Incarto n. 80.2000.00126
Lugano 30 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2000
in materia di: imposta di bollo
presentato da:
__________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con atto pubblico del notaio __________ __________, stipulato in data 9 febbraio 2000, i signori __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________, membri della comunione ereditaria fu __________ __________, "cedevano e vendevano" a __________ __________, pure membro della stessa comunione ereditaria, la part. n. __________ del comune di __________;
- che il prezzo di vendita era stabilito in fr. 775'000 ed era soluto mediante assunzione di corrispettiva parte del debito, garantito da ipoteca nei confronti della Banca __________ di __________;
- che, contestualmente, il cessionario concedeva a __________ e a __________ __________ un diritto di abitazione su un appartamento ed il diritto di prelazione sull'immobile intero;
- che le parti stabilivano altresì che, a seguito della cessione delle ragioni ereditarie in questione, la Comunione ereditaria veniva sciolta;
- che, in data 8 giugno 2000, l'Archivista notarile di __________ notificava alla Comunione ereditaria fu __________. __________ la bolletta per il pagamento di un'imposta di bollo di fr. 2'325, pari al 3‰ del valore dell'atto;
- che il notaio rogante impugnava la bolletta in questione,
- che, con decisione del 29 giugno 2000, l'Archivista notarile respingeva il reclamo, con la seguente motivazione: "le cessioni onerose sono imposte secondo l'art. 2 e l'art. 22 cpv. 2 lett. a) della legge sull'imposta di bollo";
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Comunione ereditaria fu __________. __________ e il notaio __________ __________ postulano l'annullamento della tassazione dell'imposta di bollo, invocando l'art. 7 cpv. 2 lett. e LB;
- che è soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LB);
- che l’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LB);
- che il bollo sugli istromenti notarili è un tributo di carattere misto, cioè una contribuzione che si configura come tassa, per il fatto di essere legata ad una prestazione statale, ma il cui ammontare oltrepassa il valore che si può ragionevolmente attribuire a quest’ultima;
- che, circa la determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta dall’archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB);
- che, per i singoli contratti che vengono stipulati nella forma dell’atto pubblico, la stessa legge prevede poi delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia agli art. 9 e 10 LB);
- che l'art. 20 cpv. 1 lett. n LB esenta dall'imposta di bollo la copia destinata all'archivio notarile di istromenti aventi come oggetto un contratto esente ai sensi dell'art. 7;
- che l'art. 7 cpv. 2 lett. e LB dichiara esenti «le donazioni e le divisioni ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni soggette all'imposta cantonale sulle donazioni e successioni»;
- che quest'ultima esenzione è stata introdotta su proposta della Commissione speciale in materia tributaria, durante l'esame del messaggio del 15 gennaio 1986 concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966: La Commissione ha infatti ritenuto che fosse «giustificato togliere l'imponibilità di tutte le disposizioni soggette all'imposta cantonale sulle donazioni e successioni che nel Canton Ticino sono per i discendenti ed in particolare per il coniuge superstite fra le più elevate» (Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 15 gennaio 1986 concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, n. 3009 R del 1° ottobre 1986, cifra 2.3.);
- che, certo, ci si potrebbe interrogare sull'attuale fondatezza dell'esenzione in esame, dopo che, dal 1° gennaio 2000, è stata abolita l'imposta di successione e di donazione tra discendenti e ascendenti in linea retta, compresi gli adottivi;
- che, tuttavia, solo il legislatore potrebbe trarre le conseguenze di questa modifica della legge tributaria, sopprimendo anche l'esenzione prevista dalla legge sull'imposta di bollo;
- che si deve pertanto prendere atto che la volontà del legislatore, al momento dell'adozione della disposizione in esame, era quella di esonerare dal bollo cantonale tutti i contratti che, secondo la legge allora in vigore, sottostavano all'imposta di successione e di donazione e, ancora più in generale, ogni contratto "connesso" con simili liberalità;
- che, nella fattispecie, i membri della comunione ereditaria fu __________ __________ hanno stipulato un contratto di "cessione di ragioni ereditarie", con cui quattro coeredi hanno ceduto al quinto le loro "ragioni ereditarie" relative alla casa di __________;
- che tale tipo di contratto è previsto dall'art. 635 CC ed introduce un'eccezione alla regola secondo cui, quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art. 602 CC);
- che, infatti, l'art. 635 CC vuole impedire che il singolo erede venga pregiudicato dal fatto di non poter disporre da solo della propria quota prima della divisione e gli consente dunque di vendere, donare, permutare o di disporre altrimenti della stessa già mentre dura la comunione ereditaria (Schaufelberger, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea/Francoforte 1998, art. 635 CC, nn. 1 e 2, p. 809; Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a ediz., Zurigo 1995, p. 587);
- che, in tal modo, quando la cessione delle ragioni ereditarie avviene fra coeredi (cpv. 1), essa comporta l'alienazione della quota ereditaria dell'erede cedente, cioè la sua quota di partecipazione alla comunione, nel senso dell'intero diritto soggettivo alla successione nella misura della quota ereditaria ideale che gli spetta;
- che, infatti, il cedente può disporre non di singoli beni della comunione ereditaria, ma solo della sua quota di partecipazione al patrimonio ereditato (Schaufelberger, art. 635 CC, n. 11, p. 810; DTF 118 II 519 cons. 4);
- che, secondo il Tribunale federale, il contratto di cessione fra coeredi comporta dunque una divisione ereditaria parziale di carattere soggettivo e produce effetti reali (Schaufelberger, art. 635 CC, n. 12, p. 810);
- che, per divisione ereditaria parziale di carattere soggettivo, si intende il caso in cui singoli eredi vengono indennizzati dagli altri coeredi e in tal modo escono dalla comunione ereditaria, che viene continuata dagli altri eredi (Schaufelberger, art. 604 CC, n. 35, p. 716);
- che non si vede su quali basi l'autorità di tassazione del bollo abbia considerato la cessione intervenuta fra i coeredi come un negozio sostanzialmente diverso dalla divisione ereditaria contemplata dall'art. 7 cpv. 2 lett. e LB;
- che, del resto, se ci si confronta con il contenuto del contratto, ci si avvede che esso si è limitato a sciogliere la comunione ereditaria (cfr. la cifra 11 del rogito) mediante l'attribuzione dell'intero immobile a un coerede;
- che è vero che i contraenti hanno pattuito il pagamento di un prezzo, fissato in fr. 775'000, ma lo stesso costituisce semplicemente lo strumento che ha permesso di realizzare la divisione;
- che è del tutto naturale che, quando vi è una divisione, vi possa essere anche il versamento di conguagli, che servono a compensare le differenze di valore dei beni divisi;
- che, d'altronde, nel caso concreto, come spiega lo stesso contratto, l'estinzione del prezzo è avvenuta nella forma dell'assunzione, da parte del cessionario della casa, dell'intero debito gravante sull'immobile;
- che, in sostanza, ognuno dei coeredi cedenti ha rinunciato, nel contempo, alla propria quota di attivi (la quota di partecipazione ideale all'immobile) e alla propria quota di passivi;
- che, alla luce di questa pattuizione, il contratto sembra avere per oggetto la divisione ereditaria totale piuttosto che una divisione parziale soggettiva, come quella cui si riferisce l'art. 635 CC;
- che l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il contratto avrebbe per oggetto una cessione onerosa, non è comunque suffragata da alcuna motivazione e, come si è visto, pare in contrasto con il tenore dell'accordo stipulato fra le parti;
- che, in simili circostanze, il ricorso deve essere accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli articoli 45 e 53 LB e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 giugno 2000 e la bolletta del 8 giugno 2000 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è attribuita un'indennità di fr. 500 a titolo di ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: