Incarto n. 80.2000.00176
Lugano 13 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 9 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, a valere dal 1° dicembre 1999, in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 21'356.- per la prestazione periodica di mantenimento di anziani, ricevuta durante quasi tre anni fino al decesso del marito, avvenuto alla fine di novembre del 1999;
- che la contribuente ha presentato ricorso, rilevando che con il decesso del marito è venuta meno anche la prestazione e chiedendo quindi lo stralcio di detto importo dalla data del decesso del marito;
- che in sede di audizione il 13 dicembre 2000, dopo discussione, per economia di giudizio, si è raggiunto il seguente accordo:
· allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell'attività dalla data del decesso del marito, con conseguente stralcio del reddito derivante dalla prestazione di mantenimento;
· rinuncia ad allestire una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa dal 1° marzo 1997 in considerazione del fatto che il marito della ricorrente era al beneficio del condono delle imposte;
- che il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta la tassazione intermedia per cessazione dell'attività.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: