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Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2000 80.2000.11

February 8, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,504 words·~13 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00011

Lugano 8 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente dichiarava un reddito aziendale di fr. 24'000.- di media annua. Il 28 giugno 1999 l’Ufficio di tassazione, esaminata la documentazione prodotta, notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui gli esponeva in via valutativa un reddito aziendale di fr. 48'000.-, da cui deduceva a titolo di oneri assicurativi fr. 3'120.-.

                                   2.   L’11 novembre __________ __________ presentava reclamo all’Ufficio di tassazione, argomentando di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione e di esserne venuto a conoscenza soltanto due giorni prima, il 9 novembre, quando suo padre si è presentato agli sportelli dell’Ufficio per chiedere delucidazioni.

                                         Con decisione del 20 dicembre 1999 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, argomentando:

                                                      Con lettera dell' 11 novembre 1999 il contribuente inoltra reclamo conto la notifica di tassazione 1999-2000 spedita il 28 giugno 1999. L'autorità fiscale considerato il fatto che il reclamo è manifestamente tardivo, prescinde di accertare i motivi della tardività in quanto nella lettera il contribuente afferma di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione in questione.

                                                      L'analisi dei documenti in possesso dell'autorità fiscale mette in evidenza che il contribuente avrebbe potuto farsi parte diligente in questa situazione avvisando tempestivamente l'ufficio di tassazione della mancata ricezione della notifica 1999-2000. A tale proposito risulta importante precisare che il contribuente:

                                                      in data 18.8.1999 ha ricevuto la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo 1.1.98 - 31.12.99 dove si faceva chiaramente riferimento alla notifica di tassazione 1999-2000;

                                                      in data 18.8.1999 faceva ricorso contro la decisione summenzionata;

                                                      in data 20.9.1999 nella lettera di completazione del ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni riconferma che la base di calcolo per la fissazione dei contributi è la tassazione 1999-2000.

                                                      Con tali premesse ed in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale (vedi sent. in re __________ del 14.6.99) "...essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un certo termine che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DT 119 Ib 64 consid. 3b, ed in particolare pag. 71 - 72 con vari riferimenti).

                                                      In considerazione di quanto sopra citato, l'autorità fiscale ritiene che il lasso di tempo intercorso tra il 18.8.99 e la data d’inoltro del reclamo (quasi tre mesi) sia un termine che non permetta di reintegrare il contribuente nei termini di reclamo.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nel merito il reddito d’altra fonte espostogli dall’ Ufficio di tassazione. Rileva che il ricorso alla Camera di diritto tributario è stato interposto tempestivamente, ribadendo per contro di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione da parte dell’Ufficio di tassazione.

                                   4.   Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico quelle cause, che come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

                                   5.   L’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         5.1.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).

                                         La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).

                                         5.2.

                                         In caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.).

                                         All'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).

                                         Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

                                         5.3.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3).

                                         La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).

                                         5.4.

                                         In una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare.

                                         Secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari riferimenti).

                                         Un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293). In singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine.

                                         5.5.

                                         Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD).

                                         Per contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano: analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto.

                                         Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii.

                                   6.   6.1.

                                         Dagli atti dell’incarto risulta che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG gli aveva notificato il 18 agosto 1999 la decisione di fissazione dei contributi per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, in cui il reddito determinante veniva fissato in fr. 48'000.-, con la seguente avvertenza: “il vostro contributo quale indipendente per il periodo sopraindicato è determinato in base alla tassazione fiscale IFD 1999-00”.

                                         Il 20 settembre 1999 il qui ricorrente contestava la decisione della Cassa di compensazione davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, limitandosi a scrivere in calce al provvedimento impugnato la propria intenzione di impugnarlo e a produrre la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000. Invitato dal giudice delegato a completare il ricorso, con memoria del 10 ottobre 1999 osservava di non aver ancora ricevuto alcunché, segnatamente di non aver ancora ricevuto la notifica di tassazione 1999-2000 dall’autorità fiscale.

                                         Il 26 ottobre 1999 il Tribunale cantonale delle assicurazioni notificava al ricorrente le osservazioni della Cassa cantonale di compensazione, in cui si rilevava tra l’altro che “il competente ufficio di tassazione aveva confermato che i dati comunicati alla Cassa erano esatti e che la tassazione era definitiva, precisando inoltre che trattatasi di tassazione d’ufficio intimata il 28 giugno 1999”. Alle osservazioni erano pure allegati due documenti sottoscritti dall’Ufficio di tassazione. In uno di essi si leggeva: “Risposta dell’autorità fiscale: tassazione d’ufficio intimata il 28 giugno 1999 e cresciuta in giudicato”.

                                         A questo punto il qui ricorrente reagiva, recandosi dapprima presso l’Ufficio di tassazione e, dopo che il funzionario competente gli aveva mostrato la decisione del 28 giugno 1999, presentando reclamo in data 11 novembre 1999.

                                         6.2.

                                         Orbene, si può certo convenire che un contribuente accorto e cognito di rudimenti minimi di diritto fiscale avrebbe reagito diversamente e non avrebbe esitato a prendere contatto con l’Ufficio di tassazione subito dopo aver ricevuto la decisione di contributi della Casa di compensazione. È tuttavia dubbio che il ricorrente abbia percepito la reale portata della motivazione della decisione della Cassa, che faceva riferimento alla notifica di tassazione 1999-2000, senza però precisare data, se è vero che nella memoria del 10 ottobre 1999 argomentava, a sostegno della fondatezza del proprio ricorso, di non aver ancora ricevuto alcuna decisione dall’Ufficio di tassazione. Proprio da questa circostanza si evince che con ogni probabilità il qui ricorrente ha interpretato la decisione della casa di compensazione non come conseguenza della notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000, ma come frutto di un errore e, meglio, come supposta conseguenza di una decisione che non esisteva.

                                         È invece chiaro che il qui ricorrente, dopo aver letto le osservazioni della Cassa di compensazione e aver preso visione dell’allegata documentazione, ha finalmente percepito la realtà dei fatti e, meglio, dell’esistenza di una notifica di tassazione di cui non aveva conoscenza.

                                         La sua reazione, quasi immediata, appare a questo giudice chiaramente tempestiva: dalla notifica della osservazioni della Cassa di compensazione da parte del Tribunale delle assicurazioni alla presentazione del reclamo sono trascorsi poco più di dieci giorni. Il reclamo dell’ 11 novembre 1999 deve quindi essere considerato tempestivo, con conseguente annullamento della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione e retrocessione degli atti per la decisione di merito su reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 dicembre 1999 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per la decisione di merito.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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