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Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.2000.202

December 13, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·448 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00202

Lugano 13 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 20 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ad __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui gli concedeva a titolo di spese professionali di dipendente una deduzione complessiva di fr. 5'097.- di media annua, comprensiva di un importo di fr. 1'600.- per spese di trasporto;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente fa presente di aver svolto, accanto alla professione per la quale gli è stata concessa la deduzione di fr. 1'600.per spese di trasporto, un'altra attività e, meglio, di essere stato amministratore di una società, ora in liquidazione, domiciliata in Italia, con conseguente trasferta bisettimanale di 100 km con spese di trasporto per un importo annuo di fr. 1'440.- di media annua;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione avverte di essere venuto a conoscenza di tale circostanza per la prima volta in sede di ricorso e che sono opportuni ulteriori accertamenti;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che questo giudice non può che aderire alla richiesta di meglio approfondire la situazione a seguito di quanto emerso in sede di ricorso;

                                     -   che pertanto si giustifica l'annullamento della decisione su reclamo e la retrocessione degli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti relativi all'attività di amministratore di una società domiciliata in Italia e alla deduzione delle relative spese di trasporto;

                                     -   che una maggior diligenza nella formulazione del reclamo avrebbe verosimilmente evitato il presente ricorso;

                                     -   che ciò nonostante il giudice rinuncia, data l'esigua entità della vertenza, a prelevare spese e tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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