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Ticino Camera di diritto tributario 06.04.2000 80.2000.47

April 6, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,860 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00047

Lugano 6 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 27 settembre 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava alla __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000 dei coniugi __________ e __________ __________.

                                         Il 12 ottobre 1999 la __________ __________ __________ presentava, a nome dei contribuenti, un reclamo cautelativo così testualmente motivato:

                                         1. Il reclamo viene innanzi tutto inoltrato per salvaguardare il termine, in quanto non ci è possibile conferire con i nostri clienti in tempo utile.

                                                      2. Visto quanto esposto al capitolo precedente, le considerazioni di merito e quindi le motivazioni dettagliate, oppure l'eventuale ritiro del reclamo, vi verranno trasmessi il più presto possibile.

                                         Il 29 ottobre 1999 l'Ufficio di tassazione invitava la __________ __________, conformemente all'art. 206 LT, a indicare le conclusioni, i fatti sui quali sono fondate e i mezzi di prova entro il 15 novembre 1999, con comminatoria di irricevibilità, nel senso che, se i suddetti requisiti non fossero stati ossequiati entro il termine impartitole, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Con decisione del 13 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando che ai contribuenti era stato assegnato un congruo termine per rimediare alle carenze formali del loro reclamo, ma che la richiesta di completazione del reclamo era andata deserta.

                                   2.   Il 14 marzo 2000 la __________ __________, per conto dei contribuenti, presenta ricorso, argomentando:

                                         - d'aver inoltrato il 12 ottobre 1999 un reclamo cautelativo;

                                         - d'aver ricevuto conferma del ricevimento del reclamo il 18 ottobre 1999;

                                         - d'aver ricevuto il 29 ottobre 1999 l'invito a inoltrare le motivazioni entro il 15 novembre;

                                         - d'aver chiesto il 17 novembre 1999 una proroga fino al 31 dicembre 1999, in attesa di ricevere dall'autorità fiscale bernese la documentazione necessaria per stilare un reclamo preciso e dettagliato;

                                         - di non aver ricevuto nessuna risposta dall'Ufficio di tassazione in merito alla richiesta di proroga.

                                   3.   Diritto cantonale

                                         3.1.

                                         Contro la decisione di tassazione e contro la decisione di tassazione d’ ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica (art. 206 cpv. 1 LT). Il reclamante deve indicare, nell’ atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’ irricevibilità (art. 206 cpv. 2 LT).

                                         In altre parole, il reclamo in materia di IC deve deve indicare in quale misura e per quali motivi la tassazione impugnata deve essere modificata (STF del 19 maggio 1978 in Sammlung BGE n. 558). Questa Camera ha così avuto modo di considerare insufficiente un reclamo con il quale il contribuente si è limitato ad affermare che la tassazione impugnata “era spaventosamente non conforme alla realtà” (CDT n. 7/91 del 22 febbraio 1991 in re Ga.). Parimenti, limitarsi in un reclamo a invocare il diritto di essere sentito non soddisfa per il diritto cantonale l’obbligo di motivazione del reclamo (CDT no 358/86 del 6 ottobre 1986 in re M.S.).

                                         3.2.

                                         Come si è visto in narrativa, la __________ __________ __________, per conto dei coniugi __________, si è limitata a presentare un reclamo “per salvaguardare il termine”, poiché non le era “possibile conferire con i nostri clienti in tempo utile”, riservandosi inoltre la facoltà di presentare “le considerazioni di merito e quindi le motivazioni dettagliate”, oppure di comunicare “l'eventuale ritiro del reclamo”.

                                         Visto il tenore dello scritto, l’Ufficio di tassazione ha assegnato alla rappresentante dei ricorrenti un termine, conformemente all’art. 206 cpv. 2 LT, per completare la motivazione del ricorso, per formulare le richieste, per presentare la motivazione e designare le prove, con la comminatoria d’irricevibilità in caso d’inosservanza.

                                         Il termine, la cui scadenza era stata fissata a lunedì 15 novembre 1999, è scaduto infruttuoso. L’Ufficio di tassazione non poteva quindi far altro che dichiarare irricevibile il reclamo in materia di imposta cantonale.

                                         3.3.

                                         La rappresentante dei ricorrenti con il “ricorso cautelativo” presentato a questa Camera contro la decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, asserisce di aver chiesto all’Ufficio di tassazione il 17 novembre 1999 una proroga fino al 31 dicembre 1999, producendo la relativa fotocopia.

                                         Non occorre esaminare, in concreto, se la richiesta di proroga, che non risulta essere pervenuta all’Ufficio di tassazione, sia stata davvero spedita o sia andata smarrita, poiché la richiesta reca la data del 17 novembre 1999 ed è quindi pacificamente tardiva.

                                         La decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, nella misura in cui concerne l’imposta cantonale, deve quindi essere confermata.

                                   4.   Diritto federale

                                         4.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD).

                                         Diversamente da quanto precedentemente previsto dal DIFD, per la LIFD il reclamo non deve neppure più essere motivato (art. 132 LIFD). Tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere motivate (CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in re G. B.-S.).

                                         Nel reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61 p. 436; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 418 s.; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuegesetz, Zurigo 1999, p. 975; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in Aa.Vv., Les procédures en droit fiscal, Berna-Stoccarda-Vienna 1997, p. 140). Un reclamo presentato sotto condizione (“eine bedingt erhobene Einsprache”), quindi, come usa dire, cautelativamente è irricevibile, se la condizione non viene sciolta entro il termine legale di reclamo (Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basilea-Francoforte 1997, p. 539).

                                         Se la volontà di reclamare non è chiaramente riconoscibile, l’autorità fiscale dovrà fissare al contribuente un termine per precisare le sue intenzioni, con la comminatoria d’irricevibilità. In assenza di una chiara manifestazione di volontà nel termine impartitogli, il reclamo sarà dichiarato irricevibile (Rivier, Droit fiscal suisse, Losanna 1998, p. 176; Zweifel/Athanas, loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann, loc. cit.).

                                         Sarà comunque prudente che il contribuente motivi il reclamo in fatto e in diritto, precisando in quali punti la notifica di tassazione non è corretta. Indicherà poi le prove che intende chiedere per giustificare la sua posizione e produrre i documenti di cui dispone. Questa regola, dettata dalla prudenza, deriva dall’obbligo generale del contribuente di informare l’autorità fiscale su tutti i fatti che possono avere un’importanza per determinare l’assoggettamento o le basi di calcolo dell’imposta (Rivier, op. cit., p. 176 s.).

                                         4.2.

                                         La LIFD, a differenza della LT, non contiene alcuna norma analoga all’art. 206 cpv. 2, ultima frase LT. Nulla impedisce, anzi appare doveroso procedere in tal senso, applicando per analogia la norma cantonale, che recepisce l’obbligo, posto da dottrina e giurisprudenza all’autorità fiscale, di chiarire nel dubbio la reale volontà del reclamante, rendendolo attento che in caso di silenzio non si entrerà nel merito del reclamo, verrà cioè dichiarato irricevibile.

                                         4.3.

                                         Dal reclamo presentato cautelativamente dalla rappresentante dei contribuenti non emergeva in modo chiaro e incondizionato la volontà di reclamare. Vale quindi anche per l’imposta federale diretta, mutatis mutandis, quanto rilevato in precedenza in materia di imposta cantonale (consid. 3.2 – 3.3.).

                                         Di fronte alla richiesta dell’autorità fiscale di determinarsi entro il 15 novembre 1999, pena l’irricevibilità del gravame, la rappresentante dei contribuenti ha reagito, per sua stessa ammissione, soltanto il 17 novembre. Anche in questo caso, quindi, l’Ufficio di tassazione non poteva far altro che rifiutarsi di entrare nel merito del reclamo in materia di imposta federale diretta.

                                         Come già rilevato al consid. 3.3. non mette quindi conto, nemmeno in questo caso, interrogarsi sulle modalità di spedizione della richiesta di proroga, che la rappresentante dei contribuenti asserisce d’aver inviato il 17 novembre.

                                   5.   5.1.

                                         A titolo meramente abbondanziale si rileva che lo stesso giorno in cui è stato interposto il presente ricorso, la rappresentante dei ricorrenti ha pure inviato all’Ufficio di tassazione delle “motivazioni integrative nell’ambito del reclamo cautelativo del 12 ottobre 1999”, precisando in modo assai succinto che sono contestati:

il riparto intercantonale, l’autorità fiscale bernese avendo accettato integralmente la dichiarazione d’imposta dei contribuenti;

le spese professionali di dipendente (trasferta __________ -__________; doppia economia domestica del marito; altre spese professionali).

                                         5.2.

                                         Risulta chiaro, viste le suddette motivazioni e relative richieste, che nulla impediva alla rappresentante dei contribuenti con un minimo di diligenza di motivare nel termine di trenta giorni dalla notifica della tassazione la contestazione delle deduzioni per spese professionali dei dipendenti. Parimenti nulla le impediva di contestare, anche senza formulare conclusioni precise, il riparto intercantonale, attirando, come avviene in molti casi analoghi, l’attenzione sulla discrepanza con la dichiarazione d’imposta inoltrata al Canton Berna e sulla necessità, risp. l’opportunità di attendere la decisione di quel Cantone prima di decidere il reclamo.

                                         Ammettere quindi in questo caso la ricevibilità del reclamo, significherebbe ammettere l’uso abusivo di un rimedio ordinario di diritto quale è il reclamo.

                                         5.3.

                                         A titolo meramente informativo si attira l’attenzione dei ricorrenti che, in virtù del disposto costituzionale, che mira a impedire i casi di doppia imposizione (cfr. art. 127 cpv. 3 Cost. fed.), il contribuente ha comunque ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 127 cpv. 3 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.; Höhn, op. cit., p. 530; per tutte: CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

                                   6.   A titolo ancor più abbondanziale si rileva che, quand’anche il disposto dell’art. 206 cpv. 2 LT, che prevede, contrariamente all’art. 48 cpv. 1 LAID (Zweifel/Athanas, op. cit.,  p. 539), l’obbligo di motivazione del reclamo, fosse contrario al diritto federale superiore, il presente ricorso non avrebbe esito diverso, per quanto argomentato sub 4. a proposito del reclamo in materia di imposta federale diretta.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2000.47 — Ticino Camera di diritto tributario 06.04.2000 80.2000.47 — Swissrulings