Incarto n. 80.99.00039
Lugano 4 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 93/94 e IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ e sua moglie __________ gestivano negli anni di computo 1991-1994 due stazioni di benzina a __________, risp. a __________.
. L'Ufficio di tassazione di Mendrisio, rilevata l'incompletezza delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti, allo scopo di meglio accertare il reddito aziendale, disponeva una verifica fiscale sugli esercizi dal 1991 al 1994.
Il 30 aprile 1997 aveva luogo un’audizione davanti all’ __________ di __________, presenti anche gli ispettori fiscali cui era stato affidato il compito di eseguire la verifica. Al termine della stessa veniva redatto il seguente verbale:
Vengono discussi i risultati della verifica fiscale esperita negli esercizi in oggetto.
I1 reddito aziendale netto medio viene definito come segue:
1. esercizi 1991-92: utile Fr. 250'000.--
2. esercizi 1993-94: utile Fr. 120'000.--
Le altre posizioni (valore locativo e deduzioni) verranno definite in sede separata.
I1 __________ __________ si impegna:
1. ad allestire la dichiarazione fiscale 1997-98 in modo completo corredata da tutti i suoi allegati. Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione come quella prodotta per gli anni in esame si procederà d'ufficio senz'altra formalità;
2. il __________ __________ si impegna inoltre ad allestire una vera contabilità dall'esercizio 1997.
Seguono le firme della DdC e del contribuente.
Il 9 giugno 1997 l’UT notificava a __________ __________ e a sua moglie __________:
la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui esponeva loro un reddito aziendale di fr. 250'000.--;
la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui esponeva loro un reddito aziendale di fr. 120'000.--.
2. Il 7 luglio 1997 __________ __________ presentava reclamo sia contro la notifica di tassazione 1993-94 sia contro la successiva notifica 1995-96, contestando di aver inteso dare il proprio consenso ai redditi determinati dall’UT sottoscrivendo il verbale e precisando d’aver subito fatto presente all’atto stesso della firma di non aver mai conseguito quei redditi.
Con due distinte decisioni del 25 gennaio 1999 l’UT respingeva i due reclami presentati da __________ __________ fondandosi sull’accordo raggiunto in occasione dell’audizione del 30 aprile 1997.
3. 3.1.
Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente d’aver voluto acconsentire, firmando il verbale del 30 aprile 1997, all’imposizione dei redditi espostigli dall’UT nelle notifiche di tassazione 1993-94 e 1995-96.
3.2.
A seguito dell'udienza del 6 settembre 1999, il giudice, dopo aver chiesto e ottenuto dal contribuente il versamento di un anticipo di fr. 2'000.-, ordinava l'allestimento di una verifica, nell'ambito della quale i contribuenti avrebbero consegnato all'ispettore fiscale della Camera la documentazione contabile relativa agli esercizi litigiosi.
3.3.
In data 4 maggio 2000 __________ __________ comunicava alla Camera di ritirare il ricorso relativo al periodo fiscale 1993-94 e di mantenerlo soltanto per il periodo successivo.
3.4.
Il 21 giugno 2000 l'Ispettore fiscale rassegnava il proprio rapporto, che veniva esteso con l'accordo dell'Ufficio di tassazione anche ai periodi fiscali 1997-98 e 1999-2000.
Al rapporto era pure allegato il verbale relativo all'accordo raggiunto sul periodo rimasto in contestazione davanti a questa Camera e sui due successivi, di competenza dell'Ufficio di tassazione.
4. Dal rapporto di verifica è emerso che il reddito aziendale degli anni di computo 1993-94, determinanti per la tassazione 1995-96, ammontava, tenuto conto degli adeguamenti dovuti a margini di utile lordo manifestamente insufficienti, a fr. 80'000.- di media annua, di cui fr. 60'000.- attribuibili al marito e fr. 20'000.- alla moglie. L'Ispettore fiscale sottoponeva quindi una proposta di transazione in tale senso, che veniva accettata sia da __________ __________ sia da sua moglie __________.
Questa Camera non ha motivo di scostarsi da queste conclusioni, scaturite dopo un complemento d'istruttoria e una verifica fondata sui dati contabili presentati in sede di ricorso e sottoposti ad esame dell'ispettore.
Il ricorso, per quanto concerne il periodo fiscale 1995-96, va pertanto deciso in tal senso.
5. Pendente causa, come si è visto, il giudice ha chiesto e ottenuto il versamento di un anticipo di fr. 2'000.-.
Le spese di verifica ammontano complessivamente a fr. 450.- e vanno poste a carico del ricorrente in via equitativa in ragione di fr. 225.-, considerato come la verifica si sia estesa anche ai due periodi fiscali, tuttora pendenti davanti all'Ufficio di tassazione e come l'accordo includa anche questi due periodi.
Va inoltre rilevato che il ricorrente risulta integralmente soccombente per il periodo fiscale 1993-94, avendo egli ritirato il ricorso. Egli ha invece ottenuto parzialmente soddisfazione per il periodo successivo.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 800.- gli va quindi posta a carico solo in ragione di metà e così come le spese di procedura davanti al TA, escluse quelle di verifica, che complessivamente ammontano a fr. 150.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1.
Il ricorso, nella misura in cui contesta la tassazione IC/IFD 1993-94, è stralciato dai ruoli per desistenza.
1.2.
Il ricorso, nella misura in cui contesta la tassazione IC/IFD 1995-96, è parzialmente accolto.
§ Il reddito aziendale è quindi ridotto da fr. 120'000.- a fr. 80'000.- di media annua e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. spese di verifica fr. 450.c. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 150.–
per un totale di fr. 1'400.sono a carico del ricorrente in ragione di metà.
L'anticipo versato in eccedenza sarà retrocesso al ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: