Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.167

November 7, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,765 words·~19 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00167

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 13 ottobre 1999 i coniugi __________ __________ e __________ __________ __________ presentavano la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000, alla quale allegavano una lettera accompagnatoria in cui chiedevano la deduzione dai loro redditi dello stipendio versato nel 1998 alla bambinaia per complessivi fr. 30'359.50, facendo presente che solo sostenendo tale spese possono conseguire quanto dichiarato.

                                         Il 15 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, negando in particolare la deduzione dello stipendio versato alla bambinaia.

                                         1.2.

                                         Con tempestivo reclamo del 14 giugno 2000 i coniugi __________ riproponevano, tra l'altro, la richiesta di dedurre dai loro redditi lo stipendio della bambinaia.

                                         Il reclamo veniva respinto su questo punto con decisione del 28 agosto 2000.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la questione della deduzione dello stipendio della bambinaia, ritenendo che questa spesa o l'equivalente spesa per il mantenimento della figlia presso un asilo nido è indispensabile per acquisire il reddito dichiarato.

                                   3.   3.1

                                         Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d'acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26–33 LIFD, risp. 25 - 32 LT (cfr. art. 25 LIFD e art. 24 LT).

                                         Analoghe norme erano previste dall’art. 24 dell’abrogata LT e del 1976 e dall’art. 22 cpvv. 1 e 2 dell’abrogato DIFD).

                                         3.2.

                                         Il quesito relativo alla deduzione per le spese di una bambinaia, come pure altre fattispecie analoghe, è stato ripetutamente sottoposto a questa Camera, che lo ha risolto negativamente (cfr., per tutte, CDT n. __________.__________.__________ in re A. R. del …… 1994, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, ). In questa sentenza si ricordava in particolare quanto segue:

                                         3.2.

                                         La dottrina, in particolare, attribuisce una notevole importanza alla relazione che deve sussistere tra reddito conseguito e spese sostenute, perché si giustifichi la deduzione di queste ultime. Circa l'intensità di tale relazione, gli autori concordano con la giurisprudenza prevalente sul fatto che si possono considerare spese per conseguire il reddito solo quelle effettuate direttamente per ottenere il reddito oppure che hanno una diretta relazione economica col conseguimento del reddito; altri parlano di una correlazione di carattere organico o addirittura causale (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.).

                                         3.3

                                         Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare recentemente che la nozione di "spese rese necessarie dall'esercizio della professione" dev'essere interpretata estensivamente. La stretta connessione causale con la professione esercitata sussiste solo quando un contribuente affronta il perfezionamento di conoscenze che potrà poi sfruttare nell'esercizio della professione; tuttavia, ciò non significa che siano deducibili solo i costi per la conservazione e l'approfondimento di conoscenze proprie e specifiche di una certa professione; vi rientrano invece anche le spese sostenute per acquisire e conservare conoscenze, p. es. in materia linguistica, cioè non proprie di una certa professione. Ciò che importa è comunque che non si tratti di spese effettuate esclusivamente a fini di arricchimento personale, cioè di formazione culturale (ASA 57, p. 652; DTF 113 Ib 114).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno precisato il concetto di spese necessarie per il conseguimento del reddito: si tratta di quelle spese che il contribuente deve assumersi per conseguire il reddito imponibile. Occorre che esista una relazione economica tra le spese e la realizzazione del reddito: affinché siano ammesse in deduzione devono necessariamente e logicamente essere connesse, per la loro stessa natura, al conseguimento del reddito (cfr. Känzig, Wehrsteuer, 1982, ad art. 22 n. 2 e giurisprudenza ivi; ASA 41 pag. 26; DTF 81 I pag. 72 in SA 24 pag. 35; RDAF 1962 pag. 45,146, 215).

