Incarto n. 80.2000.00130
Lugano 2 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999/2000 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ -__________ un reddito aziendale di fr. 24'000.- di media annua e un reddito da pensioni (rendita AI) di fr. 17'214.- (cfr. notifica della tassazione del 29 marzo 1999).
1.2.
In seguito al reclamo della contribuente e dopo averla sentita, l'Ufficio di tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 21'000.- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 19 giugno 2000).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ chiede che il reddito aziendale venga fissato come a dichiarazione e, meglio, in fr. 17'500.di media annua. Chiede inoltre che dalla rendita AI venga stralciata la parte che riversa ai figli e, meglio, fr. 6'990.- di media annua.
3. In occasione dell’udienza del 15 settembre 2000 la ricorrente ha circoscritto l’oggetto del ricorso al tema dell’imposizione dei supplementi per i figli della rendita AI versatale dall’Ufficio AI.
Ha per contro desistito dal contestare il reddito d’altra fonte di fr. 21'000.- di media annua.
4. Va subito rilevato che i figli della ricorrente, __________ nato nel 1976 e __________ nata nel 1973, non hanno dichiarato alcun reddito da rendite AI nelle rispettive dichiarazioni fiscali 1999-2000.
4.1.
Le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 35 cpv. 1 LAI). La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa (art. 35 cpv. 4 LAI).
4.2.
Dall'esame della succitata norma risulta chiaramente che titolare della rendita completiva è l'invalido e non i suoi figli: a lui viene infatti pagata la rendita (cfr. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berna 1981, p. 92 e p. 227).
La rendita completiva per figli va quindi esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà diritto alla completiva sino al compimento del suo 25mo anno età, avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (cfr. CDT no 43 del 2 marzo 1989 in re E. F.).
Quale contropartita il beneficiario della rendita AI e delle completive può ambire, se ne sono date le condizioni, alla deduzione per figli e per figli agli studi.
È quindi a giusta ragione che l'Ufficio di tassazione ha esposto nella partita fiscale della ricorrente le rendite completive per figli di cui ha beneficiato nel periodo di computo.
4.3.
Certo, la ricorrente, a differenza del precedente periodo fiscale, non può ambire alla deduzione per figli e per figli agli studi. Ciò dipende unicamente dal fatto che nel giorno determinante, vale a dire il primo giorno del periodo fiscale (1° gennaio 1999), non erano più adempiute le condizioni vuoi perché la figlia __________, nata nel 1973, aveva già compiuto i venticinque anni vuoi perché il figlio __________ aveva concluso il tirocinio il 30 giugno 1998 e comunque aveva conseguito un reddito tale da escludere la deduzione. Tali circostanze sono tuttavia ininfluenti sull'imponibilità delle completive, per le quali fa stato il periodo di computo durante il quale sono state incassate.
4.4.
È comunque appena il caso di rilevare, a titolo puramente abbondanziale, che nessuno dei due figli della ricorrente ha dichiarato nella propria partita fiscale personale l'importo delle rendite completive per figli alla rendita AI della madre.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: