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Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.2000.150

December 13, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,631 words·~13 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00150

Lugano 13 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:     Alessandro Soldini, presidente,                                       Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2000

in materia di:                 revisione IC 95/96

presentato da:

__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 21 dicembre 1998 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC 1995-96, in cui veniva esposto loro un reddito aziendale di fr. 44'181.- derivante da commercio professionale d’immobili del 1994, segnatamente dalla vendita di due appartamenti di una palazzina edificata dal contribuente medesimo, che svolge la professione di architetto. Le deduzioni venivano fissate in fr. 1'038.-.

                                         I contribuenti presentavano reclamo contro la tassazione suddetta il 15 gennaio 1999.

                                         Con decisione del 22 novembre 1999, l'Ufficio tassazione di __________ evadeva il reclamo a’sensi dei considerandi, confermando, da un lato, il reddito imponibile e aumentando, dall’altro, le deduzioni a fr. 2'097.-.

                                   2.   Il 15 dicembre 1999 i coniugi __________ si rivolgevano (in lingua tedesca) all’Ufficio contribuzioni / Cassa comunale del Comune di __________, dal quale avevano nel frattempo ricevuto le bollette d’imposta comunali per gli anni 1995 e 1996 con termine di pagamento il 25 dicembre 1999. Contestavano in sostanza d’aver conseguito redditi imponibili in Ticino da commercio professionale d’immobili negli anni di computo 1993 e 1994.

                                         Il 21 dicembre 1999 la Cassa comunale di __________ rispondeva ai coniugi __________ che l’imposta comunale era stata emessa in base alla notifica cantonale (N.d.R.: in realtà in base alla decisione su reclamo, come risulta dall’ammontare dell’imposta cantonale sul reddito, sulla quale è stata calcolata l’imposta comunale) e che una revisione dell’imposta comunque sarebbe stata allestita unicamente a seguito della modifica della notifica cantonale.

                                         Il 18 febbraio 2000 i coniugi __________ si rivolgevano all’Ufficio esazione e condoni in __________ riproponendo le contestazioni già sollevate in sede di reclamo il 15 gennaio 1999 e nuovamente il 15 dicembre 1999 all’Ufficio contribuzioni / Cassa comunale del Comune di __________. Questo scritto veniva trasmesso il 2 febbraio 2000 dall’Ufficio esazione e condoni all’Ufficio di tassazione di __________ per competenza.

                                         Il 14 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione rispondeva che la decisione su reclamo era stata intimata il 22 novembre 1999 per lettera raccomandata e che doveva essere contestata con ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni.

                                         Il 10 aprile 2000 i coniugi __________ si rivolgevano nuovamente all’Ufficio di tassazione di __________, chiedendo di considerare lo scritto del 15 dicembre 1999 all'Ufficio contribuzioni del Comune di __________ come un reclamo tempestivo.

                                         L’intero incarto veniva quindi trasmesso a questa Camera il 3 maggio successivo.

                                         Invitati dalla Cancelleria di questa Camera a tradurre in italiano il loro ricorso, i contribuenti vi provvedevano entro il termine assegnato.

                                   3.   Con sentenza del 6 giugno 2000, questa Camera entrava nel merito del ricorso, ritenendo che i contribuenti avessero manifestato in modo irrito la loro volontà di ricorrere contro la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione con la lettera, inviata al Comune di __________, Ufficio contribuzioni, il 15 dicembre 1999, dopo aver ricevuto le bollette comunali d'imposta emesse a seguito della decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione.

                                         Nel merito, respingeva tuttavia il reclamo, facendo osservare come i ricorrenti non si fossero premurati di spiegare per quali ragioni il valore d'investimento determinato dall'Ufficio di tassazione nell'ambito dell'imposizione degli utili immobiliari, e da loro accettato, non dovesse valere anche per la determinazione del reddito conseguito nell'ambito del commercio professionale d'immobili effettuato nel 1994.

                                   4.   In data 11 agosto 2000, i contribuenti impugnavano la sentenza della Camera di diritto tributario con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

                                         Il ricorso veniva però dichiarato inammissibile, con sentenza del 25 settembre 2000, non avendo i ricorrenti versato l'importo richiesto loro dal Tribunale federale a titolo di garanzia delle spese processuali presunte.