                                         Sono assimilate ai costi necessari per l'acquisizione del reddito le spese che il contribuente deve effettuare per mantenere le fonti del reddito e che ne sono la conseguenza logica (cfr. Känzig, op. cit., ad art. 22 n. 10; Rivier, L'impôt sur le revenu des personnes physiques, 1980, pag. 116 n. 1).

                                         Non costituiscono spese per il conseguimento del reddito quelle sostenute per il mantenimento del contribuente o della sua famiglia (cfr. art. 23 DIFD, 32 lett. a LT). Si tratta, in particolare, di tutti i costi dell'economia domestica, le spese per il miglioramento o l'acquisto di beni patrimoniali e per l'estinzione di debiti, le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, l'imposta federale diretta, e tutte le altre spese di vitto e mantenimento, inclusa la pigione. Nei costi non deducibili in quanto non considerati spese per il conseguimento del reddito rientrano pure il pagamento di collaboratrici domestiche, siano esse domestiche, bambinaie o governanti (cfr. Känzig, op. cit., ad art. 22 bis n. 9, art. 23 n. 3 pag. 701).

                                         Anche la spesa supplementare derivante dalla circostanza che entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa a tempo pieno é considerata una destinazione di reddito e non può essere dedotta come spesa per conseguire lo stesso (cfr. Rivier, op. cit., pag. 116 n. 2 e giurisprudenza ivi). Il Tribunale federale ha segnatamente precisato, con riferimento a contribuenti coniugati, che i costi per collaboratrici domestiche non costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche nel caso in cui occorrano poiché entrambi i coniugi svolgono una attività lucrativa (DTF 81 I 71; ASA 23 pag. 426) oppure se la moglie causa malattia necessita di assistenza nei lavori domestici, o ancora se deve svolgere un'attività lucrativa perché il marito svolge studi universitari (ASA 39 pag. 513 e segg.).

                                         Secondo il Tribunale federale in simili circostanze le spese per l'aiuto domestico così come le maggiori uscite necessarie per la custodia dei figli sono una conseguenza indiretta del conseguimento del reddito (cfr. inoltre Känzig, op. cit., n. 10 ad art. 22, n. 3 ad art. 23).

                                         In una recente sentenza, prolata in caso per molti versi analogo a quello in rassegna, in cui la madre doveva forzatamente assumere un'attività a tempo pieno per far fronte al mantenimento dei figli (STF del 17 marzo 1986 in re dott. X. c/CCR BE in Sammlung BGE n. 643; inoltre ZBl 1983 pag. 83), il TF ha ribadito la sua precedente giurisprudenza, precisando che quanto vale per contribuenti coniugati deve valere anche per celibi, divorziati o vedovi. Non diversamente ne va per quanto è delle cure mediche necessarie al contribuente medesimo (ASA 24 423 e 34 55).

                                         Questa Camera ha anche avuto modo di negare la deducibilità delle spese sostenute da un contribuente che, in seguito al decesso della moglie era stato costretto ad assumere un'infermiera che si occupasse dei suoi figli mentre lui lavorava (CDT 229-230 del 21 settembre 1992 in re C.M.).

                                         3.3.

                                         Sempre nel citato giudizio si ricordava che, per quanto concerne l’imposta federale diretta, il Tribunale federale, nella allora sua più recente giurisprudenza (RF 1993 - 48 - p. 181), aveva confermato e cementato quanto statuito in precedenza (DTF 113 Ib 114 ss.), segnatamente la non deducibilità delle spese per il personale domestico che accudisce ai figli, poiché tali costi, indipendentemente dalle condizioni personali del contribuente, non denotano un nesso causale diretto con il conseguimento del reddito, bensì costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia secondo l’art. 23 DIFD.

                                         Per quanto concerne invece l’imposta cantonale, questa Camera si era distanziata da una sentenza della Steuer-Rekurskommission III del Canton Zurigo (StE 1994 B 22.3 Nr. 53), che aveva proposto un’interpretazione estensiva del § 26 Abs. 1 lit. b STG-ZH, diversa da quella data dal TF in relazione all’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD, di tenore letterale praticamente identico.

                                         Questa Camera aveva in particolare ricordato:

                                         5.2

                                         Si vuole, in primo luogo, sottolineare la diversa formulazione dell’art. 25 LT-1976, applicabile alla presente fattispecie, rispetto al § 26 Abs. 1 lit. b STG-ZH e all’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD.  Diversamente da quelle leggi, l’art. 25 LT-1976 consente unicamente la deduzione delle spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre (lett. c), delle spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (lett. d) e delle spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio dell’attività professionale (lett. e). Il cpv. 2° dell’art. 25 LT-1976 precisa inoltre che le spese professionali di cui alle lettere c, d, e e sono deducibili solo se necessarie all’esercizio della professione e sempre che non siano state assunte dal datore di lavoro o un terzo, entro i limiti che il Consiglio di Stato fissa, aggiornandoli periodicamente, nell'apposito Decreto esecutivo (cfr. Raccolta della Legislazione tributaria 1976, cifra 4.1). L’art. 32 lett. a LT-1976, dal canto suo, dispone che non possono essere dedotte dal reddito le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, comprese quelle private causate dalla posizione professionale del contribuente.

                                         5.3

                                         Vero è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese ammesso che non lede il precetto dell'art. 4 Cost. l'interpretazione di una norma contro il suo tenore letterale, se a favore di una tale interpretazione possono invocarsi validi motivi, desunti dal senso o dallo scopo, oppure dalla genesi della norma stessa (cfr., per quanto concerne il diritto cantonale, STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt). Un simile procedimento interpretativo non deve tuttavia contraddire il principio della legalità dell'imposta, la cui violazione implica, per costante giurisprudenza, quella dell'art. 4 Cost. (STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). Se il principio di legalità in quanto tale non impedisce un'interpretazione estensiva o restrittiva, così come non impedisce la possibilità di colmare lacune proprie, esso inibisce nondimeno la creazione di nuove fattispecie di imposizione, che il legislatore non ha previsto, foss'anche per dimenticanza (STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). In particolare la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente precisato che, là dove il tenore della legge è inequivoco e chiaro non v'è posto per l'interpretazione condotta sulla 'ratio legis' (DTF 43 I 112; 61 I 289); ancor meno per quella condotta sui lavori legislativi, che, per costante giurisprudenza, non sono determinanti di fronte a un testo chiaro, se non vi hanno lasciato traccia (DTF 87 II 331; 83 IV 94; 84 II 103 e riferimenti; 92 I 309).

                                         5.4                                  

                                         Balza subito all’occhio, nel caso concreto, la diversa formulazione della LT-1976 rispetto a quella delle due altre leggi citate, la LT-ZH e il DIFD. Se la formulazione di queste ultime appare esemplificativa, anche se entro limiti determinati, la formulazione della LT-1976, invece, è chiaramente esauriente e non consente deduzioni diverse da quelle elencate limitativamente dalle lett. c - e dell'art. 25 LT-1976. Se poi si esamina il decreto esecutivo del Consiglio di Stato, ci si avvede immediatamente che tutte le deduzioni previste dalla legge sono sottoposte a limiti precisi, persino molto restrittivi, come ad es. nel caso del perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio dell’attività professionale o delle spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre.

                                         L’art. 25 LT-1976 non lascia quindi alcun margine interpretativo a questa Camera. Non è quindi nemmeno possibile constatare, a maggior ragione, una lacuna propria della legge, vale a dire un errore logico insinuatosi nella legge (Höhn, Steuerrecht, VII Ed., p. 98, cifra 55).

                                         Lo stesso patrocinatore del ricorrente riconosce d’altronde che la LT-1976 è più restrittiva del DIFD sul punto in contestazione.

                                         In simili condizioni la richiesta di estendere l’applicazione dell’art. art. 25 LT-1976, così da includere nelle spese deducibili anche quelle per il personale di custodia dei figli minorenni, necessario per consentire al contribuente di svolgere la propria attività dipendente, si configura quindi non tanto quale richiesta di interpretazione estensiva della norma invocata, quanto piuttosto come una richiesta, rivolta all’autorità giudiziaria, di completare la legge, colmando, in via giurisprudenziale, una supposta lacuna della legge, segnatamente creando una nuova fattispecie che consenta la deduzione delle spese per la custodia dei figli. Ma ciò, come si è visto, contravverrebbe al principio di legalità, che informa il diritto tributario (Höhn, op. cit, p. 91, cifra 40).

                                         6.

                                         A titolo abbondanziale questa Camera vuole nondimeno esaminare la censura ricorsuale, secondo cui l’art. 25 LT-1976 sarebbe lesivo del diritto federale, segnatamente violerebbe il principio di un’imposizione conforme alla capacità contributiva.

                                         6.1

                                         La più volte citata sentenza della III Commissione di ricorso del Canton Zurigo, previo esame approfondito della giurisprudenza federale e di quella cantonale zurighese, riconosce, in linea di principio,  le deduzioni “ der übrigen, für die Ausübung des Berufes erforderlichen Ausgaben”; occorre, come d’altronde per le deduzioni dei costi necessari per conseguire il reddito nel caso degli indipendenti, un nesso causale diretto e organico (strumentale) con l’esercizio della professione (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 c, consid. 2c-bb). La citata autorità giudiziaria ritiene nondimeno che tale nesso qualificato sia dato anche nel caso delle spese per la custodia dei bambini, quando esse siano ineluttabili, ovvero dovute solo ed esclusivamente a motivi professionali (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-aa). Affrontando poi il delicato problema della delimitazione tra spese indispensabili e spese non indispensabili, essa afferma che il tratto distintivo è di natura quantitativa piuttosto che qualitativa (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-cc), escludendo l'indispensabilità, quando le spese siano dettate da mero desiderio o da mera scelta personale (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 e, consid. 4c) e affermandolo invece solo quando sono strettamente necessarie per consentire al contribuente di svolgere un’attività lucrativa.

                                         6.2                                  

                                         La giurisprudenza zurighese non convince, indipendentemente dal fatto che la normativa cantonale è di diverso e più restrittivo tenore. A mente di questa Camera il nesso diretto, organico può essere dato soltanto da motivi di natura qualitativa. Altrimenti, come rileva la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni (p. 6), si finisce per stravolgere il principio stesso. In mancanza di un sufficiente nesso diretto e organico si finisce, in altre parole, per affermarlo in virtù di uno stato famigliare di angustia, di indigenza o di necessità. Il nesso qualificato viene cioè posto in essere non da ragioni intrinseche connesse direttamente e strumentalmente all’esercizio dell’attività dipendente, quanto piuttosto da uno “status necessitatis”, che tuttavia, secondo questa Camera, non trasforma qualitativamente l’assenza del nesso causale diretto, che rimane invece tale.

                                         6.3                                  

                                         Certo, a questa Camera non sfugge che senza la custodia dei figli da parte di terze persone, il contribuente sarebbe ostacolato nel lavoro, ma ciò non significa ancora che la custodia dei figli denoti lo stesso grado di intensità qualitativa (nesso diretto e organico) rispetto all’esercizio della professione che denotano ad es. determinati abiti o strumenti di lavoro. Il nesso tra la custodia dei figli e l’esercizio dell’attività lavorativa rimane pur sempre indiretto.

                                         Sovviene in proposito il parallelismo con i provvedimenti sanitari destinati direttamente all’integrazione professionale di cui all’ art. 12 LAI. Anche in questo caso, senza la preventiva cura vera e propria del male, i provvedimenti sanitari d’integrazione non potrebbero nemmeno essere eseguiti o sarebbero votati a sicuro insuccesso. Ciò nondimeno, la cura vera e propria del male è premessa e come tale solo indirettamente connessa con i successivi provvedimenti sanitari d’integrazione.

                                         6.5                                  

                                         Si faticherebbe d’altra parte a capire, secondo questa Camera, perché mai il nesso dovrebbe essere negato quando mancherebbe quello “status necessitatis” che consente, secondo la giurisprudenza zurighese presa in esame, di ammettere comunque il nesso organico e diretto tra l'affidamento in custodia dei figli a terzi e l’esercizio della professione. Infatti, anche chi, senza averne il bisogno impellente, va a lavorare affidando i figli ad altri, affronta una spesa che gli consente di conseguire un reddito imponibile, che in sua assenza non potrebbe essere conseguito.

                                         6.6                                  

                                         Il motivo di natura sociale che, per i giudici zurighesi, consente di trasformare una premessa in un nesso organico diretto, può trovare ascolto, secondo questa Camera, unicamente in una specifica norma di legge, che consenta di porre al beneficio di un’apposita deduzione sociale chi, come il ricorrente, ma anche come altre categorie di contribuenti (persone sole con figli minorenni in tenera età a carico), si vede costretto per poter lavorare ad affidare i figli a terzi. A questo proposito, la Divisione delle contribuzioni attira opportunamente l’attenzione sull’iniziativa parlamentare depositata l’8 novembre 1993 dall’on. Storelli e confirmatari.

                                   4.   4.1.

                                         La suddetta giurisprudenza va mantenuta anche vigenti la LIFD e la LT del 1994, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 1995.

                                         Va innanzitutto ricordato che la LIFD non porta novità di rilievo. In effetti la nozione di “spese necessarie per l’esercizio della professione”, contenuta nell’art. 26 lett. c LIFD, viene intesa dalla dottrina in sintonia con l’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD: sono quindi deducibili le spese per abiti di lavoro, lavori pesanti, usura particolare degli abiti, strumenti professionali, riviste e libri specializzati, come pure per l’uso di locali privati, provvigioni e spese di rappresentanza, cioè spese che denotano un nesso causale diretto, strumentale, con il conseguimento del reddito (Agner/

                                         Jung/Steinmann, Kommentar zum DGB, p. 109). Come finora, le spese per la custodia dei figli continuano a essere considerate spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 146).

                                         Analoghe considerazioni valgono anche per la nuova LT, il cui art. 24 ricalca nella formulazione l’art. 25 LIFD, così come gli artt. da 25 a 32 LT ricalcano gli artt. da 26 a 33 LIFD.

                                         4.2.

                                         Ma v’è di più! Nel frattempo, il Tribunale amministrativo Zurigo, con sentenza dell’ 8 marzo 1995, ha annullato la precedente decisione della Steuer-Rekurskommission III di quel Cantone e ha stabilito che le spese che un contribuente deve sostenere per affidare un bambino a terzi, per poter esercitare un' attività lucrativa, sono costi di mantenimento e pertanto non deducibili (StE 1995 B 22.3 n. 57 = ZStP 1995 p.148).

                                         Questa Camera, a sua volta, ha confermato, in una fattispecie analoga, che non sono deducibili dal reddito imponibile, quali spese per malattia, infortunio o invalidità, i costi per una domestica che assiste una persona anziana al suo domicilio (CDT n. __________.__________.__________ del 26 marzo 1998 in re G. B.).

                                         4.3.

                                         Nello stesso senso si è poi espressa unanimemente la dottrina.

                                         __________, in un corposo saggio, ha esaminato, alla luce della sopra citata sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo il tema della deducibilità dei costi di custodia dei figli, allineandosi alla distinzione introdotta dall’istanza giudiziaria superiore zurighese tra costi che in generale sono in relazione con l’esercizio di ogni attività professionale e costi che invece hanno la loro causa nello specifico rapporto di lavoro. L’autore è giunto alla conclusione che i costi di custodia dei figli sono certo necessari per l’esercizio di un’attività lucrativa, ma non denotano quel nesso qualificato necessario con un concreto rapporto di lavoro, rilevando altresì che tale impostazione collima con quella della suprema Corte giudiziaria tedesca (cfr. Richner, Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten, in ZStP 1995, pp. 255 – 276, in particolare p. 263 s.).

