Camera copia di due "piani di lavoro" mensili, in cui sono incluse le spese mensili di cui beneficerebbe.

                                         La questione merita di essere approfondita. È infatti evidente che, se effettivamente, come sembra, la __________ versa al ricorrente dei rimborsi di spese, senza che essi siano fatti figurare nel certificato di salario, la compagnia aerea avrà ragione di ritenere che si tratti della mera rifusione di spese che il contribuente deve sostenere nello svolgimento della propria attività lavorativa, in particolare quando si reca all'estero. Si dovrebbe capire in che modo, in tal caso, tali indennità diminuiscano il fabbisogno del contribuente. In caso contrario, qualora cioè tali indennizzi non abbiano lo scopo di coprire spese che il ricorrente deve affrontare per svolgere il proprio lavoro, si dovrebbe coerentemente concludere che essi dovrebbero figurare nel certificato di salario, costituendo essi allora una vera e propria integrazione di salario. Dovrebbero in tal caso essere imposti come reddito del lavoro, con la conseguenza che il reddito d'altra fonte si ridurrebbe o scomparirebbe del tutto.

                                         5.3.

                                         Si rendono pertanto necessari ulteriori accertamenti. A tal fine, appare opportuno rinviare gli atti all'autorità di tassazione.

                                         In particolar modo, l'Ufficio dovrà dunque rivolgersi al contribuente, chiedendogli di produrre una presa di posizione della Swissair in merito alla natura ed all'entità degli indennizzi in questione e di spiegare per quali motivi essi non figurano nel certificato di salario. In caso di mancata collaborazione del contribuente, l'Ufficio potrà poi rivolgersi direttamente alla __________, in qualità di datore di lavoro.

                                         Fatti questi ulteriori accertamenti, sarà possibile emettere una nuova decisione.

                                   6.   La decisione impugnata è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 15 maggio 2000 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati al punto 5.3. della motivazione della sentenza.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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