Incarto n. 80.2000.00180
Lugano 30 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2000
in materia di: esenzione pagamento imposte cantonali sull'utile e sul capitale
presentato da:
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il Decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (RS __________.__________, in seguito DTA) prevede la completazione della rete delle __________ __________ __________ (__________) mediante la costruzione di una trasversale ferroviaria alpina, con due linee di base: la linea di base del San __________ (cfr. art. 5 DTA) e la linea di base del __________ (art. 6 DTA).
La linea di base del __________ raccorda __________ -__________ a __________ tramite una galleria di base tra le aree di __________ /__________ e di __________ (art. 5 cpv. 1 DTA). Quella del __________, dal canto suo, prevede l’estensione della rete della Società ferroviaria delle Alpi __________ __________ -__________–__________ (__________) con una nuova linea, con galleria di base, che allaccia l’area di __________ /
__________ a quella di __________ /__________ /__________ /__________ (art. 6 cpv. 1 DTA).
Per la costruzione delle linee di base, dal profilo contabile, l’art. 17 cpv. 1 DTA obbliga le __________ e la __________ a tenere una contabilità separata per l'allestimento dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle linee del San __________, del __________ e dello __________ /__________.
1.2.
Gli aspetti legati alla costruzione della trasversale ferroviaria alpina sono stati ulteriormente regolati dalla Convenzione quadro del 15/25 ottobre 1993 tra la Confederazione e le __________, completata il 19 gennaio 1998. La progettazione e la costruzione della trasversale alpina venivano affidate alla __________ __________ AG (_________), una società anonima secondo gli artt. 620 ss. CO con sede inizialmente a __________ (cfr. art. 1 Statuto _________) e in un seguito a __________ -, di cui le __________ avrebbero detenuto statutariamente la maggioranza del capitale azionario di complessivi cinque milioni di franchi (cfr. art. 3 cpv. 2 Statuto _________).
1.3.
La __________, che risulta proprietaria di diversi immobili in Ticino, ha creato in Ticino e, meglio, a __________, una direzione di progetto con uffici propri, con il compito di dirigere il settore sud della realizzazione della trasversale alpina.
1.4.
Avendo ricevuto dal Canton Ticino la dichiarazione d’imposta per il 1999, la __________ in data 8 marzo 2000 si rivolgeva alla Divisione delle contribuzioni, contestando di essere tenuta a compilarla. Rilevava in particolare di essere una società figlia delle __________ SA, le quali, giusta l’art. 21 LF sulle __________ __________ __________, del 20 marzo 1998, sono esenti, unitamente alle loro aziende accessorie, da qualsiasi imposta cantonale e comunale.
Con lettera del 10 aprile 2000 la Divisione delle contribuzioni ribadiva l’obbligo di __________ di presentare la dichiarazione d’imposta, trattandosi di persona giuridica proprietaria d’immobili in Ticino.
__________ replicava il 5 giugno 2000, ribadendo la propria posizione fondata sull’art. 21 LFFS, come pure sull’art. 65 lett. a LT, che stabilisce l’esenzione dal pagamento dell’imposta della Confederazione e dei suoi stabilimenti, di cui farebbero parte __________ SA e __________.
La Divisione delle contribuzioni considerava questo scritto alla stregua di una domanda di esenzione fiscale. Dopo aver consultato le posizioni assunte da altri Cantoni (__________, __________, __________) e dalla Confederazione, con decisione dell’ 11 ottobre 2000 decideva di esentare __________ dal pagamento delle imposte ordinarie sull’utile e sul capitale per quanto concerne lo stabilimento d’impresa di __________, eccezion fatta quindi dall’imposta su eventuali utili conseguiti con l’alienazione di sostanza immobiliare. Nel dispositivo della decisione di esenzione, alla cifra 3, si rilevava inoltre testualmente che “l’esenzione non dispensa l’ente beneficiario dall’inoltrare regolarmente la dichiarazione d’imposta con tutti gli allegati”.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede la riforma della suddetta decisione nel senso che sia riconosciuta l’esenzione fiscale in virtù dell’art. 65 lett. a LT (e non dell’art. 65 lett. g), che non sia iscritta al ruolo dei contribuenti e che sia accertato che non sia obbligata a compilare la dichiarazione d’imposta, né a mettere a disposizione dell’autorità fiscale qualsivoglia documentazione.
2.2.
La Divisione delle contribuzioni propone invece la reiezione del ricorso.
3. Come si è visto, la Divisione delle contribuzioni ha riconosciuto l’esenzione fiscale alla ricorrente in virtù dell’art. 65 lett. g LT, in sintonia per altro con quanto deciso da altri cantoni interessati e dalla stessa Confederazione.
La ricorrente pretende invece di essere equiparata a uno stabilimento della Confederazione e di beneficiare quindi dell’esenzione secondo l’art. 65 lett. a LT.
3.1.
Secondo l’art. 65 LT, sono, tra gli altri, esenti dall’ imposta:
a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
(….)
f) le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l’ utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico.
L’ acquisizione e l’ amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’ interesse al mantenimento dell’ impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;
(….)
h) le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della politica dei trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti durante l’ anno fiscale o che, durante l’ anno fiscale e nei due anni precedenti, non abbiano distribuito nessun dividendo né analoga partecipazione agli utili;
(…)
3.2.
L’art. 65 è collocato nella parte terza della LT, che disciplina l’imposizione delle persone giuridiche. Esso costituisce l’ultimo capitolo, il quinto, del titolo primo, che tratta dell’ assoggettamento all’imposta ordinaria.
Tutte le persone giuridiche del diritto pubblico o del diritto privato, che beneficiano dell’esenzione secondo l’art. 65 LT, sono quindi poste sullo stesso piano. Tutte indistintamente beneficiano dell’esenzione dal pagamento delle imposte ordinarie e sottostanno all’obbligo di presentare, nei modi di cui si dirà in seguito, la dichiarazione d’imposta allo scopo di permettere all’autorità fiscale cantonale di valutare periodicamente se continuano a sussistere le condizioni dell’esenzione e l’estensione della stessa.
3.3.
In linea di principio, non sussiste quindi, dal momento che viene riconosciuta l’esenzione per uno dei motivi previsti dall’art. 65 LT, un interesse legittimo, ovvero concreto e attuale a stabilire se il motivo ritenuto dall’autorità fiscale cantonale sia giuridicamente quello corretto o se invece il motivo sia un altro (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, Bellinzona 1988, n 379, p. 201). Dal profilo delle conseguenze, infatti, la situazione non muta quanto agli effetti, sia con riferimento all’esonero dall’obbligo di pagare le imposte ordinarie sia con riferimento all’obbligo di informare periodicamente l’autorità fiscale.
Nel caso in esame, può quindi rimanere insoluta la questione di sapere se la ricorrente debba beneficiare dell’esenzione giusta la lett. f dell’art. 65 LT, come riconosciuto dalla Divisione delle contribuzioni nella decisione dell’11 ottobre 2000, oppure giusta la lettera a, vale a dire in quanto stabilimento della Confederazione, come sostenuto dalla ricorrente.
3.4.
A titolo abbondanziale si impongono, per scrupolo di completezza, alcune considerazioni aggiuntive.
3.4.1. L’accertamento dell’esatto motivo d’esenzione può essere di rilievo nel caso in cui dal motivo d’esenzione dipenda ad es. la possibilità per le persone fisiche benefattrici della persona giuridica esente di beneficiare della deduzione fiscale per liberalità a enti di pubblica utilità secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. h LT (CDT n. __________.__________.__________ e __________.__________.__________ del 3 dicembre 1998 in re ____________________ ove dallo scopo dell’associazione, se di pubblica utilità e non di culto, dipendeva per i benefattori la deducibilità dei doni).
In simili, ma solo in simili casi esiste un interesse concreto e attuale all’accertamento dell’esatto motivo d’esenzione. Ma manifestamente tale eventualità non si verifica nel caso in esame.
3.4.2. L’interesse all’esatto accertamento del motivo d’ esenzione sussiste unicamente in relazione al prelevamento dell’ imposta speciale, di carattere reale, sugli utili immobiliari giusta gli artt. 123 ss. LT. In effetti, l’art. 126 LT, non diversamente dall'art. 23 cpv. 4 LAID, esenta dall’imposta sugli utili immobiliari la Con-federazione e i suoi stabilimenti (lett. a), ma non le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità.