                                   5.   Con istanza del 29 agosto 2000 alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ -__________ hanno chiesto la revisione della tassazione IC 1995/96.

                                         Lamentano la violazione di una norma di procedura essenziale da parte della Camera, che ha fondato il calcolo dell'utile da commercio professionale di immobili su di un resoconto dei costi di carattere provvisorio. Inoltre, la Camera di diritto tributario avrebbe trascurato fatti essenziali, fra i quali, in particolar modo, che la costruzione delle case vendute è avvenuta solo nel 1995. Infine, sarebbe pure stato violato il diritto di essere sentiti.

                                   5.   5.1.

                                         Gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda.

                                         La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD).

                                         5.2.

                                         In materia d'imposta federale la domanda di revisione  deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.).

                                         È infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione.

                                         Anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39)

                                         5.3.

                                         La decisione di cui è chiesta la revisione è la sentenza del 6 giugno 2000 di questa Camera.

                                         La Camera di diritto tributario è quindi competente ad entrare nel merito dell'istanza di revisione.

                                   6.   6.1.

                                         Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         6.2.

                                         Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).

                                         Il Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440).

                                   7.   7.1.

                                         Gli istanti, come detto, avevano impugnato la tassazione 1995/96 con ricorso a questa Camera, contestando genericamente di avere conseguito un reddito nel Canton Ticino e argomentando in particolar modo di non avervi venduto alcun immobile, ma di avere stipulato semplicemente dei contratti di appalto. A comprova di queste affermazioni, rinviavano alla tassazione emessa dall'autorità fiscale zurighese.

                                         Le stesse affermazioni erano già state sottoposte all'Ufficio di tassazione, con il reclamo del 15 gennaio 1999, poi respinto.

                                         Ora, i contribuenti sostengono di avere effettivamente concluso dei contratti di compravendita imponibili, ma pretendono di non averne tratto alcun utile, essendo stati i costi di investimento superiori ai ricavi.

                                         La Camera avrebbe violato principi essenziali di procedura, non intraprendendo d'ufficio gli accertamenti che avrebbero potuto condurre alla constatazione della perdita subita.

                                         7.2.

                                         Come detto, le censure sollevate con il ricorso – peraltro ai limiti della ricevibilità in ordine – erano identiche a quelle già respinte dall'Ufficio di tassazione. I ricorrenti non avevano cioè formulato il ricorso tenendo conto delle spiegazioni fornite loro dall'Ufficio di tassazione, in merito alle ragioni per cui l'utile era stato imposto nel periodo 1995/96 ed alle modalità di calcolo dello stesso.

                                         La Camera, fatti veri e propri salti mortali per difendere la tesi della ricevibilità del ricorso, si era quindi trovata di fronte a contestazioni molto generiche e chiaramente contraddette non solo dai fatti noti e documentati ma anche dalla motivazione della decisione su reclamo impugnata.

                                         Quanto, in particolare, alle spese di investimento, l'autorità fiscale si era fondata sulla "Bauabrechnung" del 30 giugno 1997, già servita da base di calcolo ai fini della tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari.

                                         Alla luce di queste circostanze, ci si domanda in quale modo l'operato dell'Ufficio di tassazione, prima, e della Camera di diritto tributario, poi, possa essere censurato. A maggior ragione ci si chiede se si tratti di contestazioni che non potevano essere già fatte valere con il ricorso alla Camera di diritto tributario.

                                         7.3.

                                         Deve anzitutto essere rilevato che paiono del tutto fuori luogo le considerazioni relative al fatto che il calcolo sarebbe stato effettuato senza tener conto della circostanza che la costruzione del condominio è avvenuta in un momento successivo a quello delle compravendite che sono oggetto delle tassazioni impugnate.

                                         È infatti già stato rilevato che l'Ufficio di tassazione ha impiegato, per il proprio calcolo, i dati contenuti in un conteggio prodotto dagli istanti stessi in data 30 giugno 1997, cioè ben tre anni dopo le alienazioni in discussione.

                                         Non si vede come si possa censurare un simile modo di procedere.

                                         Nulla impediva, d'altronde, ai ricorrenti di produrre ulteriore e più aggiornata documentazione nella procedura di reclamo svoltasi nel corso del 1999.

                                         7.4.

                                         Va del resto osservato che, nella pur lunga e circostanziata istanza di revisione ora in esame, gli istanti si diffondono in considerazioni circa l'inattendibilità dei dati contenuti nel conteggio in questione, definito "resoconto di costruzione provvisorio", ma si guardano bene dall'indicare quale sarebbe il resoconto "definitivo" da cui risulta in modo tanto evidente che il calcolo dell'Ufficio di tassazione è infondato.

                                         La loro argomentazione, secondo la quale la Camera di diritto tributario avrebbe dovuto "supporre" che i costi fossero almeno pari ai ricavi per il fatto che i contribuenti avevano sostenuto di non avere conseguito alcun utile, si spinge ad un tale livello di audacia da rasentare la temerarietà.

                                         Né può essere sufficiente, a dimostrare la perdita subita, il fatto che la contabilità dell'architetto __________ indicasse fra i passivi i pagamenti ricevuti dalle acquirenti.

                                         In altre parole, neppure con l'istanza di revisione i contribuenti dimostrano l'inesattezza del calcolo, che la Camera di diritto tributario avrebbe, secondo loro, dovuto accertare d'ufficio nell'ambito della procedura di ricorso.

                                         7.5.

                                         Comunque, se anche si volesse immaginare che gli istanti abbiano prodotto documenti tali da dimostrare l'infondatezza del calcolo effettuato dall'autorità fiscale, ciò non configurerebbe tuttavia un motivo di revisione.

                                         Vi si opporrebbe infatti la già ricordata disposizione legale, che la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT).

                                         Va, a tale riguardo, ricordato ancora una volta che gli istanti hanno interposto ricorso alla Camera di diritto tributario, limitandosi a contestazioni molto generiche e, apparentemente, contraddittorie. Non solo: una volta ricevuta la sentenza della Camera di diritto tributario, hanno poi inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, ma ne hanno provocato l'irricevibilità, omettendo di versare la garanzia delle spese processuali.

                                         Ebbene, quando un contribuente non ha usato la diligenza che si poteva da lui pretendere, contestando i pretesi errori della tassazione mediante reclamo o ricorso, la giurisprudenza esclude la revisione anche se l'autorità fiscale avrebbe dovuto meglio chiarire la fattispecie prima della tassazione (Tribunale amministrativo del Canton Argovia, 23 giugno 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 15).

                                         Va infatti tenuto presente che la revisione costituisce un rimedio giuridico di carattere straordinario.

                                         7.6.

                                         Non si possono infine condividere neppure le censure relative alla pretesa violazione dell'art. 228 cpv. 3 LT, che prevede semplicemente che il ricorrente abbia il diritto di essere sentito.

                                         Anzitutto, l'interpretazione più verosimile di tale disposizione è che si tratti semplicemente della riproposizione della norma della vecchia legge tributaria del 1976, che, all'art. 177 cpv. 3, prevedeva "il diritto del reclamante di essere udito sui motivi enunciati nel reclamo e sulle prove indicate, che intende esibire personalmente". In senso analogo si esprimeva l'art. 102 cpv. 2 DIFD, secondo il quale "il reclamante che ne faccia richiesta ha il diritto di motivare a voce le sue richieste e di presentare le sue prove".

                                         Se così fosse, è evidente che, non avendo i ricorrenti chiesto alla Camera di essere convocati ad un'udienza, non possono ora lamentare una violazione di tale diritto.

                                         L'altra possibile interpretazione è che l'art. 228 cpv. 3 LT si limiti a garantire, nell'ambito della procedura di ricorso, il rispetto del diritto di essere sentito, peraltro già previsto dall'art. 29 Cost. fed.. In tale eventualità, la censura pare ancor più pretestuosa, perché da tale garanzia procedurale non discende certamente il diritto di essere convocati personalmente.

                                         Comunque, anche in tale eventualità, nulla avrebbe impedito agli istanti di sollevare tale censura con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

                                   8.   L'istanza di revisione è conseguentemente respinta. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico degli istanti.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'istanza di revisione è respinta.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   880.–

                                         sono a carico degli istanti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

 per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.150 — Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.2000.150 — Swissrulings