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Ticino Camera di diritto tributario 06.04.2001 80.2000.206

April 6, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·798 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00206

Lugano 6 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________. __________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Dopo aver richiesto informazioni supplementari ad __________ e __________ __________, l’Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 13 settembre 1999, esponeva loro, in aggiunta ai redditi dichiarati, un reddito d’altra fonte di fr. 810'000.- di media annua in considerazione degli investimenti e degli esborsi effettuati nel periodo di computo e meglio:

·        fr.    5'000 per acquisto azioni della __________ __________

·        fr.230'000 per acquisto azioni della __________ __________

·        fr.400'000 quale prestito concesso alla __________ __________

·         fr.960'704 quale prestito concesso alla __________ __________.

                                         1.2.

                                         I contribuenti, assistiti dalla __________ __________, presentavano un generico reclamo in tempo utile, avvertendo che avrebbero trasmesso nei giorni successivi la documentazione necessaria.

                                         Con decisione del 13 novembre 2000 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo. Riduceva il reddito d’altra fonte a fr. 70'000.-, avvertendo:

                                                      Dopo ripetute sollecitazioni, in questa sede di reclamo, il contribuente, tramite il suo fiduciario, ha fatto presente di aver potuto far fronte ai propri impegni finanziari grazie a un prestito, ottenuto da terzi, domiciliati in altri Cantoni.

                                                      La documentazione prodotta, pur essendo lacunosa, ha comunque permesso all'autorità di tassazione di accertare che i reclamanti hanno effettivamente beneficiato di un prestito, per un totale di Fr. 1'500'000.-- e il cui rimborso, richiesto per la fine del 1993, ancora non è stato onorato, anzi è sfociato nell'emissione di un attestato di carenza di beni di pari importo.

                                                      Sulla scorta della documentazione prodotta l'ufficio di tassazione ha nuovamente provveduto ad una verifica della disponibilità dei reclamanti nel normale periodo di computo 1993/94.

                                                      Pur considerando il prestito anzidetto, il dispendio ha comunque sempre superato le disponibilità. Sulla scorta dei nuovi elementi a disposizione, il reddito d'altra fonte viene prudenzialmente rettificato in Fr. 50'000.--, cui vanno aggiunti Fr. 10'000.-- quali vantaggi economici goduti nell'ambito delle SA di cui il contribuente è partecipe.

                                   2.   2.1.

                                         Con tempestivo ricorso del 7 dicembre 2000 i coniugi __________, sempre assistiti dalla __________, chiedono lo stralcio anche del reddito d’altra fonte residuo di fr. 70'000.- di media annua.

                                         2.2.

                                         L’Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso precisando che il reddito d’altra fonte di fr. 70'000.- comprende un importo di fr. 10'000.- per vantaggi economici goduti nell’ambito dell’amministrazione delle società.

                                         2.3.

                                         Con memoria del 4 gennaio 2001 i contribuenti producono una proposta di calcolo del dispendio e chiedono la riduzione del reddito d’altra fonte a soli fr. 10'000.-, vale a dire ai vantaggi economici goduti nell’ambito dell’amministrazione delle società.

                                   3.   3.1.

                                         All’udienza del 21 febbraio 2002, dopo aver verificato il calcolo del dispendio presentato dal contribuente e avervi apportato le debite rettifiche, si è convenuto che il reddito d'altra fonte necessario per far fronte al dispendio ammontava a fr. 30'000.- di media annua, ritenuto che a questo ammontare andava ancora aggiunto l'importo di fr. 10'000.- di media annua per vantaggi economici goduti nella società. L'accordo veniva però subordinato alla prova da parte del ricorrente che il prestito di fr. 100'000.- dell'__________, che aumentava la disponibilità del ricorrente, fosse stato acceso dopo il 1° gennaio 1993.

                                         3.2.

                                         Il 16 marzo 2001 il patrocinatore dei ricorrenti ha prodotto una dichiarazione bancaria dalla quale risulta che l'apertura del conto è avvenuta soltanto il 15 febbraio 1994. Il 27 marzo successivo l'Ufficio di tassazione di __________, dopo aver preso atto di questa dichiarazione, ha dato la propria adesione incondizionata all'accordo.

                                   4.   La presente causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo del 13 novembre 2000 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 40'000.- di media annua.

                                         §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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