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Ticino Camera di diritto tributario 30.08.2000 80.2000.124

August 30, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,121 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00124

Lugano 30 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 29 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 55'500 per l'IC ed in fr. 58'700 per l'IFD;

                                     -   che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 13 giugno 2000, lamentando la mancata concessione dell'imposizione attenuata della rendita versata a __________ __________ dalla __________;

                                     -   che, con decisione su reclamo del 26 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, ammettendo una deduzione del 10% per l'IC e del 20% per l'IFD dalla sola pensione delle __________ e non anche dalla rendita della __________;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente che gli sia concessa la deduzione di fr. 2'000 dalla rendita __________, facendo presente l'entità delle spese sostenute negli ultimi anni a causa della salute;

                                     -   che, per gli articoli 22 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi;

                                     -   che, tuttavia, per l'art. 204 cpv. 1 LIFD, le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili come segue:

                                         a.   per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente;

                                         b.   per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento;

                                         c.   interamente, negli altri casi;

                                     -   che, in materia di imposta cantonale, si applica invece l'art. 304 LT, secondo cui, in deroga all’articolo 21 capoverso 1, e fino al 31 dicembre 2000, i proventi da istituzioni di previdenza professionale sono imponibli nella misura del 90 per cento con un massimo di deduzione di 2’000.- franchi non indicizzabile in base all’ articolo 39;

                                     -   che al ricorrente va ricordata la ratio dell’introduzione, da parte del legislatore, delle disposizioni transitorie in questione;

                                     -   che la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40), entrata in vigore il 1° gennaio 1985, contiene anche delle disposizioni che concernono gli aspetti fiscali della previdenza professionale: si tratta di norme di armonizzazione fiscale, per il fatto che contengono principi vincolanti per i legislatori cantonali e mirano in tal modo ad una unificazione del diritto delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (DTF 116 Ia 270 consid. 3d);

                                     -   che la LPP prevede, da un lato, la deduzione dei contributi versati dai datori di lavoro, dai salariati e dagli indipendenti agli istituti di previdenza (art. 81 LPP), e, dall’altro, stabilisce il principio dell’imposizione delle prestazioni degli istituti di previdenza (art. 83 LPP);

                                     -   che, secondo l’art. 98 cpv. 4 LPP, tuttavia, la disposizione sulla piena imponibilità delle prestazioni secondo l’art. 83 LPP non si applica alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali che:

                                         a)  decorrono o divengono esigibili prima del 1° gennaio 1987 o

                                         b)  decorrono o divengono esigibili entro il 31 dicembre 2001 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al 31 dicembre 1986;

                                     -   che l’art. 98 cpv. 4 LPP consente al legislatore di non assoggettare pienamente all’imposta sul reddito prestazioni che divengono esigibili prima del 1° gennaio 2002 e si fondano su un rapporto di previdenza già esistente al 31 dicembre 1987;

                                     -   che il combinato disposto degli art. 98 cpv. 3e4e 83 LPP deve essere interpretato nel senso che le prestazioni della previdenza professionale sono imponibili pienamente, mentre disposizioni cantonali più vantaggiose per l’assicurato, in merito ad una solo parziale imposizione, possono essere applicate ancora solo se le prestazioni decorrono o divengono esigibili prima del 1° gennaio 1987  (lett. a) o decorrono o divengono esigibili entro il 31 dicembre 2001 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al 31 dicembre 1987 (lett. b);

                                     -   che, se ciò accade solo il 1° gennaio 2002 o più tardi, le prestazioni devono essere completamente imposte quali redditi, anche se i contributi versati dagli assicurati per il loro finanziamento prima del 1987 non avevano potuto essere dedotti dal reddito del tutto o parzialmente;

                                     -   che quanto sin qui considerato si applica esclusivamente alle rendite della previdenza professionale, proprio in considerazione delle modalità di finanziamento della stessa e del trattamento fiscale dei contributi versati;           

                                     -   che il caso della rendita dell'assicurazione infortuni obbligatoria (SUVA) è evidentemente diverso: il datore di lavoro si assume infatti i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali (art. 91 cpv. 1 LAINF);

                                     -   che, di conseguenza, i premi che il datore di lavoro paga per assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni rappresentano per lui costi di carattere aziendale, che ne riducono l'utile (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen - Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 144);

                                     -   che è quindi chiaro che le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali sottostanno all'imposizione integrale, non potendosi introdurre la distinzione che si è visto esistere in materia di previdenza professionale, a dipendenza delle modalità di finanziamento (v. anche RF 1992 p. 509);

                                     -   che infatti le prestazioni della __________ sono imponibili in qualità di "provento sostitutivo di provento da attività lucrativa" secondo gli articoli 23 lett. a LIFD e 22 lett. a LT;

                                     -   che il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: