Incarto n. 80.2000.00122
Lugano 30 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2000
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l' 11 ottobre 1999 __________ __________ inviava all' Ufficio cantonale delle imposte alla fonte il conteggio della trattenuta d'imposta relativo a due spettacoli, in cui la trattenuta veniva quantificata in fr. 750.-;
- che il 21 gennaio 2000 l'Ufficio cantonale delle imposte alla fonte rettificava il calcolo della trattenuta effettuato dall'__________ __________ e stabiliva l'imposta dovuta in fr. 1'443.85;
- che il 28 maggio 2000 l'__________ __________ si rivolgeva all'Ufficio di tassazione chiedendo che dal calcolo della trattenuta d'imposta vengano dedotte le spese di trasferta effettive, segnatamente il costo dei biglietti __________;
- che con decisione del 7 giugno 2000 l'Ufficio respingeva il reclamo dichiarandolo tardivo;
- che con il presente, ricorso l'A__________ __________ contesta nuovamente il conteggio dell'Ufficio, rilevando tra l'altro che a causa di una svista non è stato presentato reclamo nei termini indicati;
- che l'Ufficio propone di respingere il ricorso;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
- che il reclamo presentato il 28 maggio 2000 dall'Associazione __________ contro la decisione dell'Ufficio del 21 gennaio 2000 è manifestamente tardivo: dalla notifica della decisione erano infatti trascorsi oltre quattro mesi, quindi ben più dei trenta giorni tassativamente previsti dalla legge;
- che con scritto del 20 luglio 2000 questa Camera aveva avvertito la ricorrente della facoltà di ritirare il ricorso alla luce della manifesta tardività del ricorso;
- che la ricorrente non ha dato alcuna risposta al suddetto scritto, né ha minimamente provato l'esistenza di un motivo di restituzione del termine;
- che per altro la ricorrente stessa nel ricorso a questa Camera ammette di essere incorsa in una svista;
- che in simili condizioni questa Camera non può che respingere il ricorso, confermando la decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: