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Ticino Camera di diritto tributario 19.07.2000 80.2000.116

July 19, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·934 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00116

Lugano 19 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ è gerente del Bar __________ di __________;

                                     -   che, nella dichiarazione fiscale 1999/2000, indicava di aver conseguito nel periodo di computo un utile aziendale di fr. 20'204 in media annua;

                                     -   che, notificandole la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 10 aprile 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava l'utile aziendale in fr. 40'000 in media annua e il reddito imponibile in fr. 35'906 per l'IC e fr. 36'740 per l'IFD;

                                     -   che la contribuente impugnava la suddetta decisione, chiedendo di essere convocata dall'Ufficio di tassazione;

                                     -   che, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2000, l'Ufficio comunicava di avere rivalutato il reddito aziendale, in considerazione di una sproporzione fra entrate e uscite del periodo di computo, ma, sentite le spiegazioni del rappresentante della contribuente, proponeva di ridurre il reddito aziendale a fr. 32'000 e di aggiungere un reddito d'altra fonte di fr. 6'000;

                                     -   che, con lettera del 16 maggio 2000, la contribuente dichiarava di essere disposta ad accettare l'imposizione di un reddito aziendale di fr. 20'000 e di un reddito d'altra fonte di fr. 6'000, precisando di essere vissuta con una disponibilità mensile di fr. 500;

                                     -   che, con decisione del 12 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il gravame, confermando la proposta fatta in udienza, ma respingendo peraltro la pretesa della contribuente di essere vissuta spendendo fr. 500 al mese;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ asserisce di avere ricevuto l'importo di fr. 6'000, tassato come reddito d'altra fonte, dal "suo amico", e chiede pertanto che lo stesso non sia assoggettato nuovamente ad imposta;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che l'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che l'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente e la legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una "valutazione coscienziosa";

                                     -   che la tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un esauriente accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);

                                     -   che, analogamente a quanto previsto dalla LIFD, anche l'art. 204 cpv. 2 LT prevede che l'autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili: l'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

                                     -   che l'autorità fiscale ha fondato la propria decisione sul confronto fra le entrate del biennio di computo e le uscite dello stesso periodo: a fronte di redditi dichiarati di soli fr. 40'409 in due anni, vi sono spese di affitto per fr. 16'800, interessi passivi per fr. 2'318, oneri assicurativi e imposte per oltre fr. 12'000 e, soprattutto una diminuzione dei debiti privati di ben fr. 19'218;

                                     -   che tale situazione indica un ammanco di entrate ancor prima di considerare il fabbisogno personale per spese di vitto, abbigliamento, pulizia ecc., valutate dall'autorità fiscale in soli fr. 1'100 al mese;

                                     -   che delle considerazioni relative alla diminuzione di entrate ha già tenuto conto l'autorità fiscale in sede di reclamo;

                                     -   che, nel suo ricorso, ora la contribuente neppure nega più di avere conseguito un reddito d'altra fonte, ma argomenta di avere ricevuto l'importo di fr. 6'000 "dal [suo] amico quale sostegno economico", aggiungendo che tale importo non dovrebbe più essere imposto, essendo già stato sottoposto a tassazione presso l'amico;

                                     -   che anche un simile reddito rientra senz'altro fra i proventi soggetti all'imposta sul reddito, tanto più che sono considerati reddito persino i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio (art. 15 cpv. 2 LT; art. 16 cpv. 2 LIFD), escluse solo le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia (art. 23 lett. e LT; art. 24 lett. e LIFD);

                                     -   che, in simili circostanze, la decisione deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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