                                         4.4.

                                         Anche Locher in un suo recentissimo studio (cfr. Locher, Steuerrechtliche Qualifikation von Kinderbetreuungskosten, in ASA 68 - 2000 - pp. 375 - 383) giunge alle medesime conclusioni di Richner.

                                         Locher rileva innanzi tutto come la giurisprudenza del Tribunale federale sembri abbandonare una concezione strumentale per una meramente causale in materia di deduzione professionali, affermando che possono essere considerate spese professionali non soltanto quelle mirate ma anche quelle che sono la conseguenza dell'esercizio di un'attività lucrativa, ponendo così sullo stesso piano lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti (Sentenza del Tribunale federale del 28 agosto 1997 in ASA 67 180 = StE 1998 B 24.7 n. 3 = RDAF 55 / 1999 p. 126). Traendo le conseguenze di questa apparente evoluzione giurisprudenziale, l'autore in questione ritiene quindi che sono spese professionali le spese che denotano un legame economico interno con la sfera professionale ("einen inneren, wirtschaftlichen Bezug zur Sphäre der Einkommenserzielung aufweisen"). Non ogni spesa che ha il suo fondamento in senso lato nell'esercizio di un'attività lucrativa, è quindi necessaria all'esercizio della professione. Occorre piuttosto un nesso qualificato, stretto, giuridicamente rilevante tra motivo, scopo e tipo di spesa, da una parte, e natura dell'attività professionale, dall'altra (Locher, op. cit., p. 377 s.).

                                         Ne viene che alle spese per la custodia dei figli manca un simile legame qualificato. Essi costituiscono infatti la premessa generale per l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa esterna. Altrimenti detto, non fanno astrazione dalle specifiche condizioni personali, ma dipendono proprio da queste ultime. Se ne ha la riprova, secondo Locher, non appena si consideri che quando ci si trova al cospetto di costi fissi necessari per l'esercizio di qualsiasi attività lucrativa e quindi indipendenti nella loro entità dalla specifica attività esercitata, ci si muove con ogni verosimiglianza al di fuori della sfera delle spese professionali (Locher, op. cit., p. 380 s.).

                                         4.5.

                                         Allo stadio attuale della legislazione, vale a dire de lege lata, i costi per la custodia dei figli non possono essere dedotti dal reddito quali spese professionali necessarie per il suo ottenimento.

                                         Unanime è la dottrina nel ritenere che il problema vada risolto attraverso una modifica legislativa, vale a dire de lege ferenda (Locher, op. cit., p. 382 s.; Richner, op. cit., p.p. 274-276; Pesciallo-Bianchi, Deducibilità dei costi per personale domestico e per la cura dei figli: indispensabile un intervento a livello legislativo, in RDAT 1995-II pp. 529 - 556, in partic. pp. 554 ss.).

                                         4.6.

                                         A titolo meramente abbondanziale su rileva che il legislatore, dal canto suo, non è rimasto insensibile, tant’è che nel rapporto della commissione d'esperti sull'imposizione della famiglia se ne occupa, ritenendo possibile una deduzione per la custodia dei figli solo sotto forma di deduzione sociale che tenga in considerazione entro determinati limiti i costi effettivi della custodia dei figli durante l’orario di lavoro nel caso delle persone sole e delle coppie in cui entrambi i coniugi lavorano o uno di loro è invalido (cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung, p. 34 e in particolare p. 48; inoltre Risposta del Consiglio federale alla mozione Mugny, del 2 ottobre 2000).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.167 — Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.167 — Swissrulings