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Ticino Camera di diritto tributario 05.01.2001 80.2000.209

January 5, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,024 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00209

Lugano 5 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 12 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000;

                                     -   che con reclamo datato 15 luglio ma spedito soltanto il 17 __________ __________ __________ contestava la notifica di tassazione in relazione alle deduzioni per spese di trasporto, per spese di doppia economia domestica e per altre spese professionali;

                                     -   che con decisione del 13 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ ripropone nuovamente la contestazione relativa alle deduzioni per spese di trasporto, per spese di doppia economia domestica e per altre spese professionali;

                                     -   che l'Ufficio propone di respingere il ricorso;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;

                                     -   che in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

                                     -   che quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD);

                                     -   che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

                                     -   che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

                                     -   che da quando la posta ha introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato il secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione "due o tre giorni feriali dopo quello dell'impostazione" (cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01, ora abrogata);

                                     -   che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni citate, sono considerati giorni feriali i giorni dal lunedì al venerdì (art. 24 cpv. 2 Ordinanza cit.);

                                     -   che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);

                                     -   che, nel caso di specie, la notifica della tassazione indica quale data di spedizione il 12 giugno 2000 (lunedì) e che pertanto essa non può essere considerata intimata prima del 15 giugno 2000 (giovedì);

                                     -   che pertanto il termine di reclamo di trenta giorni deve conseguentemente essere fatto decorrere dal giorno successivo, cioè dal 16 giugno;

                                     -   che esso è venuto a scadere il 15 luglio 2000 (sabato) e risulta prorogato per effetto degli articoli 192 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD a lunedì 17 luglio 2000;

                                     -   che il reclamo, datato 15 luglio (sabato) ma spedito il 17 (lunedì) alle ore 16.00, risulta pertanto tempestivo;

                                     -   che quindi l'Ufficio di tassazione avrebbe dovuto entrare nel merito dello stesso;

                                     -   che, stando così le cose, la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito del gravame ma deve retrocedere gli atti all'autorità di tassazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 13 novembre 2000 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci nel merito del reclamo.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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