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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.75

June 6, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,470 words·~7 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00075

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, divorziata, madre di due figli, __________ nata nel 1974 e __________ nato nel 1978, di professione __________, chiedeva nella dichiarazione d'imposta 1999-2000 che le venisse concessa per l'IC e l'IFD la deduzione per figli a carico e per la sola IC anche la deduzione per figli agli studi.

                                         Nella notifica di tassazione del 17 gennaio 2000 l'Ufficio di tassazione negava alla contribuente le suddette deduzioni.

                                         Con tempestivo reclamo del 20 gennaio 2000 __________ __________ rinnovava per l'imposta cantonale la richiesta di deduzione per figli a carico e per figli agli studi, argomentando che __________ era studente presso __________ __________ __________ __________ __________ __________ a __________ e producendo una conferma della scuola datata 16 agosto 1999.

                                         Con decisione del 10 aprile 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva nuovamente la richiesta, rilevando che determinante per la concessione delle chieste deduzioni è la situazione all'inizio del periodo fiscale e che il 1° gennaio 1999 Mattia svolgeva attività lucrativa in qualità di __________.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone per l'imposta cantonale la richiesta di deduzione per figli a carico e per figli agli studi, argomentando che __________ era stato iscritto alla __________ di __________ fino a metà 1998 e che in seguito nell'attesa di iscriversi a __________ __________ __________ __________ __________ __________ a __________ ha svolto un'attività lavorativa che deve essere considerata del tutto sporadica, occasionale. Produce nuovamente una conferma d'iscrizione del 16 agosto 1999 della Scuola __________ di __________.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’200.- franchi.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LIFD Sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5'100.-.

                                         La deduzione è stabilita secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento (cfr. art. 35 cpv. 2 LIFD e art. 34 cpv. 3 LT).

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati».

                                         Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 1999-2000, del 27 ottobre 1998, all’art. 10 stabilisce che le deduzioni ammontano a:

§         fr. 800.-- se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;

§         fr. 3’100.-- se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;

§         fr. 5’600.-- se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

                                         Inoltre, per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale, sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio.

                                         Trattandosi di un complemento alle deduzioni sociali viene considerata la situazione personale del contribuente al momento dell'accertamento fiscale cioè quella relativa al periodo fiscale e non al periodo di computo che serve per la valutazione del reddito netto (non ancora realizzato e conosciuto nel periodo di tassazione) (cfr. Circolare n. 11/4 dell'8 aprile 1991 dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni).

                                         3.3.

                                         Questa Camera ha nondimeno precisato che, ad evitare, con una interpretazione rigorosa riferita soltanto alla data di inizio del periodo fiscale, la deduzione deve essere concessa quando all'inizio del periodo il dante diritto non risulta ancora iscritto ad una scuola, ma appare in modo evidente che egli non ha mai perso la qualifica di studente e che l'iscrizione è avvenuta per motivi amministrativi solo dopo l'inizio del periodo ma senza soluzione di continuità (cfr. CDT n. 39 del 2 marzo 1989 in re M. J.).

                                         3.4.

                                         3.4.1.      Va infine rilevato, per costante giurisprudenza, che questa Camera ha già avuto modo di decidere che la deduzione per figli agli studi non può essere ammessa quando il figlio è in grado di mantenersi da sé.

                                         La deduzione può infatti essere concessa solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli. Altrimenti si creerebbe un arbitrario privilegio per una categoria di persone, fondato sulla mera circostanza che esse hanno figli di età non superiore ai venticinque anni (CDT n. 112 del 21 giugno 1993 in re M.E. B.). Il Tribunale federale ha pertanto stabilito che il contribuente ha diritto alla deduzione per figli quando spende per il loro sostentamento una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (ASA 37, p. 213 ss.). Per il Tribunale amministrativo di Berna, p. es., se il figlio dispone di un reddito che copre almeno la metà del suo fabbisogno, i genitori perdono il diritto alla deduzione per figli (StE 1990, B 29.3, nr. 7). Da tutte le soluzioni esaminate si perviene comunque alla conclusione che, in considerazione del fatto che le deduzioni sociali sono concesse in una misura forfetaria - a differenza delle altre deduzioni, che si fanno in base alle spese effettivamente sostenute - occorre evitare che possano beneficiarne anche contribuenti che sostengono spese per figli in una misura irrisoria.

                                         3.4.2.      Questa Camera ha così avuto modo di negare la deduzione per figli agli studi quando il dante diritto ha interrotto gli studi accademici e si è impiegato per un periodo di tempo determinato (sei mesi) presso una compagnia d'assicurazione per poi seguire un corso di lingue e iscriversi di nuovo all'università. Dal compenso ricevuto si evinceva che si trattava di un vero impiego e non di un semplice stage (CDT n. 110 del 17 maggio 1991 in re L. D. e M.).

                                         Analogamente, la deduzione per figli e per figli agli studi non è stata concessa a un contribuente il cui figlio apprendista percepiva un salario mensile (fr. 1'600.-) sufficiente per far fronte al proprio sostentamento (per tutte: CDT n. __________.__________.__________ del 7 maggio 1998 in re Pa).

                                   4.   Dall'incarto fiscale della ricorrente risulta chiaramente che __________ ha cessato gli studi alla __________ di __________ a metà 1998 per poi riprenderli più di un anno dopo, il 25 ottobre 1999, alla __________ __________ __________ __________ __________ __________ a __________, come risulta dalla conferma della scuola stessa di data 16 agosto 1999.

                                         Dal 28 di agosto del 1998 il figlio della ricorrente, come risulta dall'incarto fiscale personale, lavorava presso lo studio __________ __________ __________ e __________ con un salario mensile lordo di ca. fr. 2'250.- mensile (salario lordo dal 28 agosto al 31 dicembre 1998: fr. 9'027.-).

                                         In simili condizioni si deve ammettere che vi sia stata soluzione di continuità, durata oltre un anno, del corso di studi di __________ __________. Sotto questo profilo, la sua situazione è assai distante da quella giudicata in CDT n. 39 del 2 marzo 1989 in re M. J., in cui le vacanze scolastiche tra un anno e l'altro si situavano a cavallo delle festività di fine anno e la ripresa dell'attività scolastica era prevista all'inizio di febbraio.

                                         __________ __________ non può essere considerato studente al 1° gennaio 1999 e nemmeno a carico della ricorrente, non appena si consideri che percepiva a quell'epoca e ha percepito verosimilmente per almeno un anno un salario lordo superiore a quello di un apprendista all'ultimo anno (cfr. consid. 3.2.4.).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFA è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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