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Ticino Camera di diritto tributario 10.05.2000 80.2000.68

May 10, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,813 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00068

Lugano 10 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2000

in materia di:                 IC 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________ allegava alla dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 un elenco debiti comprendente tra l’altro tre debiti verso l’__________ __________ risp. di fr. 144'065.-, fr. 444'906.- e fr. 140'758, sui quali avrebbe versato sia nel 1995 sia nel 1996 interessi per fr. 54'537.-. Nella notifica di tassazione del 30 novembre 1998 l’Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un reddito aziendale, stabilito in via valutativa tenendo conto della disponibilità per far fronte al fabbisogno quotidiano, di fr. 45'000.- di media annua, da cui ammetteva unicamente la deduzione di oneri assicurativi per fr. 5'225.-.

                                         1.2.

                                         Accogliendo parzialmente il reclamo, l’Ufficio di tassazione con decisione dell’ 8 novembre 1999 riduceva il reddito aziendale a fr. 28'633.- di media annua e ammetteva, oltre alla deduzione degli oneri assicurativi, la deduzione di fr. 1'638.- per contributi di legge e di fr. 3'292.- per interessi passivi, esclusi quelli sui debiti professati verso l’__________.

                                         1.3.

                                         Il contribuente presentava ricorso contro la suddetta decisione su reclamo, chiedendo la deduzione degli interessi passivi sui debiti professati verso l’__________. Argomentava d’aver trasmesso all’__________ la richiesta di documentazione formulatagli dall’Ufficio di tassazione e di avergliela ripetutamente sollecitata senza esito e riteneneva quindi di non poter essere astretto, non avendone i mezzi, a produrre una prova, che invece l’Ufficio di tassazione stesso potrebbe ottenere.

                                         1.4.

                                         Con sentenza del 24 gennaio 2000 questa Camera accoglieva il ricorso, retrocedendo gli atti del procedimento all' Ufficio di tassazione perché si pronunciasse di nuovo sul reclamo dopo ulteriori accertamenti, segnatamente dopo aver chiesto direttamente alla __________ __________ le necessarie informazioni sulla situazione debitoria del contribuente.

                                         Questa Camera aveva avuto modo di considerare:

                    4. 4.1.

                    Secondo l’art. 201 cpv. 1 LT e l’art. 127 cpv. 1 LIFD, devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

                    a)  il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;

                    b)  i creditori e i debitori, sull’ esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;

                    c)  gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi;

                    d)  i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;

                    e)  le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

                    Secondo l’art. 201 cpv. 2 LT e l’art. 127 cpv. 2 LIFD, se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È riservato l’obbligo al segreto tutelato dalla legge.

                    4.2.

                    Le citate norme creano, accanto all’obbligo di collaborazione dei contribuenti con il fisco, un dovere dei terzi di partecipare in maniera attiva o passiva alla procedura di tassazione. Per partecipazione passiva si intende il dovere dei terzi di redigere dei documenti da consegnare al contribuente in vista della dichiarazione d’imposta.

                    Il nuovo diritto sia federale che cantonale fa inoltre obbligo ai terzi di inviare le attestazioni richieste direttamente all’autorità fiscale, limitatamente tuttavia ai casi in cui il contribuente, malgrado comminatoria, non le produce di propria iniziativa. Resta comunque riservato il segreto professionale (Zwahlen, La procédure de taxation, in AA.VV., Les procédures en droit fiscal, Berna – Stoccarda – Vienna, 1997, p. 50).

                    In altre parole, l’autorità fiscale deve rivolgersi in primo luogo al contribuente pretendendo indirettamente da lui l’informazione. Se il contribuente non collabora, omettendo p. es. di chiedere al terzo il rilascio di un’attestazione o, dopo averla ricevuta, di trasmetterla all’autorità fiscale, quest’ultima ha la facoltà di ammonire il contribuente a collaborare avvertendolo delle conseguenze della sua mancata collaborazione e, se la comminatoria rimane infruttuosa, di rivolgersi direttamente al terzo (Bill, Die Auskunftspflicht Dritter im Steuerveranlagungs- und Einspracheverfahren, Berna – Stoccarda, 1991, p. 170).

                    4.3.

                    I creditori, in relazione al loro obbligo d’informazione sui rapporti contrattuali che li legano ai debitori, dovranno in particolare informare l’autorità fiscale, nei limiti tracciati dal principio di proporzionalità, sulla pretesa creditizia, sulla sua consistenza, sul suo ammontare, sugli interessi, sulle garanzie (Bill, op. cit., pp. 298-304).

                    Dal canto loro, le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, dovranno in particolare informare l’autorità fiscale, sempre nei limiti tracciati dal principio di proporzionalità, sulle reciproche pretese e prestazioni e sui reciproci rapporti contrattuali (Bill, op. cit., pp. 308-317).

                 5. Nel caso in esame, il ricorrente ha intrattenuto per diversi anni rapporti commerciali con la __________ __________ in qualità di gerente di una filiale, durante i quali ha maturato una ingente posizione debitoria (oltre 700mila franchi) verso la ditta di __________.

                    È di meridiana evidenza l’interesse del fisco di conoscere l’esatta posizione debitoria del contribuente, segnatamente la bontà del credito vantato dalla __________ __________, il suo ammontare, l’importo degli interessi, la modalità del loro pagamento, se effettivo o mediante capitalizzazione e, non da ultimo, l'ammontare del debito e degli interessi allibrati nella contabilità della creditrice.

                    A giusta ragione quindi l’autorità fiscale cantonale, prima di ammettere la deduzione del debito conclamato dal ricorrente e degli interessi passivi da lui calcolati, ha ripetutamente chiesto al contribuente di farsi rilasciare un’attestazione dalla __________ __________, da ultimo con lettera, munita di comminatoria, del 22 settembre 1999. Il ricorrente non ha potuto dar seguito all’invito, nonostante le numerose richieste rivolte per lettera raccomandata alla Usego AG, poiché la controparte contrattuale non ha dato seguito all’invito.

                    Il contribuente ha quindi dato prova tangibile di voler collaborare, di voler cioè far uso del proprio diritto di ottenere la deduzione del debito e dei relativi interessi. Non ci si trova quindi di fronte alla mancanza di collaborazione del contribuente che nemmeno si degna di far uso di un diritto concessogli dalla legge, bensì piuttosto all’inerzia, per cause non note a questo giudice e che non occorre qui indagare, dell’ ex partner commerciale, che non ha dato seguito alle richieste rivoltegli dal contribuente su sollecitazione dell’autorità fiscale.

                    In simili condizioni l’autorità fiscale non poteva quindi limitarsi, come p. es. nel caso del contribuente che nemmeno si preoccupa di richiedere alla propria banca l’attestazione del debito e degli interessi, a negare la deduzione del debito e degli interessi invocando la mancanza di documentazione. In ossequio anche al principio indagatorio, doveva intervenire, come previsto dagli articoli 201 cpv. 2 LT 127 cpv. 2 LIFD, chiedendo direttamente alla Usego AG le informazioni necessarie per poter definire la tassazione del contribuente.

                                   2.   Con decisione del 27 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva nuovamente il reclamo del contribuente, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

                    “ (…) 4. gli interessi passivi ammessi per fr. 3'292.- annui. G1ì interessi passivi non pagati sui debiti verso 1'Usego AG non sono ammessi in deduzione. Infatti sia i debiti che gli interessi passivi scoperti sono stati considerati inesigibili dal creditore con effetto 31.12.1999. (…)“

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso, __________ __________ chiede nuovamente la deduzione degli interessi passivi sui debiti professati verso l’__________. Secondo il ricorrente dalla lettera del 7 febbraio 2000 all'Ufficio di tassazione risulta che l'Usego reclama il ritorno degli estratti-conto controfirmati, si lamenta del mancato pagamento degli interessi dovuti dal 1995 al 1998 e comunica di aver contabilizzato i saldi per fine 1999 sul conto "perdite su debitori".

                                         Risultano quindi documentati, continua il ricorrente, i debiti al 31 dicembre 1998 per oltre un milione di franchi.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. a LIFD e 23 cpv. 1 lett. a LT, di identico tenore, sono deducibili dai proventi gli interessi maturati su debiti, eccettuati gli interessi di mutui accordati, a condizioni manifestamente diverse da quelle usualmente convenute nelle relazioni d'affari con terzi, da una società di capitali a una persona fisica che abbia una partecipazione determinante al capitale della società o che le sia altrimenti vicina.

                                         4.2.

                                         Dagli atti dell’incarto emergono alcune circostanze di rilievo per il presente giudizio.

                                         Innanzi tutto la grave situazione di indebitamento del ricorrente (ca. un milione di franchi), il quale è per altro titolare di numerosi attestati di carenza di beni. Contro di lui sono inoltre pendenti diverse procedure esecutive ed è inoltre stata pronunciata una comminatoria.

                                         Tra i debiti del ricorrente figurano quelli che egli ha maturato verso __________ __________ quale gerente della filiale __________ di __________. Al 1° luglio 1993 i diversi conti correnti della Centrale __________ intestati al ricorrente denotano saldi passivi rilevanti, segnatamente risp. di fr. 103'207.41, fr. 327'683, fr. 105'632.75. Questi importi sono via via andati lievitando per effetto degli interessi debitori che non venivano pagati e che venivano quindi capitalizzati.

                                         Su richiesta dell’Ufficio di tassazione l’__________ __________ confermava in data 7/16 febbraio 2000 che “bei der __________ __________ sind im Zeitraum von 1995 bis 1998 keine Zahlungen für geschuldete Zinsen oder als Amortisation eingegangen” e che “sämtliche Saldi zu unseren Gunsten wurden per Dez 1999 als definitiver Debitorenverlust ausgebucht”.

                                         Dall’insieme di queste circostanze risulta di tutta evidenza non solo che il ricorrente non ha onorato gli interessi sui debiti commerciali maturati nei confronti dell’__________ __________ quanto meno a partire dal 1995, ma anche che da quella data i crediti apparivano irrecuperabili, tant’è che essi sono stati portati a perdita definitiva, come dichiarato dal creditore stesso, al 31 dicembre 1999.

                                         A giusta ragione, quindi, l’Ufficio di tassazione ha negato la deducibilità degli interessi, prima capitalizzati poi definitivamente abbandonati, dai proventi imponibili del ricorrente, non diversamente da quanto avviene per gli interessi che maturano e scadono nel corso di una procedura fallimentare, eccezion fatta per quelli garantiti da pegno immobiliare (Baur/Klöti-Weber/Koch/

                                         Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 366, con riferimento a StE 1985 BE B 27.2. Nr. 4).

                                         Ammettere la deduzione di interessi passivi su un credito commerciale in conto corrente di fatto irrecuperabile per il creditore, significherebbe ammettere la deduzione dai proventi di un contribuente di un costo di fatto inconsistente.

                                         Non si può quindi che condividere la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, pronunciata dopo il complemento istruttorio richiesto da questa stessa Camera  con il precedente giudizio del 24 gennaio 2000.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.68 — Ticino Camera di diritto tributario 10.05.2000 80.2000.68 — Swissrulings