Il quesito, che involge invero aspetti giuridici, giurisprudenziali e dottrinali in parte controversi, soprattutto non appena si consideri l’evoluzione in atto di trasferire compiti pubblici a persone giuridiche del diritto privato a partecipazione statale (cfr. Greter, Commento all’art. 56 LIFD, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basel/Genf/München 2000, pp. 607 –610; Kuster, Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentlichen Zweecken, tesi, Zurigo 1998, p. 148 s.; Simonek, Steuerbefreiung und Privatisierung, in ST 3/2000, p. 230 s.), non necessita di essere risolto per due ragioni: innanzi tutto poiché nessuna domanda in tale senso è stata presentata alla Divisione delle contribuzioni e nessuna decisione è stata presa al riguardo dall’autorità fiscale cantonale; in secondo luogo, poiché il problema potrà e dovrà semmai essere affrontato al momento in cui si porrà, vale a dire al momento dell’esistenza di un trasferimento immobiliare imponibile da parte di __________ e andrà risolto in base alla natura giuridica di __________ a quel momento, che, in considerazione dell’esperienza fin qui acquisita, potrebbe anche presentarsi (in parte) diversa dall’attuale.
3.4.3. È infine il caso di rilevare che le norme citate dalla ricorrente, segnatamente l'art. 10 cpv. 1 Lgar e l'art. 21 LFFS, non hanno una valenza propria, in quanto già contemplate, per quanto concerne il diritto federale, nella LAID (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. a, lett. f e cpv. 2 LAID) e nella LIFD (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. a, lett. d, lett. f LIFD) e, per quanto concerne il diritto cantonale, nella LT (cfr. art. 65 lett. a, lett. g, lett h LT)
3.5.
Va infine rilevato che l’art. 65 LT ricalca sostanzialmente sia l’art. 56 LIFD sia l’art. 23 LAID. Entrambe queste due ultime norme prevedono alla lett. a l’esenzione della Confederazione e dei suoi stabilimenti e alla lett. g (art. 56 LIFD), risp. alla lett. f (art. 23 LAID) l’esenzione delle persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.
È comunque il caso di rilevare che anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha concesso alla ricorrente l’esenzione fiscale in virtù della lett. g dell’art. 56 LIFD (cfr. punto 3 della lettera dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 22 settembre 1998 alla __________, patrocinatrice della ricorrente)
In senso analogo si sono d’altronde espressi sia il Canton Berna, dove aveva inizialmente sede la ricorrente (cfr. decisione del 5 gennaio 1999 della Steuerverwaltung des Kantons Bern), sia il Canton __________, attuale cantone di sede (cfr. decisione del 15 aprile 1999 della Steuerkommission für juristische Personen del Canton __________; cfr. inoltre rapporto della Steuerverwaltung del Canton __________ del 3 febbraio 1999).
4. Resta pertanto da esaminare quale sia l’estensione dell’obbligo di compilare periodicamente la dichiarazione d’imposta e di presentare la relativa documentazione.
L’oggetto della controversia sembra essere sostanzialmente determinato da un difetto di comprensione o di comunicazione tra le parti.
La ricorrente ritiene di essere astretta a soddisfare in modo rigido e rigoroso tale obbligo, rilevando ad es. di non tenere una contabilità separata per i settori di __________ e __________, ma un’unica contabilità a __________.
Questo modo di concepire le modalità di soddisfacimento del proprio obbligo appare estremamente formalistico e non trova riscontro nelle esigenze poste dalla Divisione delle contribuzioni, così come hanno potuto essere chiarite dal giudice delegato.
In linea di principio dovrebbe essere sufficiente allegare al formulario per la dichiarazione d'imposta il bilancio e il conto d'esercizio presentato al Cantone di sede, vale a dire al Canton __________. Sarà poi compito dell'autorità fiscale ticinese esaminare di volta in volta se, alla luce di questa documentazione, vi siano indizi per ritenere che non siano più dati, in toto o in parte, gli estremi dell'esenzione fiscale e quindi per richiedere alla ricorrente ulteriori precisazioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: