Incarto n. 80.2000.00070
Lugano 6 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2000
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con scritto del 28 aprile 2000, redatto in lingua tedesca, l'arch. __________ __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo del 29 marzo 2000 in materia di multa disciplinare;
- che, con scritto del 4 maggio 2000, questa Camera ha invitato il ricorrente a tradurre il gravame, avvertendolo che, in caso di inosservanza nel termine di 15 giorni, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che nessuna risposta è pervenuta entro il termine suddetto;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- che, per non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- che, come detto, questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di quindici giorni per tradurre dal tedesco il proprio ricorso, senza peraltro ricevere alcuna risposta;
- che, in simili circostanze, questo giudice non può fare altro che dichiarare irricevibile il ricorso, in considerazione della mancata traduzione del ricorso;
- che si può comunque rilevare che l'esito del ricorso non sarebbe verosimilmente mutato neppure qualora fosse stata inviata la traduzione richiesta, per il fatto che la ragione che il ricorrente adduce per chiedere l'annullamento della sanzione è costituita dal fatto che egli, in data 26 ottobre 1999, ha richiesto una proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione fino al 30 giugno 2000;
- che tale argomento è chiaramente contrastato dalla circostanza che l'Ufficio di tassazione ha ricevuto tale domanda di proroga, ma l'ha ammessa limitatamente al 31 dicembre 1999.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: