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Ticino Camera di diritto tributario 30.01.2001 80.2000.213

January 30, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·784 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00213

Lugano 30 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ e __________ __________ indicavano una deduzione per contributi AVS/AI di fr. 8'276.- di media annua;

                                     -   che l’Ufficio di tassazione di __________ nella notifica di tassazione del 10 aprile 2000 ammetteva la surriferita deduzione limitatamente a fr. 2'775.- di media annua;

                                     -   che con tempestivo reclamo del 25 aprile 2000 __________ __________ contestava su questo punto la decisione dell’Ufficio di tassazione;

                                     -   che l’Autorità fiscale, con decisione su reclamo del 27 novembre 2000, avverte che dai dati contabili relativi all’attività indipendente risulta che sono stati addebitati costi per contributi AVS di fr. 1305,60 per 1997 e di fr. 1'686,90 per il 1998 e precisa inoltre che le copie fotostatiche delle decisioni della CCC-AVS provano l’ammontare dei contributi dovuti, ma non il loro effettivo versamento;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ rileva che gli importi versati alla CCC-AVS di fr. 1305,60 per 1997 e di fr. 1'686,90 per il 1998 non riguardano contributi personali, ma contributi aziendali SUVA e AVS per i dipendenti;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che non è di rilievo, per il presente giudizio, la natura dei contributi fr. 1305,60 per il 1997 risp. di fr. 1'686,90 per il 1998 versati alla SUVA risp. alla CCC-AVS, poiché, in entrambe le ipotesi, essi sono già stati considerati nei relativi conti economici diminuendo il reddito aziendale, esposto dall’Ufficio di tassazione al netto di tutte le spese;

                                     -   che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risultano  provati negli anni di computo 1997-98 i seguenti pagamenti di contributi AVS/AI: fr. 1'592.-, fr. 380.-, risp. fr. 1619.- e fr. 387.-  trattenuti dal salario della moglie; due volte fr. 786.- trattenuti dalla remunerazione del marito; fr. 471.75 versati alla CCC-AVS il 13 agosto 1998, per un totale di fr. 6'021.75, pari a fr. 3'010.90 di media annua;

                                     -   che per contro non risultano documentati altri tre versamenti di fr. 471,75 cadauno, asseritamene effettuati il 15 aprile 1998, il 30 novembre 1998 e il 12 marzo 1999 (quest’ultimo comunque di pertinenza del periodo fiscale 2001-2002);

                                     -   che non risultano inoltre comprovati i versamenti dei contributi, decisi dalla CCC-AVS con decisioni del 7 risp. 14 novembre 1997 relativi agli anni 1993 (fr. 2'371,20), 1994 (fr. 1'858,80), 1995 (fr. 1'858.80), 1996 (fr. 1'800.-) e 1997 (fr. 1'800.-);

                                     -   che il giudice ha quindi sollecitato il contribuente a fornire la prova di tali versamenti mediante presentazione dei cedolini postali di versamento, risp. una dichiarazione della CCC-AVS che attesti l’importo dei contributi effettivamente versati quale indipendente (e non quindi semplicemente quelli dovuti) negli anni 1997 e 1998;

                                     -   che con memoria del 20 gennaio 2001 il ricorrente spiega di non essere stato in grado di rispettare i termini di pagamento non essendogli stata concessa dall'Ufficio esazione una dilazione di pagamento e di essere quindi stato fatto oggetto di una procedura esecutiva nell'ambito della quale l'Ufficio esecuzione di __________ gli ha concesso il pagamento dilazionato degli importi dovuti in ragione di fr. 300.- al mese;

                                     -   che dalla documentazione prodotta risulta che tutti i versamenti sono stati effettuati nel corso degli anni 1999 e 2000 e non negli anni di computo 1997-98, determinanti per la tassazione contestata;

                                     -   che pertanto il ricorso può essere accolto solo parzialmente, nel senso che la deduzione per contributi AVS/AI/IPG va elevata da fr. 2'775.- di media annua a fr. 3'010.90, cui devono essere aggiunti ulteriori fr. 224.- di media annua per contributi alla previdenza professionale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo del 27 novembre 2000 è riformata nel senso che la deduzione per contributi di legge viene elevata a complessivi fr. 3'235.- di media annua.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: