Incarto n. 80.2000.00027
Lugano 3 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2000
in materia di: revisione IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ e __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di fr. 18’000 (fr. 15’300 per l’IFD) per figli a carico, indicando, sulla prima pagina del modulo, i nominativi e la data di nascita dei loro tre figli;
- che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 9 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ammetteva la deduzione di soli fr. 6’000 (fr. 5’100 per l’IFD), cioè limitatamente ad un figlio a carico;
- che, con scritto del 20 maggio 1999, i contribuenti asserivano di avere appreso dall’istituto delle assicurazioni sociali che era stata loro intimata la tassazione 1997/98, sulla cui base era stato loro negato il sussidio per i premi della cassa malati, e chiedevano quindi che l’autorità fiscale procedesse alla notifica della decisione stessa, non avendola essi mai ricevuta;
- che, in data 21 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione trasmetteva ai contribuenti copia della notifica del 9 novembre 1998;
- che i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione con reclamo del 25 maggio 1999, chiedendo la deduzione per tre figli a carico, così come indicato nella dichiarazione fiscale;
- che l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 28 giugno 1999, adducendo che i reclamanti avevano proceduto al pagamento dei conguagli d’imposta già il 18 dicembre 1999 (recte: 1998) e che in tal modo avevano ammesso con un fatto concludente di avere ricevuto la notifica di tassazione, cui si fa riferimento nella richiesta di conguaglio stessa;
- che __________ __________ interponeva allora ricorso alla Camera di diritto tributario, la quale, in sede di istruzione del ricorso, ha interpellato l’autorità di tassazione, per accertare per quale ragione non sia stata ammessa la deduzione per i tre figli a carico;
- che, con scritto del 19 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione comunicava di avere rilevato, dalle informazioni trasmessegli dal Comune di __________, che solo un figlio era annunciato all’autorità, mentre gli altri due si trovavano all’estero e sono entrati in Svizzera, con permesso di dimora, solo nel marzo 1998;
- che tuttavia, con sentenza del 13 settembre 1999, la Camera di diritto tributario respingeva il gravame del ricorrente, per il fatto che quest'ultimo aveva pagato il conguaglio d’imposta, indicante la data dell’avvenuta intimazione della tassazione, il 18 dicembre 1998 ed aveva però reagito solo il 20 maggio 1999, quindi dopo aver lasciato trascorrere un lasso di tempo troppo lungo;
- che, con istanza del 25 ottobre 1999, il contribuente ha chiesto allora la revisione della tassazione;
- che l'Ufficio di tassazione ha respinto l'istanza con decisione del 2 dicembre 1999, negando che fosse dato uno dei motivi di revisione previsti dalla legge;
- che un reclamo contro quest'ultima decisione è stato respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 14 gennaio 2000;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di revisione della tassazione contestata, invocando la propria ignoranza della procedura fiscale;
- che sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD);
- che, come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);
- che l'’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
- che decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087);
- che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
- che questa Camera ha già avuto modo di decidere che non ha diritto ad una revisione della tassazione cresciuta in giudicato il contribuente che, per errore, ha chiesto la deduzione degli interessi ipotecari relativi solo ad una parte del periodo di computo: la mancata deduzione di parte degli interessi non è infatti imputabile ad un errore essenziale e manifesto dell’autorità di tassazione (CDT n. __________.__________.__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.);
- che lo stesso Tribunale federale ha ancora recentemente deciso che la revisione non può essere richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55 / 1999 p. 440);
- che questa Camera, pur comprendendo le argomentazioni del ricorrente, che aveva indicato nella dichiarazione di avere tre figli a carico e che si è nondimeno visto ammettere dall'autorità fiscale la deduzione per un solo figlio, non può tuttavia ignorare le limitazioni poste dalla giurisprudenza in materia di revisione;
- che, proprio nella sentenza appena citata, ad un contribuente che lamentava un errore commesso a suo danno dall'autorità fiscale, il Tribunale federale ha ricordato che la giurisprudenza pone determinate esigenze alla diligenza del contribuente nella tutela dei propri diritti nella procedura di tassazione, poiché si deve ritenere che questi conosca la propria situazione finanziaria e che verifichi la decisione di tassazione notificatagli, reclamando tempestivamente contro eventuali errori (StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55 / 1999 p. 440, consid. 3d);
- che l'Alta Corte ha dunque opposto alle argomentazioni del ricorrente la circostanza che dalla notifica della tassazione che egli aveva ricevuto era immediatamente evidente che l'accertamento dell'imponibile differiva dalla sua dichiarazione ed anche in cosa consisteva la differenza ed a quanto ammontava, senza che occorressero particolari conoscenze nel diritto fiscale (ibidem);
- che le stesse argomentazioni si addicono anche alla fattispecie ora in esame: è vero che l'autorità fiscale si è discostata dalle indicazioni fornite con la dichiarazione fiscale, senza chiedere almeno al contribuente spiegazioni circa la difformità fra quest'ultima e la scheda anagrafica trasmessa all'autorità fiscale dal Comune, ma ciò non ha impedito al ricorrente di avvedersi della differenza fra dichiarazione e notifica della tassazione;
- che, infatti, l'importo della deduzione per figli era indicato separatamente nella notifica e la motivazione della tassazione indicava che la deduzione per figli era «non ammessa difettando i requisiti di legge (oppure rettificata)», sicché era senz'altro possibile interporre reclamo nei trenta giorni, invocando l'errore;
- che, del resto, pur comprendendo le difficoltà che può incontrare un cittadino straniero nell'interpretare una decisione fiscale ticinese, ci si potrebbe anche chiedere come mai il sindacato che rappresenta il contribuente nella presente procedura e che già aveva funto da suo consulente fiscale, redigendo la dichiarazione fiscale, non si sia fatto conferire la procura come rappresentante già nella procedura fiscale;
- che, in quest'ultima eventualità, infatti, la decisione sarebbe stata intimata al sindacato stesso, che avrebbe agevolmente constatato la difformità fra la dichiarazione e la tassazione, senza che si dovesse giungere ad un'istanza di revisione;
- che il ricorso deve pertanto essere respinto, con la conseguenza che la tassa di giustizia e le spese processuali, peraltro ridotte al minimo previsto dalla legge, sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: