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Ticino Camera di diritto tributario 30.08.2000 80.2000.88

August 30, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,543 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00088

Lugano 30 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l’Ufficio di tassazione di __________ notificava il 26 luglio 1999 a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-1998, in cui gli esponeva in via valutativa un reddito del lavoro netto di fr. 105'000.- (comprensivo di fr. 5'000.- di compensi quale municipale) e gli concedeva sempre in via valutativa una deduzione per interessi passivi di fr. 24'000.- di media annua;

                                     -   che con lettera raccomandata spedita il 31 agosto 1999 __________ __________ presentava reclamo, chiedendo tra l'altro la concessione di un termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione;

                                     -   che con lettera raccomandata del 27 dicembre 1999 l'Ufficio di tassazione assegnava un termine fino al 20 gennaio 2000 per produrre la documentazione alla quale il contribuente aveva fatto cenno nel reclamo del 31 agosto 1999;

                                     -   che la lettera raccomandata veniva ritornata all'Ufficio di tassazione, non essendo stata ritirata dall'interessato;

                                     -   che lo scritto veniva pertanto rispedito al contribuente per lettera semplice;

                                     -   che al contribuente veniva poi concessa telefonicamente un'ulteriore proroga per presentare la documentazione fino al 29 febbraio 2000;

                                     -   che anche questo termine scadeva infruttuoso;

                                     -   che il 20 marzo 2000 __________ __________ produceva un certificato medico del dott. __________, che certificava di avere in cura il paziente dal 14 gennaio 2000 per uno stato postinfluenzale e depressione;

                                     -   che l'8 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, poiché il contribuente non avrebbe prodotto alcun documento a sostegno del proprio reclamo e a comprova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, malgrado l’invito, rivoltogli dall’Ufficio di tassazione con indicazione della comminatoria di irricevibilità in caso di inadempienza;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ avverte che si sarebbe dovuto sottoporre a un delicato intervento chirurgico e che dopo il 20 giugno avrebbe inviato tutta la documentazione;

                                     -   che con scritto del 1° luglio 2000 il ricorrente ha trasmesso alla Camera i certificati di salario e ha proposto che il reddito del lavoro venga stabilito al netto delle deduzioni in fr. 78'084.- di media annua;

                                     -   che l’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che secondo l’art. 132 cpv. 3 LIFD il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;

                                     -   che anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che diversa, rispetto al diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi giuridici, in materia di diritto cantonale: contro ogni decisione di tassazione e non solo contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

                                     -   che, se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 cpv. 2 LT);

                                     -   che, secondo il Tribunale federale, la prova della manifesta infondatezza della tassazione d’ufficio, così come la motivazione del ricorso e l’indicazione dei mezzi di prova, rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a constatarne l'inammissibilità; il reclamante deve tuttavia essere avvertito delle conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti (Sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552 = Sammlung BGE n. 815 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455);

                                     -   che nel caso concreto il reclamo del ricorrente non soddisfaceva manifestamente i requisiti chiesti dalle norme succitate del diritto federale e cantonale, poiché si limitava a chiedere una proroga di dieci giorni per l’inoltro della documentazione e a censurare la mancata deduzione degli interessi passivi, che invece gli è stata concessa nella generosa misura di fr. 24'000.- di media annua;

                                     -   che l’Ufficio di tassazione invitava il ricorrente il 27 dicembre 1999 a produrre finalmente la documentazione promessa con il reclamo, avvertendolo che in caso di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che il ricorrente nemmeno ritirava la raccomandata dell’Ufficio di tassazione, il quale, dando prova di grande comprensione, gli reintimava la richiesta per lettera semplice e, in seguito, dando seguito a una richiesta verbale del contribuente, prolungava la proroga fino alla fine di febbraio;

                                     -   che il ricorrente ha fornito, quale giustificazione del ritardo, il certificato del 7 febbraio 2000 del dott. __________, che attestava di averlo avuto in cura dal 14 gennaio per uno stato postinfluenzale e che il paziente soffriva pure di una depressione;

                                     -   che, su richiesta del giudice delegato, il ricorrente ha in seguito prodotto pure una dichiarazione del segretario comunale, da cui risulta che egli ha partecipato ad una sola seduta municipale nei mesi di gennaio e di febbraio, a causa dei problemi di salute, e che si è poi dimesso da tale carica;

                                     -   che ciò dimostra che, almeno dopo l'intimazione della lettera con cui l'autorità fiscale gli ha formalmente richiesto di motivare il reclamo, egli è stato effettivamente impedito dai problemi di salute lamentati;

                                     -   che è pur vero, tuttavia, che il ricorrente avrebbe dovuto produrre le prove necessarie a dimostrare la "manifesta inesattezza" della tassazione d'ufficio già entro il termine (perentorio) di trenta giorni dall'intimazione della tassazione stessa;

                                     -   che, di conseguenza, non essendo stato il reclamo del 31 agosto 1999 motivato come richiede la legge, lo stesso dovrebbe considerarsi già a tale momento irricevibile;

                                     -   che il Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome, in materia di IFD, la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza: vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;

                                     -   che, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);

                                     -   che da quanto detto discende la conseguenza che l'Ufficio di tassazione non avrebbe semplicemente potuto però dichiarare irricevibile il reclamo, prima di invitare il contribuente ad emendarlo conformemente a quanto richiede l'art. 132 cpv. 3 LIFD;

                                     -   che ciò è stato fatto, nel caso in esame, solo con un notevole ritardo, con la lettera del 27 dicembre 1999, quando però ormai il ricorrente era in condizioni di salute tali da rendere difficile l'adempimento degli obblighi di collaborazione;

                                     -   che, in simili circostanze, appare difficile imputare al ricorrente un'inadempienza che è comunque in parte riconducibile anche all'operato dell'autorità fiscale, che ha indugiato per ben quattro mesi prima di scrivere al contribuente;

                                     -   che, pertanto, pur non potendo ignorare la circostanza che il ricorrente ha prestato fin dall'inizio una collaborazione praticamente nulla, tanto è vero che solo dopo il ricorso a questa Camera, in data 3 luglio 2000, ha finalmente inviato i certificati di salario del 1995 e del 1996, si ritiene tuttavia giustificato un annullamento della decisione impugnata, in materia non solo di IFD ma anche di IC;

                                     -   che la decisione su reclamo è quindi annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione per una nuova decisione;

                                     -   che tuttavia appare ampiamente giustificato che si tenga conto della mancata collaborazione del ricorrente, ponendo a suo carico parte della tassa di giustizia e delle spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 maggio 2000 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché entri nel merito del reclamo del 30 agosto 1999, tenendo conto anche della documentazione trasmessa dal contribuente a questa Camera.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 240.–).

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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