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Ticino Camera di diritto tributario 19.09.2000 80.2000.111

September 19, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,520 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00111

Lugano 19 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2000

in materia di:                   revisione assoggettamento imposta alla fonte

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, residente in Svizzera in base ad un permesso di dimora, è assoggettato all'imposta alla fonte;

                                     -   che, in data 12 gennaio 2000, il contribuente indirizzava uno scritto all'Ufficio imposte alla fonte (UIF), spiegando di convivere da diversi anni, pur non potendo sposarsi a causa della propria condizione di apolide, e di essere padre di tre figli, nati fra il 1994 e il 1997;

                                     -   che egli chiedeva quindi all'autorità fiscale di poter beneficiare di una tassazione ordinaria, come se fosse domiciliato, in modo tale da ridurre il proprio debito d'imposta e di disporre di più denaro per mantenere la famiglia;

                                     -   che, con decisione del 14 gennaio 2000, l'UIF gli concedeva il beneficio dell'applicazione dell'aliquota B3, in considerazione dei figli a suo carico, con effetto a partire dal 1° gennaio 2000, e si impegnava a eseguire d'ufficio una tassazione correttiva per il 1999, precisando nel contempo di non poter più rivedere le tassazioni degli anni precedenti, ormai passate in giudicato;

                                     -   che, con scritto del 7 febbraio 2000, il contribuente chiedeva di essere esonerato dall'imposta alla fonte, essendo assoggettato all'imposizione ordinaria a partire dal 2000, e chiedeva la restituzione delle imposte pagate in eccesso negli anni a partire dal 1994, essendogli stata applicata l'aliquota per contribuenti senza figli a carico, nonostante la comunicazione al datore di lavoro della nascita di tutti i suoi figli;

                                     -   che l'UIF considerava quest'ultimo scritto come un reclamo contro la propria precedente decisione e, con decisione del 10 febbraio 2000, lo respingeva, argomentando che l'imposta trattenuta può essere contestata entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento;

                                     -   che, il 13 marzo 2000, il contribuente inoltrava all'UIF un'istanza di revisione, chiedendo la restituzione delle imposte pagate in eccesso e ribadendo di avere sempre informato il proprio datore di lavoro della nascita dei propri figli e di avere da lui appreso che la circostanza che non fosse sposato gli impediva di beneficiare degli sgravi per figli a carico;

                                     -   che l'UIF respingeva l'istanza con decisione del 21 aprile 2000, nella quale adduceva che il contribuente avrebbe potuto far valere già nella procedura ordinaria il motivo di revisione invocato, cosa che escludeva una revisione;

                                     -   che un reclamo contro tale decisione veniva respinto dall'UIF in data 30 maggio 2000;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce di non avere commesso alcun errore nell'informare il proprio datore di lavoro sulla situazione familiare;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che, nella fattispecie, l'istanza del 12 gennaio 2000 del ricorrente è stata considerata dall'UIF come una contestazione della ritenuta d'imposta, con la conseguenza che l'autorità di tassazione ha deciso di correggere la tassazione del 1999;

                                     -   che, come detto, il ricorrente contesta ora il rifiuto di concedergli la revisione delle tassazioni degli anni precedenti ed il rimborso dell’importo trattenuto per errore, applicando un’aliquota eccessiva;

                                     -   che, come indicato nella decisione impugnata, il rimedio giuridico della revisione è escluso se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv. 2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);

                                     -   che, in considerazione della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

                                     -   che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451 );

                                     -   che non sono dunque chiaramente adempiuti i requisiti della revisione, essendo, a detta del ricorrente, l'applicazione dell'aliquota più elevata causata da un errore del datore di lavoro, il quale avrebbe a sua volta ricevuto informazioni errate dall'autorità;

