Incarto n. 80.2000.00172
Lugano 7 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ un reddito d'altra fonte di fr. 1'200.- di media annua, pari all'importo degli alimenti dovutile dall'ex marito conformemente alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal Pretore di Blenio;
- che il reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 9 ottobre 2000, ribadendo che i termini della convenzione sulle conseguenze del divorzio sono inequivocabili, al di là dell'asserzione della ricorrente che tale accordo sarebbe puramente fittizio;
- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di stralciare il reddito d'altra fonte;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, come già rilevato dall'Ufficio di tassazione, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio prevede espressamente alla cifra 6 che "a titolo di contributo alimentare il signor __________ __________ si impegna a versare alla moglie, anticipatamente entro il 5 (cinque) di ogni mese, l'importo di fr. 100.-";
- che quindi non vi sono in linea di principio motivi di non esporre alla ricorrente l'importo degli alimenti quali reddito d'altra fonte;
- che la ricorrente sostiene che la clausola convenzionale sarebbe fittizia e inserita nella convenzione unicamente per consentirle di beneficiare di un futuro diritto alle prestazioni del II° Pilastro (art. 20 OPP2);
- che la ricorrente ha prodotto una dichiarazione in tal senso, che non risulta tuttavia essere stata firmata dalla controparte;
- che quindi tale dichiarazione ha unicamente valore unilaterale ed è inidonea a comprovare la falsità della clausola n. 6 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio;
- che in simili condizioni questo giudice non può che confermare la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione;
- che sia rilevato a titolo abbondanziale - alla ricorrente rimangono aperte diverse strade:
· chiedere all'ex marito il versamento degli alimenti arretrati stabiliti dalla convenzione, se del caso procedendo contro di lui in via esecutiva;
· chiedere (per il futuro) la modifica della convenzione rinunciando agli alimenti, con le (potenziali) conseguenze sul piano previdenziale;
· (auto)denunciare all'autorità penale competente la falsità della clausola convenzionale, con conseguente possibilità, se accertata l'esistenza di reato, di chiedere e ottenere la revisione della presente tassazione secondo l'art. 232 cpv. 1 lett. c LT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: