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Ticino Camera di diritto tributario 23.06.2000 80.2000.89

June 23, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,947 words·~10 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00089

Lugano 23 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella tassazione IC/IFD 1997-98 l'Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi __________, oltre al reddito da indennità di disoccupazione di fr. 20'645.- di media annua, un reddito d'altra fonte di fr. 110'000.- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 18 ottobre 1999).

                                         __________ __________ -__________ contestava la suddetta decisione con tempestivo ricorso del 20 ottobre 1999, negando d'aver conseguito il reddito d'altra fonte che è stato esposto a lei e a suo marito.

                                         Questa Camera, dando seguito alla richiesta formulata dall’amministrazione nelle osservazioni al ricorso, annullava in ordine la decisione su reclamo e retrocedeva gli atti all’ autorità fiscale per ulteriori accertamenti. Era infatti emersa la necessità di meglio chiarire i diversi aspetti legati alla tassazione dei coniugi __________, segnatamente all'esposizione di un rilevante reddito d'altra fonte.

                                         1.2.

                                         Il 24 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione sentiva la contribuente e suo marito, prendendo atto delle spiegazioni relative al recupero di parte di un investimento che riteneva completamente perso. L’Ufficio di tassazione con decisione del 15 maggio 2000 accoglieva parzialmente il reclamo e riduceva, sulla scorta di una verifica prudenziale del calcolo del dispendio, il reddito d’altra fonte a fr. 96'461.-, comprensivo di fr. 6'461.- di indennità di disoccupazione.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ contesta nuovamente il reddito d’altra fonte espostole dall’Ufficio di tassazione, ribadendo sostanzialmente quanto già argomentato nell’audizione del 24 marzo. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                   3.   3.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         3.2.

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                   4.   4.1.

                                         L’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito la ricorrente e suo marito, ha effettuato un nuovo calcolo del dispendio, da cui risulta, come emerge dalla motivazione della decisione su reclamo, una maggior uscita nel biennio di fr. 238'528.-, pari a circa fr. 120'000.- di media annua. L’autorità fiscale ha nondimeno valutato il reddito d’altra fonte, dando prova di equilibrata prudenza, in fr. 90'000.di media annua, ammettendo l’esistenza di un reddito conseguito dal marito all’estero, e quindi non imponibile in Svizzera ma determinante unicamente per l’aliquota, di fr. 30'000.-.

                                         Il calcolo dell’Ufficio di tassazione non è contestato in quanto tale dalla ricorrente. Esso si fonda d’altronde su dati certi, desumibili dagli atti.

                                         4.2.

                                         La ricorrente contrappone al calcolo del dispendio una versione soggettiva, che non beneficia del benché minimo supporto documentale, come per altro rilevato dall’Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo del 15 maggio 2000.

                                         La versione della ricorrente rientra nel novero degli accadimenti possibili, ma già di primo acchito non appare delle più verosimili: consistenti guadagni conseguiti lavorando in __________, affidamento dei risparmi a una persona sull’orlo del tracollo finanziario, con la quale aveva una relazione prima di frequentare seriamente l’attuale marito, scomparsa dell’amico cui aveva affidato i risparmi con presunta perdita totale dei risparmi, inattesa riapparizione dell’amico, che gli restituisce i soldi con interessi e le fa anche un regalo.

                                   5.   5.1.

                                         Sotto questo profilo, l’inaspettata restituzione con interessi dei risparmi affidato all’amico non è dissimile dal prestito ricevuto da una persona residente all’estero.

                                         Perché un prestito da parte di una persona residente all’estero possa essere riconosciuto, il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

                                         Al contribuente incombe in altre parole l'onere di provare l'esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l'identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).

                                         Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).

                                         Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).

                                         5.2.

                                         Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).

                                         In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).

                                         5.3.

                                         È appena il caso di ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale al riguardo è giustamente molto rigorosa. In una recente sentenza (STF del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.), il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. L'Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile.

                                         In un'ulteriore decisione del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all' estero, in mancanza di sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi stabilito che è pure giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo.

                                         5.4.

                                         Non appena ci si riferisca alla citata giurisprudenza in materia di prestiti da parte di persone residenti all’estero e alle elevate esigenze probatorie esatte dalla giurisprudenza, non si può far altro che confermare la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

                                         Certo, nella vita tutto è possibile, ma l’autorità fiscale non può prestare fede ad ogni versione, anche la più plausibile, se non è suffragata, come si è visto, da prove documentali.

                                         Nel caso in esame, la ricorrente medesima e suo marito hanno dato atto nel verbale che tutti i trasferimenti di denaro, all’amico apparentemente inaffidabile dapprima e l’inattesa restituzione con interessi e regalo poi, sono avvenuti brevi manu e che la somma restituita, ancorché cospicua, è stata conservata al domicilio.

                                         Mancano quindi, in concreto, non solo l’identità della persona residente all’estero che avrebbe restituito l’ingente somma con interessi, ma anche un qualsiasi documento che attesti l’ammontare della stessa e le modalità di calcolo degli interessi. Né esistono prove del trasferimento di denaro in Svizzera, del cambio della valuta estera in franchi svizzeri, del suo deposito presso una banca o una cassa di risparmio.

                                         Mancano cioè tutte le prove, nessuna esclusa, che normalmente vengono esatte in caso di prestiti da parte di persone residenti all’estero.

                                         Si ribadisce quindi che, così stando le cose, l’Ufficio di tassazione non poteva quindi far altro che evadere il reclamo, esponendo alla contribuente un reddito d’altra fonte.

                                   6.   La ricorrente nel suo ricorso afferma di aver tenuto un livello di vita modesto dal suo rientro in Svizzera.

                                         Tale critica è priva di rilievo, non appena si consideri che l’Ufficio di tassazione ha calcolato il fabbisogno per vivere sulla base del minimo vitale previsto dalle tabelle applicabili in caso di esecuzione e fallimenti.

                                         Sotto questo profilo, l’Ufficio di tassazione si è mostrato molto prudente e la decisione impugnata appare, sotto questo profilo, la più favorevole immaginabile per la ricorrente. Non si dimentichi infatti che, fino alla conclamata distruzione, avvenuta nel 1999, era immatricolata a suo nome una __________, che richiedeva, come affermato nel ricorso, continui costi di riparazione e manutenzione.

                                         In simili condizioni il ricorso si avvera manifestamente infondato.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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