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Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.2000.21

March 3, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·698 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00021

Lugano 3 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2000

in materia di:                 tassa di diffida

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale nel termine prorogato fino al 31 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli intimava, con lettera raccomandata del 13 gennaio 2000, una diffida, con cui lo invitava ad adempiere i suoi obblighi entro dieci giorni, avvertendolo delle conseguenze di un'inosservanza della stessa;

                                     -   che, per le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr. 30;

                                     -   che il contribuente impugnava la suddetta diffida con reclamo del 17 gennaio 2000 all'Ufficio di tassazione, chiedendo una nuova proroga;

                                     -   che l'Ufficio respingeva il gravame con decisione del 25 gennaio 2000;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente l'annullamento della tassa di diffida, argomentando di non essere in grado di adempiere i suoi obblighi fiscali prima che il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) si pronunci su un ricorso di sua madre in materia di assicurazione invalidità;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD);

                                     -   che per ogni diffida  è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);

                                     -   che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   che la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

                                     -   che, di conseguenza, in considerazione dell'inosservanza del termine concessogli con la proroga, l'autorità fiscale ha correttamente proceduto a notificare al ricorrente la diffida, per la quale, come detto, è previsto il prelievo di una tassa di cancelleria, che copre costi provocati dal contribuente;

                                     -   che le considerazioni circa la causa pendente dinanzi al TCA non hanno alcuna pertinenza, in tale contesto, in primo luogo, perché si tratta di un ricorso interposto dalla madre del ricorrente e, in secondo luogo, poiché, se anche tale ricorso dovesse considerarsi un impedimento all'inoltro della dichiarazione fiscale, nulla avrebbe impedito al ricorrente di chiedere una nuova proroga, prima della scadenza del precedente termine;

                                     -   che, comunque, da informazioni assunte da questo giudice presso il TCA risulta che la causa in questione si è conclusa con sentenza notificata alla madre del ricorrente il 14 dicembre 1999;

                                     -   che, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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