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Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.2000.22

December 13, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·955 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00022 80.2000.00032

Lugano 13 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sui ricorsi   dell' 8 e del 21 febbraio 2000

in materia di:                 IC/IFD 93/94 e 95/96

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.         IC/IFD 93/94

                                         1.1.1.      Il 10 novembre 1997 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ e a sua moglie __________ la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui gli esponeva i seguenti redditi:

·         reddito accessorio indipendente                                       fr.           2'300

·         valore locativo                                                                 fr.         27'000

·         pensioni                                                                         fr.         96'799

·         AVS                                                                              fr.         29'328

                                          concedendo le seguenti deduzioni:

·         spese di manutenzione                                                   fr.           6'750

·         deduzione per abitazione primaria                                    fr.           3'000

·         interessi passivi                                                              fr.         72'319

·         deduzioni sul reddito pensionistico                                   fr.           9'865

·         premi assicurativi                                                            fr.           6'700

                                         1.1.2.      Tutte queste posizioni corrispondono a quanto dichiarato dai contribuenti. Fanno eccezione;

·        il valore locativo, che i contribuenti non avevano indicato tra i redditi dichiarati e la deduzione per spese di manutenzione, che l'Ufficio di tassazione ha elevato da fr. 3'222 a fr. 6'750:

·        il guadagno accessorio, esposto dall'Ufficio di tassazione al netto delle spese in fr. 2'300 di media annua, mentre i contribuenti avevano indicato un reddito, riportato in media annua, di fr. 2'945, chiedendo una deduzione per spese da attività indipendente, sempre in media annua, di fr. 2'608;

·        le spese di perfezionamento, non concesse dall'Ufficio di tassazione, e indicate dai contribuenti in fr. 500.- per l'IC e fr. 937 per l'IFD;

·        la deduzione in materia di IC per figli agli studi di fr. 5'000.

                                         1.1.3.      Il reclamo presentato da __________ __________ il 9 dicembre 1997 veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 24 gennaio 2000.

                                         1.2.         IC/IFD 93/94

                                         1.2.1.      Sempre in data 10 novembre 1997 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ e a sua moglie __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli esponeva i seguenti redditi:

·    valore locativo                                                                   fr.         27'000

·    pensioni                                                                           fr.         98'301

·    AVS                                                                                 fr.          29328

                                          concedendo le seguenti deduzioni:

·    spese di manutenzione                                                      fr.           6'750

·    interessi passivi in ragione del 5.75%                                  fr.         51'750

·    deduzioni sul reddito pensionistico del II Pilastro                  fr.           2'000

·    premi assicurativi                                                              fr.           7'200

                                         1.2.2.      La notifica di tassazione è stata allestita d'ufficio per mancata presentazione della dichiarazione d'imposta malgrado richiamo, diffida per lettera raccomandata e multa disciplinare.

                                         1.2.3.      Il reclamo presentato da __________ __________ il 16 dicembre 1997 veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 24 gennaio 2000.

                                   2.   2.1.

                                         2.1.1.      IC/IFD 93/94

                                         Con ricorso dell'8 febbraio 2000 __________ __________ lamenta il mancato riconoscimento integrale dei debiti e dei relativi oneri, come pure la mancata deduzione degli oneri della riformazione professionale, facendo presente che dal 1997 pende una domanda di condono

                                         2.1.2.      IC/IFD 95/96

                                         Con ricorso del 21 febbraio 2000 __________ __________ contesta il mancato riconoscimento integrale dei debiti e dei relativi oneri, come pure la mancata deduzione degli oneri della riformazione professionale, facendo tra l'altro presente che dal 1997 pende una domanda di condono.

                                         2.2.

                                         2.2.1. All'udienza del 19 ottobre 2000, dopo ampia discussione, ritenuto che le tassazioni IC/IFD 1997/98 e 1999-2000 sono già cresciute in giudicato, il giudice, sentita anche l'opinione dell'Ufficio di tassazione, ha proposto di ammettere una deduzione supplementare per entrambi i periodi a titolo di interessi dovuti sulle imposte arretrate di fr. 7'400.- di media annua, una deduzione per contributi AVS per entrambi i periodi di fr. 3'600.- di media annua e di stralciare il reddito da attività accessoria per il periodo 1993/94. Dopo ulteriore verifica il giudice ha inoltre proposto di rettificare gli interessi passivi deducibili per il periodo 1995/96 dall'importo valutato dall'Ufficio di tassazione di fr. 51'750.- a fr. 66'100.-, ritenuta l'ulteriore aggiunta per interessi sulle imposte di cui sopra.

                                         L'Ufficio di tassazione ha aderito seduta stante alla proposta. Il contribuente, dal canto suo, si è riservato un termine per comunicare la propria adesione.

                                         2.2.2.      Il 24 ottobre l'Ufficio di tassazione comunicava al giudice di essersi nuovamente incontrato con il ricorrente e di aver affinato la proposta di transazione formulata all'udienza, confermando la stessa per il periodo fiscale 1993/94 con conseguente definizione del reddito imponibile in fr. 43'493.- di media annua e stabilendo gli interessi deducibili per il periodo fiscale 1995/96 in fr. 81'500.- di media annua con conseguente definizione del reddito imponibile in fr. 53'500.-, invariate restando le altre poste del verbale d'audizione.

                                         Il verbale del 23 ottobre 2000, con cui viene sostanzialmente accettata la proposta di transazione del 19 ottobre 2000 con le precisazioni in esso contenute, è stato sottoscritto da entrambe le parti.

                                         Nulla più si oppone pertanto a evadere i ricorsi nel modo sopraindicato e, meglio, conformemente ai combinati verbali del 19 e del 23 ottobre 2000.

                                   3.   Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §             Di conseguenza, annullate le decisioni su reclamo del 24 gennaio 2000, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi d'imposta conformemente al consid. 2.2.2.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                       Il segretario:

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