                                     -   che questa Camera ha proprio avuto modo di decidere recentemente che non ha diritto ad una revisione delle tassazioni di anni precedenti un contribuente, assoggettato alla fonte, che, per un’errata informazione fornita al datore di lavoro, circa la sopravvenuta cessazione dell’attività lucrativa del coniuge, è stato tassato con un’aliquota superiore a quella che sarebbe stata giustificata (CDT n. 80.97.00098 del 23 luglio 1997 in re M.S.);

                                     -   che anche il Tribunale federale ha dovuto occuparsi di recente del caso di un frontaliere soggetto all’imposta federale diretta ritenuta alla fonte, il quale aveva omesso di interporre reclamo scritto e motivato per contestare l’ammontare della ritenuta operata sul suo salario;

                                     -   che, nonostante un grossolano errore del datore di lavoro, l’Alta Corte ha negato la revisione della tassazione, argomentando, fra l’altro, che il fisco non è tenuto a controllare le dichiarazioni dell’imposta alla fonte (RDAF 55/1999 p. 138, con nota critica di J.-M. Rivier a p. 146; cfr. anche CDT n. __________.__________.__________ del 10 giugno 1999 in re T. AG);

                                     -   che il caso in esame presenta notevoli affinità con quello che è oggetto della sentenza appena citata: infatti il datore di lavoro ha trattenuto al ricorrente l’imposta alla fonte senza tener conto, nella determinazione dell’aliquota, del fatto che era padre di due figli, poiché non era sposato;

                                     -   che nel corso dell’istruttoria il giudice ha effettuato indagini volte a chiarire se, come affermato nel ricorso, il datore di lavoro fosse stato indotto in errore dall’autorità di tassazione;

                                     -   che gli accertamenti non hanno dato alcun esito in tal senso: la ditta __________ __________ ha infatti rinviato alla sua ex impiegata amministrativa __________ __________; quest’ultima, dal canto suo, ha affermato che, dato il forte andirivieni di manodopera, non è in grado di ricordare e che comunque tutte le pratiche inerenti i dipendenti, e le trattenute salariali sono sempre state classate ordinatamente e che la relativa corrispondenza si trova presso la ditta;

                                     -   che il ricorrente, invitato ad esprimersi al riguardo, produce una dichiarazione della signora __________, dal dicembre 1997 al gennaio 1998 alle dipendenze dell’ufficio fiduciario signor __________, che compilava le dichiarazioni fiscali dei clienti dell’ufficio, tra cui quella della convivente del ricorrente;

                                     -   che __________ __________ ha dichiarato che, a seguito del dubbi manifestati dal qui ricorrente, ha telefonato all’Ufficio imposte alla fonte e di aver ottenuto come risposta che, trattandosi di un caso particolare, non erano in grado di rilasciare (oralmente) un' informazione precisa;

                                     -   che in simili condizioni non si può certo sostenere che l’ufficio abbia indotto in errore il ricorrente;

                                     -   che egli avrebbe semmai dovuto chiedere all’ufficio fiduciario o al datore di lavoro di rivolgere una precisa domanda scritta all’UIF e di esigere un’altrettanto precisa risposta dopo gli accertamenti e l’approfondimento del caso;

                                     -   che, in ultima analisi, se non soddisfatto della risposta, avrebbe ancora potuto e dovuto contestare il conteggio relativo alla trattenuta, come ha fatto nel caso del conteggio del 1999;

                                     -   che il giudice ha comunque potuto accertare che, fino a quando ha lavorato, le deduzioni per figli e l’aliquota A sono sempre state concesse alla convivente del ricorrente, il cui reddito lordo risultava essere inferiore, anche se non di molto, rispetto a quello del ricorrente su cui è stata operata la trattenuta alla fonte;

                                     -   che, infine, esulano dalla competenza di questa Camera eventuali questioni di diritto civile che riguardano i rapporti tra il ricorrente e il proprio datore di lavoro;

                                     -   che pertanto il ricorso deve essere respinto;

                                     -   che comunque, data la particolarità del caso, il giudice fa astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                            Il segretario:

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