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Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.2000.58

May 2, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·509 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00058

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 11 aprile 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________ -__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 la contribuente dichiarava un valore locativo della sua proprietà al monte in zona __________ di fr. 300.- di media annua;

                                     -   che nella notifica di tassazione del 28 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione le esponeva per tale proprietà un valore locativo di fr. 800.-, come nei precedenti periodi di tassazione;

                                     -   che con tempestivo reclamo la contribuente chiedeva lo stralcio della parte di valore locativo dell'immobile ai Monti di __________, non essendone più proprietaria;

                                     -   che con decisione su reclamo del 13 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione riduceva il valore locativo a fr. 600.-;

                                     -   che con il presente tempestivo ricorso la contribuente chiede l'ulteriore riduzione del valore locativo a fr. 300.-;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che nei periodi fiscali precedenti alla contribuente veniva esposto un valore locativo di fr. 800.- per due diverse proprietà ai monti, quella ai Monti di __________ e quella denominata __________;

                                     -   che, come spiegato dalla ricorrente, senza venire contraddetta su questo punto dall'Ufficio di tassazione, che ha rinunciato a presentare osservazioni, il valore locativo di fr. 800.- era da attribuire per fr. 500.- alla proprietà ai Monti di __________ e per trecento all'altra proprietà;

                                     -   che, sempre come spiegato dalla ricorrente, il valore locativo di fr. 300.- per l'immobile in località Premurere, del valore ufficiale di stima di fr. 13'716.-, è stato stabilito a suo tempo tenendo conto dell'uso teorico limitato a soli sei mesi l'anno a causa dell'agilità della strada limitata alla bella stagione e quindi dimezzando l'importo di fr. 600.-;

                                     -   che così stando le cose nulla osta all'accoglimento del ricorso, ritenuto che la deduzione forfetaria per spese di manutenzione dovrà pure essere riveduta, riducendola da fr. 150.- a fr. 75.-;

                                     -   che pertanto l'imposta cantonale su reddito scende da fr. 1'788,10 a fr. 1766,40 e quella federale da fr. 263,80 a fr. 258.50;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi a'sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                   Il segretario:

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