Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.107

July 4, 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·818 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2000.00107

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2000

in materia di:                 IC 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l'Ufficio di tassazione notificava il 20 marzo 2000 a __________ __________, domiciliato a __________ __________, proprietario di un immobile nel Comune di __________, la tassazione IC 1997-98 e la relativa decisione di riparto intercantonale;

                                     -   che il contribuente impugnava tempestivamente la notifica della tassazione, lamentando di essere vittima di doppia imposizione avendo già pagato tutte le imposte del biennio 1997-98 a __________ e chiedendo lumi sul valore di stima e sul valore locativo;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione, dopo aver fornito le spiegazioni del caso sul valore di stima e sulla determinazione del valore locativo, con decisione su reclamo del 22 maggio 2000 stabiliva che non vi era reddito imponibile in Ticino e che la sostanza imponibile andava quantificata in fr. 152'472.- invece dell'importo di fr. 187'152, esposto nella notifica di tassazione;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede l'annullamento dell'imposta sulla sostanza, avendo già pagato tutte le imposte patrimoniali a __________;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che secondo l'art. 55 lett. e LT, si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali;

                                     -   che tale norma è conforme, essendo di identico tenore, alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cfr. art. 17 lett. d LAID);

                                     -   che con tale norma il legislatore federale ha inteso coordinare l'imposizione della sostanza immobiliare e del relativo reddito, in modo da evitare casi di doppia imposizione intercantonale (cfr. Zweifel/Athanas (a cura di-), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, p. 244 s.);

                                     -   che pure il Canton Zurigo, all'art. 59 lett. f StG-ZH (in vigore fino al 31 dicembre 1998), prevede che se "ändern sich in Steuerjahr die bisherigen Einschätzungsgrundlagen durch Änderung der für die interkantonale oder internationale Steuerausscheidung massegebenden Verhältnisse, so wird auf Verlangen des Steuerpflichtigen auf den Zeitpunkt der Änderung eine Zwischeneinschätzung durchgeführt" (cfr. anche art. 5 cpv. 3 StG-ZH in vigore dal 1° gennaio 1999 e inoltre Richner/Frei/Kauffmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, pp. 77 ss.);

                                     -   che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale gli attivi devono essere valutati secondo un criterio unitario (ASA 27 423; CDT n. 282/91 del 31 ottobre 1991 in re Eredi M.);

                                     -   che in ossequio a tale principio, la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato stabilisce per ogni periodo fiscale IFD le regole per la valutazione degli immobili nei riparti intercantonali;

                                     -   che, per quanto riguarda il periodo fiscale 1997-98, la Circolare del 6 dicembre 1996 del Comitato della succitata Conferenza ha stabilito che per il Canton Ticino il valore degli immobili da considerare nell'ambito della ripartizione intercantonale deve corrispondere al 120% e del valore di stima ufficiale e per il Canton Zurigo al 110%;

                                     -   che l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha correttamente moltiplicato il valore di stima ufficiale ticinese per il coefficiente stabilito dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato e che analogamente ha proceduto con il valore di stima del Canton Zurigo;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione ha poi ripartito la sostanza attribuendo al Canton Ticino il valore della sostanza immobiliare posta sul suo territorio e al Canton Zurigo quella della sostanza immobiliare posta sul suo territorio come pure quello della sostanza mobiliare;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione ha poi correttamente ripartito i debiti in base alla chiave di riparto poi così ottenuta;

                                     -   che così stando le cose, questo giudice non ha motivo di scostarsi dal riparto dell'Autorità fiscale ticinese;

                                     -   che anzi il ricorso di avvera addirittura ai limiti delle temerarietà;

                                     -   che, qualora non l'avesse ancora fatto, il ricorrente potrà chiedere al proprio Comune o Cantone di domicilio di allestire una tassazione intermedia per mutamento delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali a seguito dell'acquisto di sostanza immobiliare nel Canton Ticino.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2000.107 — Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.107 — Swissrulings